(Accordo-art. 24)
                             Articolo 24 
 
                        Cambiamenti climatici 
 
  1. Riconoscendo la necessita' di una riduzione urgente, profonda  e
sostenuta delle emissioni mondiali di gas a effetto serra, in modo da
mantenere l'aumento della temperatura media globale ben al  di  sotto
dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire  gli  sforzi
volti a limitare l'aumento della temperatura  a  1,5  °C  rispetto  a
detti livelli, le parti assumeranno un ruolo guida nella lotta contro
i cambiamenti climatici e i loro effetti negativi,  anche  attraverso
azioni a livello nazionale e internazionale per ridurre le  emissioni
di gas a effetto serra di origine antropica.  Le  parti  collaborano,
ove opportuno, nell'ambito della  convenzione  quadro  delle  Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici, stipulata a New  York  il  9  maggio
1992,  per  conseguire  l'obiettivo   della   convenzione,   attuando
l'accordo di Parigi, stipulato  a  Parigi  il  12  dicembre  2015,  e
potenziare  il  quadro  giuridico  multilaterale.  Esse  si  sforzano
inoltre  di  intensificare  la  cooperazione  negli  altri   consessi
internazionali pertinenti. 
  2. Nell'intento di promuovere lo  sviluppo  sostenibile,  le  parti
perseguono inoltre la cooperazione intensificando  gli  scambi  delle
informazioni e delle migliori pratiche e promuovendo, ove  opportuno,
il  coordinamento  delle  politiche  sulle  questioni  di   reciproco
interesse attinenti ai cambiamenti climatici, fra cui: 
  a) la  mitigazione  dei  cambiamenti  climatici,  attraverso  varie
misure quali la ricerca e lo sviluppo di tecnologie a basse emissioni
di carbonio, meccanismi basati  sul  mercato  e  la  riduzione  degli
inquinanti climatici a vita breve; 
  b) l'adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici; 
  c) l'assistenza ai paesi terzi.