(Accordo-art. 5)
                             Articolo 5 
 
                    Armi di distruzione di massa 
 
  1.  Le  parti  collaborano  al  rafforzamento  del  regime  di  non
proliferazione e disarmo per impedire la proliferazione delle armi di
distruzione di massa e dei  relativi  vettori,  garantendo  il  pieno
rispetto e l'attuazione degli obblighi assunti a  norma  del  diritto
internazionale, compresi gli accordi internazionali pertinenti e  gli
altri obblighi internazionali applicabili alle parti. 
  2. Le parti promuovono il trattato di non proliferazione delle armi
nucleari), stipulato nelle citta' di Londra, Mosca e Washington il 1o
luglio 1968 («trattato di non proliferazione») presupposto essenziale
per la prosecuzione del disarmo nucleare, pietra angolare del  regime
globale di non proliferazione nucleare e base per la promozione degli
usi  pacifici  dell'energia  nucleare.  Le  parti   attuano   inoltre
politiche e continuano a contribuire attivamente agli sforzi  profusi
a livello mondiale per perseguire un mondo  piu'  sicuro  per  tutti,
sottolineando l'importanza di affrontare tutte le sfide per il regime
di non proliferazione e  disarmo  e  la  necessita'  di  sostenere  e
rafforzare  il  trattato  di  non  proliferazione  e  di  creare   le
condizioni per un  mondo  senza  armi  nucleari,  conformemente  agli
obiettivi del trattato di non proliferazione, in modo  da  promuovere
la stabilita' internazionale e in base al  principio  di  un  livello
invariato di sicurezza per tutti. 
  3. Le parti continuano a contrastare la proliferazione  delle  armi
di distruzione di  massa  e  dei  relativi  vettori,  in  particolare
sviluppando e mantenendo  un  sistema  efficace  di  controllo  delle
esportazioni di prodotti  a  duplice  uso  e  di  beni  e  tecnologie
connessi alle armi di distruzione di  massa,  compresi  il  controllo
dell'uso finale  e  sanzioni  efficaci  in  caso  di  violazione  dei
controlli all'esportazione. 
  4. Le parti mantengono e intensificano il dialogo in  questo  campo
per consolidare i loro impegni come stabilito nel presente articolo.