(Accordo-art. 15)
                             Articolo 15 
 
                              Trasporti 
 
  1. Le parti perseguono la cooperazione intensificando gli scambi di
informazioni e il dialogo sulle politiche e sulle prassi nel  settore
dei trasporti e in altri ambiti di reciproco interesse in relazione a
tutti i modi di  trasporto  e  coordinano,  ove  opportuno,  le  loro
posizioni nei consessi internazionali che si occupano di trasporti. 
  2. La cooperazione di  cui  al  paragrafo  1  riguarda  i  seguenti
settori: 
  a) aviazione (sicurezza aerea, gestione del traffico  aereo,  altre
normative pertinenti ecc.) al fine di agevolare relazioni piu'  ampie
e reciprocamente vantaggiose in materia  di  trasporto  aereo,  anche
perseguendo, ove opportuno, la cooperazione  tecnica  e  normativa  e
altri accordi basati sul consenso e sull'interesse reciproco; 
  b) trasporto marittimo; e 
  c) trasporto ferroviario.