Articolo 23 Ambiente 1. Le parti intensificano gli scambi di opinioni, di informazioni delle migliori pratiche, sulle politiche e normative ambientali e rafforzano la cooperazione in settori quali: a) l'uso efficiente delle risorse; b) la biodiversita'; c) il consumo e la produzione sostenibili; d) le tecnologie, i beni e i servizi che promuovono la tutela dell'ambiente; e) la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste, compreso, ove opportuno, il disboscamento illegale; f) gli altri settori concordati durante il dialogo politico pertinente. 2. Le parti si sforzano di intensificare la cooperazione nell'ambito degli accordi e degli strumenti internazionali pertinenti eventualmente applicabili alle parti e nei consessi internazionali.