(Accordo-art. 2)
                             ARTICOLO 2 
 
                    Categorie di cittadini idonei 
 
  Un cittadino della Repubblica italiana  ("Italia")  o  del  Canada,
puo' beneficiare  del  presente  Accordo  se  rientra  in  una  delle
seguenti categorie: 
    (a) cittadini che intendano viaggiare  nel  paese  ospitante  (il
paese della Parte di cui non sono cittadini)  e  ottenere  un  lavoro
temporaneo per integrare le loro risorse finanziarie; 
    (b) cittadini, inclusi i cittadini in possesso di  un  titolo  di
studio  post  secondario  conseguito  di  recente,   che   desiderino
acquisire un'esperienza di lavoro nel Paese ospitante sulla  base  di
un contratto di lavoro prestabilito, a sostegno del proprio  sviluppo
professionale o che sia attinente al proprio  precedente  settore  di
studi; e 
    (c) studenti iscritti a un corso presso un istituto di  studi  di
livello post secondario che intendano completare nel Paese  ospitante
un tirocinio predeterminato attinente ai proprio  settore  di  studi,
quale requisito del proprio curriculum accademico.