ARTICOLO 7 Attuazione dell'Accordo 1. Il presente Accordo e' applicato dalle Parti in conformita' al diritto internazionale vigente e, per quanto riguarda l'Italia, agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea. 2. Le Parti determinano congiuntamente su base annuale, attraverso uno scambio di note diplomatiche, il numero massimo di cittadini di ciascuna Parte che potra' beneficiare del presente Accordo. 3. Le Parti si notificano reciprocamente, attraverso uno scambio di note diplomatiche, le procedure e condizioni amministrative, inclusi i requisiti finanziari di cui all'Articolo 3.1 (f), relative all'applicazione del presente Accordo. 4. Le Parti istituiscono una commissione di controllo responsabile per l'attuazione e il monitoraggio del presente Accordo. Tale commissione di controllo e' composta da rappresentanti delle autorita' governative di ciascuna Parte responsabili per l'attuazione del presente Accordo. 5. Ciascuna Parte elabora statistiche sul numero dei cittadini dell'altra Parte che beneficino del presente Accordo, e sui dati aggregati per eta' e genere. Ciascuna Parte fornisce tali statistiche e dati all'altra Parte per ogni contingente annuale su base annua e su richiesta in tempi ragionevoli dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. 6. Le Parti notificano immediatamente i propri timori qualora un uso improprio del programma appaia evidente, e lavorano insieme per trovare una soluzione al problema.