Articolo 51 Testi facenti fede Il presente accordo e' redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e giapponese, tutti i testi facenti ugualmente fede. Le parti sottopongono al comitato misto le eventuali divergenze tra le versioni del presente accordo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo. Parte di provvedimento in formato grafico