(Accordo-art. 51)
                             Articolo 51 
 
                         Testi facenti fede 
 
  Il presente accordo e' redatto in duplice  esemplare  nelle  lingue
bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese,  francese,  greca,
inglese, italiana, lettone, lituana, maltese,  neerlandese,  polacca,
portoghese, rumena, slovacca, slovena,  spagnola,  svedese,  tedesca,
ungherese e giapponese, tutti i testi  facenti  ugualmente  fede.  Le
parti sottopongono al comitato misto le eventuali divergenze  tra  le
versioni del presente accordo. 
 
  IN  FEDE  DI  CHE,  i  sottoscritti  plenipotenziari,   debitamente
autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico