Articolo 7 Crimini gravi di rilevanza internazionale e Corte penale internazionale 1. Le parti collaborano per promuovere le indagini e le azioni penali riguardo ai crimini gravi di rilevanza internazionale, anche attraverso la Corte penale internazionale e, ove opportuno, i tribunali istituiti in conformita' delle risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite. 2. Le parti collaborano per promuovere gli obiettivi dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, firmato a Roma il 17 luglio 1998 («Statuto»). A tal fine esse: a) continuano a promuovere l'universalita' dello Statuto, anche condividendo, ove opportuno, le esperienze nell'adozione delle misure necessarie per la sua conclusione e attuazione; b) salvaguardano l'integrita' dello Statuto tutelandone i principi fondamentali; c) collaborano per aumentare ulteriormente l'efficacia della Corte penale internazionale.