(Accordo-art. 35)
                             Articolo 35 
 
                   Lotta contro le droghe illecite 
 
  Le parti intensificano la cooperazione in materia di prevenzione  e
lotta contro le droghe illecite al fine di: 
  a) ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite; 
  b)  prevenire  l'utilizzazione  abusiva  di   precursori   per   la
produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope; 
  c) tutelare la salute e il benessere dei cittadini; 
  d) smantellare  le  reti  criminali  transnazionali  coinvolte  nel
traffico di droga, in particolare per  impedirne  l'infiltrazione  in
attivita' commerciali e  finanziarie  lecite,  anche  attraverso  gli
scambi di informazioni e di migliori pratiche.