Art. 9 
 
         Istituzione del Tavolo permanente per lo spettacolo 
 
  1. E'  istituito  presso  il  Ministero  della  cultura  il  Tavolo
permanente per lo spettacolo, con lo scopo di favorire un dialogo fra
gli operatori, per individuare e risolvere le evenienze critiche  del
settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e
alle iniziative di sostegno connesse  agli  effetti  economici  della
pandemia di COVID-19. 
  2. Il Tavolo persegue, in particolare, i seguenti obiettivi: 
    a) l'elaborazione di proposte riguardanti i contratti di lavoro; 
    b)   il   monitoraggio   dell'attuazione    delle    disposizioni
previdenziali e assicurative concernenti  i  lavoratori  del  settore
dello spettacolo, anche al fine di elaborare proposte  normative  che
tengano conto delle peculiarita' delle prestazioni; 
    c)  il  monitoraggio  e  l'elaborazione  di   proposte   per   il
riconoscimento delle nuove  professioni  connesse  al  settore  dello
spettacolo. 
  3. Con decreto del Ministro  della  cultura,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono determinate la composizione e le modalita' di funzionamento  del
Tavolo. Ai componenti del Tavolo non spettano  compensi,  indennita',
rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati. 
  4. Il Tavolo e' presieduto dal Ministro della cultura o da  un  suo
delegato ed e' composto da rappresentanti del Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali e del Ministero della cultura,  nominati  dai
rispettivi Ministri, da rappresentanti dell'INPS e da  rappresentanti
delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.