Articolo 47 Entrata in vigore e applicazione in attesa dell'entrata in vigore 1. Il presente accordo e' ratificato dal Giappone e approvato o ratificato dalla parte Unione secondo le rispettive procedure giuridiche applicabili. Lo strumento di ratifica del Giappone e lo strumento che conferma il completamento dell'approvazione e della ratifica a opera della parte Unione sono scambiati a Tokyo. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'Unione e il Giappone applicano le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4, dell'articolo 5, paragrafo 1, degli articoli 11, 12, 13, 14, 15 (a eccezione del paragrafo 2, lettera b)], 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 37, dell'articolo 38, paragrafo 1, degli articoli 39, 40, 41, 42 (a eccezione del paragrafo 2, lettera c)], 43, 44, 45, 46 e 47, dell'articolo 48, paragrafo 3, e degli articoli 49, 50 e 51 del presente accordo in attesa della sua entrata in vigore. L'applicazione inizia il primo giorno del secondo mese che segue la data in cui il Giappone notifica all'Unione di aver completato la ratifica oppure, se successiva, la data in cui l'Unione notifica al Giappone di aver completato la procedura giuridica applicabile necessaria a tale scopo. Le notifiche sono effettuate mediante note diplomatiche. 3. Le disposizioni del presente accordo da applicare in attesa dell'entrata in vigore del presente accordo a norma del paragrafo 2 hanno gli stessi effetti giuridici che avrebbero se il presente accordo fosse gia' in vigore tra le parti.