(Accordo-art. 6)
                             Articolo 6 
 
  Armi convenzionali, comprese le armi leggere e di piccolo calibro 
 
  1. Le parti collaborano e assicurano il necessario coordinamento in
materia di controllo dei trasferimenti di  armi  convenzionali  e  di
beni e tecnologie a  duplice  uso,  a  livello  mondiale,  regionale,
subregionale e nazionale, onde evitarne  la  diversione,  contribuire
alla pace, alla sicurezza e alla stabilita' e ridurre  le  sofferenze
umane a ciascuno di questi livelli. Le parti definiscono e attuano le
loro politiche di controllo dei trasferimenti in  modo  responsabile,
tenendo debitamente conto delle reciproche preoccupazioni in  materia
di sicurezza, sia a livello mondiale che in relazione alle rispettive
regioni e ad altre regioni. 
  2. Ribadendo i propri impegni a rispettare i quadri degli strumenti
internazionali pertinenti, come il trattato sul commercio delle armi,
stipulato a New York il 2 aprile 2013, il  programma  d'azione  delle
Nazioni Unite per prevenire,  combattere  e  sradicare  il  commercio
illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti
e le risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite, le parti collaborano
e assicurano, se del caso, il necessario coordinamento nell'ambito di
questi  strumenti  per  regolamentare  il  commercio   internazionale
nonche'  prevenire  e  porre  fine  al  commercio  illegale  e   alla
diversione delle armi convenzionali, comprese le armi  leggere  e  di
piccolo calibro e le relative munizioni. La cooperazione ai sensi del
presente  paragrafo   comprende,   ove   opportuno,   la   promozione
dell'universalizzazione e il sostegno alla piena attuazione di  detti
quadri nei paesi terzi. 
  3. Le parti mantengono e intensificano il dialogo che accompagnera'
e consolidera' i loro impegni a norma del presente articolo.