Articolo 35 Lotta contro le droghe illecite Le parti intensificano la cooperazione in materia di prevenzione e lotta contro le droghe illecite al fine di: a) ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite; b) prevenire l'utilizzazione abusiva di precursori per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope; c) tutelare la salute e il benessere dei cittadini; d) smantellare le reti criminali transnazionali coinvolte nel traffico di droga, in particolare per impedirne l'infiltrazione in attivita' commerciali e finanziarie lecite, anche attraverso gli scambi di informazioni e di migliori pratiche.