(Accordo-art. 42)
                             Articolo 42 
 
                           Comitato misto 
 
  1. E' istituito un comitato misto composto da rappresentanti  delle
parti. Il comitato misto e'  copresieduto  dai  rappresentanti  delle
parti. 
  2. Il comitato misto: 
  a) coordina il partenariato globale basato sul presente accordo; 
  b) chiede, se  del  caso,  informazioni  ai  comitati  o  ad  altri
organismi istituiti nell'ambito di altri  accordi  o  intese  tra  le
parti e scambia opinioni sulle questioni di comune interesse; 
  c) decide in  merito  a  settori  di  cooperazione  aggiuntivi  non
elencati  nel  presente  accordo,  purche'  siano  coerenti  con  gli
obiettivi dello stesso; 
  d) garantisce il buon funzionamento  e  l'attuazione  efficace  del
presente accordo; 
  e)   si   adopera   per   risolvere   le   controversie   derivanti
dall'interpretazione,   dall'applicazione   o   dall'attuazione   del
presente accordo; 
  f) e' una sede in cui spiegare  tutte  le  eventuali  modifiche  di
politiche, programmi o competenze pertinenti per il presente accordo; 
  g) formula raccomandazioni e  adotta  decisioni,  se  del  caso,  e
agevola aspetti specifici  della  cooperazione  basata  sul  presente
accordo. 
  3. Il comitato misto adotta le proprie decisioni per consenso. 
  4. Il comitato misto si riunisce di norma  una  volta  all'anno,  a
turno a Tokyo e a Bruxelles. Esso si riunisce anche su  richiesta  di
una delle parti. 
  5. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.