(Accordo-art. 23)
                             Articolo 23 
 
                              Ambiente 
 
  1. Le parti intensificano gli scambi di opinioni,  di  informazioni
delle migliori pratiche, sulle politiche  e  normative  ambientali  e
rafforzano la cooperazione in settori quali: 
  a) l'uso efficiente delle risorse; 
  b) la biodiversita'; 
  c) il consumo e la produzione sostenibili; 
  d) le tecnologie, i beni e  i  servizi  che  promuovono  la  tutela
dell'ambiente; 
  e) la  conservazione  e  la  gestione  sostenibile  delle  foreste,
compreso, ove opportuno, il disboscamento illegale; 
  f)  gli  altri  settori  concordati  durante  il  dialogo  politico
pertinente. 
  2.  Le  parti  si  sforzano  di   intensificare   la   cooperazione
nell'ambito degli accordi e degli strumenti internazionali pertinenti
eventualmente applicabili alle parti e nei consessi internazionali.