(Accordo-art. 11)
                             Articolo 11 
 
                        Politica di sviluppo 
 
  1. Le parti intensificano gli scambi di opinioni sulle politiche di
sviluppo, anche attraverso un dialogo  regolare,  e,  ove  opportuno,
coordinano le  loro  politiche  specifiche  in  materia  di  sviluppo
sostenibile ed eliminazione della poverta' a livello mondiale. 
  2. Ove opportuno, le  parti  coordinano  le  loro  posizioni  sulle
questioni  connesse  allo  sviluppo  nei  consessi  internazionali  e
regionali. 
  3. Le parti si sforzano di incoraggiare ulteriormente gli scambi di
informazioni  e  la  cooperazione  tra  le  rispettive  agenzie  e  i
rispettivi ministeri  per  lo  sviluppo  nonche',  se  del  caso,  il
coordinamento delle attivita' nazionali. 
  4. Le  parti  si  adoperano  inoltre  per  scambiare  informazioni,
migliori pratiche ed  esperienze  nel  settore  dell'assistenza  allo
sviluppo e si sforzano di collaborare per ridurre i flussi finanziari
illeciti nonche' per prevenire  e  combattere  le  irregolarita',  le
frodi, la corruzione e le altre attivita' illegali che ledono i  loro
interessi finanziari e  quelli  dei  paesi  beneficiari,  a  tutti  i
livelli.