(Accordo-art. 17)
                             Articolo 17 
 
                      Cooperazione industriale 
 
  1. Le parti promuovono la cooperazione industriale  per  migliorare
la competitivita' delle loro imprese. A tal fine, esse  intensificano
gli scambi di  opinioni  e  di  migliori  pratiche  sulle  rispettive
politiche industriali in ambiti quali  l'innovazione,  i  cambiamenti
climatici,  l'efficienza   energetica,   la   standardizzazione,   la
responsabilita'  sociale  delle  imprese,  il   miglioramento   della
competitivita'  delle  piccole  e  medie  imprese   e   il   sostegno
all'internazionalizzazione di queste ultime. 
  2. Le parti agevolano le attivita' di cooperazione  intraprese  dai
reciproci settori pubblico e privato per migliorare la competitivita'
e la collaborazione delle rispettive  imprese,  anche  attraverso  il
dialogo fra di esse.