(Accordo-art. 43)
                             Articolo 43 
 
                   Risoluzione delle controversie 
 
  1. Le parti intraprendono tutte le  azioni  generali  o  specifiche
necessarie per rispettare  i  loro  obblighi  a  norma  del  presente
accordo in base ai principi del rispetto reciproco, del  partenariato
equo e dell'osservanza del diritto internazionale. 
  2.  In   caso   di   controversie   relative   all'interpretazione,
all'applicazione o all'attuazione  del  presente  accordo,  le  parti
intensificano i loro sforzi di consultazione e cooperazione  al  fine
di risolvere le controversie in modo tempestivo e amichevole. 
  3. Qualora una controversia non possa essere risolta  a  norma  del
paragrafo 2, ciascuna parte puo' chiedere  che  la  controversia  sia
sottoposta al comitato misto per ulteriore discussione e studio. 
  4. Le parti considerano che un'inosservanza particolarmente grave e
sostanziale degli obblighi di cui  all'articolo  2,  paragrafo  1,  e
all'articolo 5, paragrafo 1, elementi essenziali su cui si  fonda  la
cooperazione a norma del presente accordo, la cui gravita'  e  natura
eccezionali minaccino la pace e la sicurezza e abbiano  ripercussioni
internazionali, puo' essere trattata  come  un  caso  di  particolare
urgenza. 
  5. Nell'improbabile e inattesa eventualita' che nel  territorio  di
una parte si verifichi un caso di particolare urgenza  ai  sensi  del
paragrafo  4,  su  richiesta  dell'altra  parte  il  comitato   misto
organizza una consultazione urgente entro 15 giorni. 
  Se non riesce a trovare una soluzione  reciprocamente  accettabile,
il  comitato  misto  indice  urgentemente  una  riunione  a   livello
ministeriale sulla questione. 
  6. In un caso di particolare urgenza per il  quale  non  sia  stata
trovata  una   soluzione   reciprocamente   accettabile   a   livello
ministeriale, la parte che ha  presentato  la  richiesta  di  cui  al
paragrafo 5 puo' decidere di sospendere le disposizioni del  presente
accordo in conformita' del diritto internazionale. Le parti  prendono
inoltre atto del fatto che la parte che ha presentato la richiesta di
cui al paragrafo 5 puo' adottare altre misure appropriate al di fuori
del  quadro  del  presente  accordo  in   conformita'   del   diritto
internazionale.  La  parte  informa  immediatamente,  per   iscritto,
l'altra parte della propria decisione e applica la decisione  per  il
periodo di tempo minimo necessario a risolvere la questione  in  modo
accettabile per entrambe le parti. 
  7.  Le  parti  seguono  costantemente  gli  sviluppi  del  caso  di
particolare urgenza che ha motivato la  decisione  di  sospendere  le
disposizioni del presente accordo. La parte che invoca la sospensione
delle disposizioni del presente accordo la ritira non appena cio' sia
giustificato e, comunque, non  appena  viene  meno  il  carattere  di
particolare urgenza. 
  8.   Il   presente   accordo   non   condiziona   ne'    pregiudica
l'interpretazione o l'applicazione di altri accordi tra le parti.  In
particolare, le disposizioni  sulla  risoluzione  delle  controversie
contenute nel presente accordo non sostituiscono ne' condizionano  in
alcun modo le disposizioni sulla risoluzione  delle  controversie  di
altri accordi tra le parti.