Articolo 17 Cooperazione industriale 1. Le parti promuovono la cooperazione industriale per migliorare la competitivita' delle loro imprese. A tal fine, esse intensificano gli scambi di opinioni e di migliori pratiche sulle rispettive politiche industriali in ambiti quali l'innovazione, i cambiamenti climatici, l'efficienza energetica, la standardizzazione, la responsabilita' sociale delle imprese, il miglioramento della competitivita' delle piccole e medie imprese e il sostegno all'internazionalizzazione di queste ultime. 2. Le parti agevolano le attivita' di cooperazione intraprese dai reciproci settori pubblico e privato per migliorare la competitivita' e la collaborazione delle rispettive imprese, anche attraverso il dialogo fra di esse.