(Accordo-art. 8)
                             Articolo 8 
 
                         Lotta al terrorismo 
 
  1.  Le  parti  collaborano  a  livello  bilaterale,   regionale   e
internazionale per prevenire e combattere il terrorismo in  tutte  le
sue forme e manifestazioni in conformita' del diritto  internazionale
applicabile, compresi gli accordi internazionali connessi alla  lotta
contro il terrorismo,  il  diritto  umanitario  internazionale  e  il
diritto internazionale in materia di diritti umani, applicabili  alle
parti, e nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite. 
  2. Le parti  intensificano  la  cooperazione  tenendo  conto  della
strategia globale delle Nazioni Unite contro il  terrorismo  e  delle
risoluzioni pertinenti  del  Consiglio  di  sicurezza  delle  Nazioni
Unite. 
  3. Le parti promuovono il dialogo e gli scambi  di  informazioni  e
opinioni su tutti gli atti di terrorismo, nonche' sui relativi metodi
e sulle pratiche correlate, pur rispettando la protezione della  vita
privata e dei dati personali conformemente al diritto  internazionale
e alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.