(Accordo-art. 13)
                             Articolo 13 
 
                  Politica economica e finanziaria 
 
  1.  Le  parti  intensificano  gli  scambi  di  informazioni  e   di
esperienze per promuovere uno stretto coordinamento delle politiche a
livello bilaterale e multilaterale  a  sostegno  dei  loro  obiettivi
condivisi  di  crescita  sostenibile  ed  equilibrata,  stimolare  la
creazione di posti di lavoro, correggere gli squilibri macroeconomici
eccessivi e lottare contro tutte le forme di protezionismo. 
  2.  Le  parti  intensificano  gli  scambi  di  informazioni   sulle
rispettive  politiche  e  normative  finanziarie,   nell'intento   di
rafforzare la cooperazione per garantire la stabilita' finanziaria  e
la  sostenibilita'  di  bilancio,  anche  migliorando  il  regime  di
regolamentazione e vigilanza in materia  di  contabilita',  revisione
contabile, banche, assicurazioni, mercati finanziari e altri comparti
finanziari,  a  sostegno  del   lavoro   svolto   attualmente   nelle
organizzazioni e nei consessi internazionali pertinenti.