(Accordo-art. 3)
                             Articolo 3 
 
               Promozione della pace e della sicurezza 
 
  1. Le parti collaborano per promuovere la pace  e  la  sicurezza  a
livello internazionale e regionale. 
  2. Le parti promuovono congiuntamente la risoluzione pacifica delle
controversie, anche  nelle  rispettive  regioni,  e  incoraggiano  la
comunita' internazionale a risolvere le  eventuali  controversie  con
mezzi pacifici in conformita' del diritto internazionale.