(Accordo-art. 12)
                             Articolo 12 
 
            Gestione delle catastrofi e azione umanitaria 
 
  1.  Le  parti  intensificano  la  cooperazione  e,  ove  opportuno,
promuovono  il  coordinamento  a  livello  bilaterale,  regionale   e
internazionale in materia di prevenzione, mitigazione,  preparazione,
risposta e ripresa post-catastrofe per ridurre i rischi di catastrofi
e aumentare la resilienza in questo campo. 
  2. Le parti si sforzano di  collaborare  nell'ambito  delle  azioni
umanitarie, comprese le operazioni di soccorso nei casi di emergenza,
per fornire una risposta efficace e coordinata.