(Accordo-art. 46)
                             Articolo 46 
 
                    Divulgazione di informazioni 
 
  Nessuna disposizione del presente accordo deve essere  interpretata
come  obbligo  per  una  parte  di  fornire   informazioni   la   cui
divulgazione sia considerata contraria ai suoi  interessi  essenziali
in materia di sicurezza.