(Accordo-art. 9)
                             Articolo 9 
 
  Mitigazione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari 
 
  1.  Le  parti  intensificano  la   cooperazione   in   materia   di
prevenzione, riduzione e controllo  dei  rischi  chimici,  biologici,
radiologici e nucleari e di risposta a tali rischi. 
  2.  Le  parti  intensificano  la  cooperazione  per  migliorare  le
capacita' istituzionali dei paesi terzi a fini di gestione dei rischi
chimici, biologici, radiologici e nucleari.