Articolo 9 Mitigazione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari 1. Le parti intensificano la cooperazione in materia di prevenzione, riduzione e controllo dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari e di risposta a tali rischi. 2. Le parti intensificano la cooperazione per migliorare le capacita' istituzionali dei paesi terzi a fini di gestione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari.