(Accordo-art. 7)
                             Articolo 7 
 
Crimini  gravi   di   rilevanza   internazionale   e   Corte   penale
                           internazionale 
 
  1. Le parti collaborano per promuovere  le  indagini  e  le  azioni
penali riguardo ai crimini gravi di rilevanza  internazionale,  anche
attraverso  la  Corte  penale  internazionale  e,  ove  opportuno,  i
tribunali istituiti in conformita' delle risoluzioni pertinenti delle
Nazioni Unite. 
  2. Le parti collaborano per promuovere gli obiettivi dello  Statuto
di Roma della Corte penale  internazionale,  firmato  a  Roma  il  17
luglio 1998 («Statuto»). A tal fine esse: 
  a) continuano a promuovere  l'universalita'  dello  Statuto,  anche
condividendo, ove opportuno, le esperienze nell'adozione delle misure
necessarie per la sua conclusione e attuazione; 
  b) salvaguardano l'integrita' dello Statuto tutelandone i  principi
fondamentali; 
  c) collaborano per aumentare ulteriormente l'efficacia della  Corte
penale internazionale.