Articolo 3 Promozione della pace e della sicurezza 1. Le parti collaborano per promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale e regionale. 2. Le parti promuovono congiuntamente la risoluzione pacifica delle controversie, anche nelle rispettive regioni, e incoraggiano la comunita' internazionale a risolvere le eventuali controversie con mezzi pacifici in conformita' del diritto internazionale.