(Accordo-art. 34)
                             Articolo 34 
 
Lotta  contro  il  riciclaggio  di  denaro  e  il  finanziamento  del
                             terrorismo 
 
  Le parti intensificano la cooperazione, anche attraverso scambi  di
informazioni, nell'impedire che i rispettivi sistemi finanziari siano
utilizzati  per  il  riciclaggio  dei  proventi   di   reato   e   il
finanziamento   del   terrorismo,   tenendo   conto    delle    norme
universalmente    riconosciute    nell'ambito     degli     organismi
internazionali pertinenti,  come  il  gruppo  di  azione  finanziaria
internazionale.