(Accordo-art. 40)
                             Articolo 40 
 
                     Istruzione, giovani e sport 
 
  1. Le parti intensificano gli scambi di opinioni e di  informazioni
sulle rispettive politiche in materia di istruzione, giovani e sport. 
  2.  Ove  opportuno,  le  parti   incoraggiano   le   attivita'   di
cooperazione  in  materia  di  istruzione,  giovani  e  sport,  quali
programmi  congiunti  e  scambi  di  persone,  di  conoscenze  e   di
esperienze.