Articolo 42 Comitato misto 1. E' istituito un comitato misto composto da rappresentanti delle parti. Il comitato misto e' copresieduto dai rappresentanti delle parti. 2. Il comitato misto: a) coordina il partenariato globale basato sul presente accordo; b) chiede, se del caso, informazioni ai comitati o ad altri organismi istituiti nell'ambito di altri accordi o intese tra le parti e scambia opinioni sulle questioni di comune interesse; c) decide in merito a settori di cooperazione aggiuntivi non elencati nel presente accordo, purche' siano coerenti con gli obiettivi dello stesso; d) garantisce il buon funzionamento e l'attuazione efficace del presente accordo; e) si adopera per risolvere le controversie derivanti dall'interpretazione, dall'applicazione o dall'attuazione del presente accordo; f) e' una sede in cui spiegare tutte le eventuali modifiche di politiche, programmi o competenze pertinenti per il presente accordo; g) formula raccomandazioni e adotta decisioni, se del caso, e agevola aspetti specifici della cooperazione basata sul presente accordo. 3. Il comitato misto adotta le proprie decisioni per consenso. 4. Il comitato misto si riunisce di norma una volta all'anno, a turno a Tokyo e a Bruxelles. Esso si riunisce anche su richiesta di una delle parti. 5. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.