Articolo 24 Cambiamenti climatici 1. Riconoscendo la necessita' di una riduzione urgente, profonda e sostenuta delle emissioni mondiali di gas a effetto serra, in modo da mantenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire gli sforzi volti a limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto a detti livelli, le parti assumeranno un ruolo guida nella lotta contro i cambiamenti climatici e i loro effetti negativi, anche attraverso azioni a livello nazionale e internazionale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di origine antropica. Le parti collaborano, ove opportuno, nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, stipulata a New York il 9 maggio 1992, per conseguire l'obiettivo della convenzione, attuando l'accordo di Parigi, stipulato a Parigi il 12 dicembre 2015, e potenziare il quadro giuridico multilaterale. Esse si sforzano inoltre di intensificare la cooperazione negli altri consessi internazionali pertinenti. 2. Nell'intento di promuovere lo sviluppo sostenibile, le parti perseguono inoltre la cooperazione intensificando gli scambi delle informazioni e delle migliori pratiche e promuovendo, ove opportuno, il coordinamento delle politiche sulle questioni di reciproco interesse attinenti ai cambiamenti climatici, fra cui: a) la mitigazione dei cambiamenti climatici, attraverso varie misure quali la ricerca e lo sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio, meccanismi basati sul mercato e la riduzione degli inquinanti climatici a vita breve; b) l'adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici; c) l'assistenza ai paesi terzi.