(Accordo-art. 4)
                             Articolo 4 
 
                        Gestione delle crisi 
 
  Le parti intensificano gli scambi di  opinioni  e  si  sforzano  di
agire congiuntamente sulle questioni  di  comune  interesse  connesse
alla gestione delle  crisi  e  alla  costruzione  della  pace,  anche
promuovendo posizioni comuni, collaborando in merito alle risoluzioni
e alle decisioni nelle organizzazioni e nei consessi  internazionali,
sostenendo le  iniziative  nazionali  dei  paesi  che  escono  da  un
conflitto finalizzate a  una  pace  sostenibile  e  collaborando  per
realizzare operazioni di gestione delle crisi  e  altri  programmi  e
progetti pertinenti.