Articolo 40 Istruzione, giovani e sport 1. Le parti intensificano gli scambi di opinioni e di informazioni sulle rispettive politiche in materia di istruzione, giovani e sport. 2. Ove opportuno, le parti incoraggiano le attivita' di cooperazione in materia di istruzione, giovani e sport, quali programmi congiunti e scambi di persone, di conoscenze e di esperienze.