(Accordo-art. 32)
                             Articolo 32 
 
                      Cooperazione giudiziaria 
 
  1. Le parti intensificano la cooperazione  giudiziaria  in  materia
civile e commerciale, soprattutto per quanto riguarda la promozione e
l'efficacia  delle  convenzioni  sulla  cooperazione  giudiziaria  in
materia civile. 
  2. Le parti intensificano la cooperazione  giudiziaria  in  materia
penale in  base  all'accordo  tra  l'Unione  europea  e  il  Giappone
sull'assistenza giudiziaria reciproca in materia  penale,  firmato  a
Bruxelles il 30 novembre 2009 e a Tokyo il 15 dicembre 2009,  e  alle
sue eventuali modifiche.