Articolo 43 Risoluzione delle controversie 1. Le parti intraprendono tutte le azioni generali o specifiche necessarie per rispettare i loro obblighi a norma del presente accordo in base ai principi del rispetto reciproco, del partenariato equo e dell'osservanza del diritto internazionale. 2. In caso di controversie relative all'interpretazione, all'applicazione o all'attuazione del presente accordo, le parti intensificano i loro sforzi di consultazione e cooperazione al fine di risolvere le controversie in modo tempestivo e amichevole. 3. Qualora una controversia non possa essere risolta a norma del paragrafo 2, ciascuna parte puo' chiedere che la controversia sia sottoposta al comitato misto per ulteriore discussione e studio. 4. Le parti considerano che un'inosservanza particolarmente grave e sostanziale degli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, elementi essenziali su cui si fonda la cooperazione a norma del presente accordo, la cui gravita' e natura eccezionali minaccino la pace e la sicurezza e abbiano ripercussioni internazionali, puo' essere trattata come un caso di particolare urgenza. 5. Nell'improbabile e inattesa eventualita' che nel territorio di una parte si verifichi un caso di particolare urgenza ai sensi del paragrafo 4, su richiesta dell'altra parte il comitato misto organizza una consultazione urgente entro 15 giorni. Se non riesce a trovare una soluzione reciprocamente accettabile, il comitato misto indice urgentemente una riunione a livello ministeriale sulla questione. 6. In un caso di particolare urgenza per il quale non sia stata trovata una soluzione reciprocamente accettabile a livello ministeriale, la parte che ha presentato la richiesta di cui al paragrafo 5 puo' decidere di sospendere le disposizioni del presente accordo in conformita' del diritto internazionale. Le parti prendono inoltre atto del fatto che la parte che ha presentato la richiesta di cui al paragrafo 5 puo' adottare altre misure appropriate al di fuori del quadro del presente accordo in conformita' del diritto internazionale. La parte informa immediatamente, per iscritto, l'altra parte della propria decisione e applica la decisione per il periodo di tempo minimo necessario a risolvere la questione in modo accettabile per entrambe le parti. 7. Le parti seguono costantemente gli sviluppi del caso di particolare urgenza che ha motivato la decisione di sospendere le disposizioni del presente accordo. La parte che invoca la sospensione delle disposizioni del presente accordo la ritira non appena cio' sia giustificato e, comunque, non appena viene meno il carattere di particolare urgenza. 8. Il presente accordo non condiziona ne' pregiudica l'interpretazione o l'applicazione di altri accordi tra le parti. In particolare, le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non sostituiscono ne' condizionano in alcun modo le disposizioni sulla risoluzione delle controversie di altri accordi tra le parti.