(Accordo-art. 30)
                             Articolo 30 
 
                    Occupazione e affari sociali 
 
  1.  Le  parti  intensificano  la   cooperazione   in   materia   di
occupazione, affari sociali e lavoro dignitoso, ad esempio per quanto
riguarda le politiche occupazionali e  i  sistemi  previdenziali  nel
contesto  della  dimensione  sociale  della  globalizzazione  e   dei
cambiamenti  demografici,  attraverso  scambi  di   opinioni   e   di
esperienze  e,  ove  opportuno,  attivita'  di   cooperazione   sulle
questioni di reciproco interesse. 
  2. Le parti si sforzano di rispettare, promuovere  e  applicare  le
norme sociali e del lavoro riconosciute a livello internazionale e di
promuovere il lavoro dignitoso in base ai rispettivi impegni  assunti
nel  quadro  di  strumenti   internazionali   pertinenti   quali   la
dichiarazione sui  principi  e  i  diritti  fondamentali  nel  lavoro
dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottata il 18  giugno
1998,  e  la  dichiarazione  dell'Organizzazione  internazionale  del
lavoro sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, adottata
il 10 giugno 2008.