Art. 4 
 
               Professione di agente o rappresentante 
                     per lo spettacolo dal vivo 
 
  1. E' riconosciuta la professione di agente o rappresentante per lo
spettacolo dal vivo, di seguito denominato «agente», quale  attivita'
di rappresentanza di artisti e  di  produzione  di  spettacoli,  come
disciplinata dal presente articolo. 
  2. L'agente, sulla base di un  contratto  scritto  di  procura  con
firma autenticata, rappresenta  gli  artisti,  gli  esecutori  e  gli
interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di: 
    a) promuovere, trattare e definire i programmi,  i  luoghi  e  le
date delle prestazioni e le relative clausole contrattuali; 
    b) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in  nome
e per conto del lavoratore di cui ha la rappresentanza in base  a  un
mandato espresso; 
    c) prestare consulenza ai propri mandanti per gli adempimenti  di
legge, anche di natura  previdenziale  e  assistenziale,  relativi  o
conseguenti al contratto di prestazione artistica; 
    d)  ricevere  le  comunicazioni  che  riguardano  le  prestazioni
artistiche dei propri mandanti e provvedere a quanto necessario  alla
gestione degli affari inerenti alla loro attivita' professionale; 
    e) organizzare la programmazione e  la  distribuzione  di  eventi
nell'interesse del mandante o preponente. 
  3. L'attivita' di agente e' incompatibile con quella di  direttore,
direttore artistico, sovrintendente o consulente artistico,  anche  a
titolo gratuito, di un ente destinatario  di  finanziamenti  pubblici
superiori a euro 100.000. 
  4. E' istituito presso  il  Ministero  della  cultura  il  registro
nazionale degli agenti o rappresentanti per lo spettacolo dal vivo. 
  5. Con decreto  del  Ministro  della  cultura,  da  adottare  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, di concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, sentite la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e  le
associazioni professionali  dei  lavoratori  e  degli  operatori  del
settore, sono stabiliti i  requisiti  e  definite  le  modalita'  per
l'iscrizione nel registro di cui al comma 4. 
  6. Il registro e' pubblicato nel sito  internet  istituzionale  del
Ministero della cultura.