(Accordo-art. 27)
                             Articolo 27 
 
                             Agricoltura 
 
  1. Le parti intensificano la cooperazione sulle politiche  relative
all'agricoltura, allo sviluppo rurale e alla gestione delle  foreste,
comprese agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare,  integrazione
dei requisiti  ambientali  nelle  politiche  agricola,  politiche  di
sviluppo per le zone rurali, politiche di promozione  e  di  qualita'
dei prodotti agroalimentari,  comprese  le  indicazioni  geografiche,
produzione  biologica,   prospettive   dell'agricoltura   a   livello
internazionale, gestione sostenibile delle foreste e collegamenti tra
le politiche in materia di agricoltura sostenibile, sviluppo rurale e
silvicoltura,  nonche'  su  quelle   relative   all'ambiente   e   ai
cambiamenti climatici. 
  2.  Le  parti  intensificano  la  cooperazione  sulla   ricerca   e
sull'innovazione  relative  all'agricoltura  e  alla  gestione  delle
foreste.