(Accordo-art. 1)
 
                 ACCORDO DI PARTENARIATO STRATEGICO 
 
 
tra l'Unione europea e i suoi  Stati  membri,  da  una  parte,  e  il
                        Giappone, dall'altra 
 
  L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata «l'Unione», 
  e 
  IL REGNO DEL BELGIO, 
  LA REPUBBLICA DI BULGARIA, 
  LA REPUBBLICA CECA, 
  IL REGNO DI DANIMARCA, 
  LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, 
  LA REPUBBLICA DI ESTONIA, 
  L'IRLANDA, 
  LA REPUBBLICA ELLENICA, 
  IL REGNO DI SPAGNA, 
  LA REPUBBLICA FRANCESE, 
  LA REPUBBLICA DI CROAZIA, 
  LA REPUBBLICA ITALIANA, 
  LA REPUBBLICA DI CIPRO, 
  LA REPUBBLICA DI LETTONIA, 
  LA REPUBBLICA DI LITUANIA, 
  IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, 
  L'UNGHERIA, 
  LA REPUBBLICA DI MALTA, 
  IL REGNO DEI PAESI BASSI, 
  LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, 
  LA REPUBBLICA DI POLONIA, 
  LA REPUBBLICA PORTOGHESE, 
  LA ROMANIA, 
  LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, 
  LA REPUBBLICA SLOVACCA, 
  LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, 
  IL REGNO DI SVEZIA, e 
  IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, 
  parti contraenti del trattato sull'Unione europea  e  del  trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito «Stati membri», 
  di seguito denominati «parte Unione», 
  da un lato, 
  e 
  il GIAPPONE, 
  dall'altro, 
  di seguito denominati congiuntamente «parti», 
  RIAFFERMANDO il loro impegno a favore dei  valori  e  dei  principi
comuni, in particolare la democrazia, lo Stato di diritto, i  diritti
umani e le liberta' fondamentali,  che  sono  alla  base  della  loro
cooperazione profonda e duratura in quanto partner strategici; 
  RICORDANDO i legami sempre piu' stretti che le uniscono  dal  1991,
anno della dichiarazione congiunta sulle relazioni tra  la  Comunita'
europea e i suoi Stati membri e il Giappone; 
  DESIDEROSE di sfruttare e rafforzare il  prezioso  contributo  dato
alle loro relazioni dagli accordi esistenti tra di  esse  in  diversi
settori; 
  RICONOSCENDO che  la  sempre  maggiore  interdipendenza  a  livello
mondiale impone di approfondire la cooperazione internazionale; 
  CONSAPEVOLI, in quanto partner che condividono la  stessa  visione,
della   responsabilita'    e    dell'impegno    comuni    finalizzati
all'instaurazione  di  un  ordine  internazionale  equo  e   stabile,
conformemente ai principi e alle finalita' della Carta delle  Nazioni
Unite,  al  raggiungimento  della  pace,  della  stabilita'  e  della
prosperita' nel mondo e alla sicurezza umana; 
  DETERMINATE a operare in stretta collaborazione per  affrontare  le
grandi sfide mondiali che si pongono alla  comunita'  internazionale,
come la  proliferazione  delle  armi  di  distruzione  di  massa,  il
terrorismo, i  cambiamenti  climatici,  la  poverta'  e  le  malattie
infettive, e le minacce  all'interesse  comune  relative  al  settore
marittimo, al ciberspazio e allo spazio extra-atmosferico; 
  CONVINTE inoltre che i crimini piu' gravi, motivo di preoccupazione
per  la  comunita'  internazionale  nel  suo  complesso,  non  devono
rimanere impuniti; 
  DETERMINATE a rafforzare  il  loro  partenariato  globale  mediante
l'estensione  dei  vincoli  politici,  economici  e  culturali  e  la
conclusione di accordi; 
  DETERMINATE inoltre a rafforzare la cooperazione e a mantenerne  la
coerenza globale, anche intensificando le  consultazioni  a  tutti  i
livelli e intraprendendo azioni  comuni  su  tutte  le  questioni  di
comune interesse; 
  PRENDENDO ATTO del fatto che, qualora  le  parti  decidessero,  nel
quadro  del  presente  accordo,  di  concludere   accordi   specifici
riguardanti lo spazio di liberta', sicurezza e giustizia che  debbano
essere conclusi dall'Unione a norma della parte terza, titolo V,  del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  le  disposizioni  di
tali futuri accordi non sarebbero vincolanti per il  Regno  Unito  di
Gran Bretagna e Irlanda  del  Nord  e/o  per  l'Irlanda  a  meno  che
l'Unione, contemporaneamente  al  Regno  Unito  di  Gran  Bretagna  e
Irlanda  del  Nord  e/o  all'Irlanda  per  quanto  concerne  le  loro
rispettive relazioni bilaterali precedenti, non notifichi al Giappone
che tali accordi sono divenuti vincolanti per il Regno Unito di  Gran
Bretagna  e  Irlanda  del  Nord  e/o  l'Irlanda,  in   quanto   parti
dell'Unione, conformemente al protocollo n. 21  sulla  posizione  del
Regno  Unito  e  dell'Irlanda  rispetto  allo  spazio  di   liberta',
sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e  al
trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea;prendendo  atto  che
qualsiasi ulteriore misura interna  dell'Unione  che  dovesse  essere
adottata a  norma  del  titolo  V,  parte  terza,  del  trattato  sul
funzionamento  dell'Unione  europea  ai  fini   dell'attuazione   del
presente accordo non sarebbe vincolante per il Regno  Unito  di  Gran
Bretagna e Irlanda del Nord e/o per l'Irlanda a meno che  tali  paesi
non abbiano notificato la propria intenzione di aderire a tali misure
o di accettarle in conformita' al protocollo n. 21; e prendendo  atto
inoltre che tali futuri accordi specifici o  tali  successive  misure
interne dell'Unione rientrerebbero nell'ambito  di  applicazione  del
protocollo  n.  22  sulla  posizione  della  Danimarca,  allegato  al
trattato  sull'Unione  europea  e  al  trattato   sul   funzionamento
dell'Unione europea, 
 
  HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: 
 
                             Articolo 1 
 
                    Finalita' e principi generali 
 
  1. Il presente accordo prevede che le parti: 
  a) rafforzino il partenariato globale tra le  parti  intensificando
la cooperazione politica  e  settoriale  e  le  azioni  congiunte  su
questioni di reciproco  interesse,  comprese  le  sfide  regionali  e
mondiali; 
  b)  pongano  basi  giuridiche   durature   per   intensificare   la
cooperazione bilaterale e  la  cooperazione  nelle  organizzazioni  e
nelle sedi internazionali e regionali; 
  c)  contribuiscano  congiuntamente  alla  pace  e  alla  stabilita'
internazionali promuovendo la risoluzione pacifica delle controversie
conformemente   ai   principi   della   giustizia   e   del   diritto
internazionale; 
  d) contribuiscano congiuntamente alla promozione dei valori  e  dei
principi  condivisi,  in  particolare  la  democrazia,  lo  Stato  di
diritto, i diritti umani e le liberta' fondamentali. 
  2. Per conseguire le finalita' di cui  al  paragrafo  1,  le  parti
attuano  il  presente  accordo  in  base  ai  principi  del  rispetto
reciproco,  del  partenariato  equo  e  dell'osservanza  del  diritto
internazionale. 
  3. Le parti rafforzano il loro partenariato attraverso il dialogo e
la cooperazione  sui  temi  di  reciproco  interesse  riguardanti  le
questioni  politiche,  la  politica  estera  e  di  sicurezza  e   la
cooperazione in altri settori. A tal fine, le parti tengono  riunioni
a tutti i livelli (leader, ministri e alti funzionari)  e  promuovono
scambi piu' ampi tra i loro cittadini e parlamenti.