(Accordo-art. 7)
                             ARTICOLO 7 
 
                       Attuazione dell'Accordo 
 
  1. Il presente Accordo e' applicato dalle Parti in  conformita'  al
diritto internazionale vigente e, per quanto riguarda l'Italia,  agli
obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea. 
  2. Le Parti determinano congiuntamente su base annuale,  attraverso
uno scambio di note diplomatiche, il numero massimo di  cittadini  di
ciascuna Parte che potra' beneficiare del presente Accordo. 
  3. Le Parti si notificano reciprocamente, attraverso uno scambio di
note diplomatiche, le procedure e condizioni amministrative,  inclusi
i  requisiti  finanziari  di  cui  all'Articolo  3.1  (f),   relative
all'applicazione del presente Accordo. 
  4. Le Parti istituiscono una commissione di controllo  responsabile
per  l'attuazione  e  il  monitoraggio  del  presente  Accordo.  Tale
commissione  di  controllo  e'  composta  da   rappresentanti   delle
autorita' governative di ciascuna Parte responsabili per l'attuazione
del presente Accordo. 
  5. Ciascuna Parte elabora  statistiche  sul  numero  dei  cittadini
dell'altra Parte che beneficino del  presente  Accordo,  e  sui  dati
aggregati per eta' e genere. Ciascuna Parte fornisce tali statistiche
e dati all'altra Parte per ogni contingente annuale su base  annua  e
su richiesta in tempi ragionevoli dalla data di entrata in vigore del
presente Accordo. 
  6. Le Parti notificano immediatamente i propri  timori  qualora  un
uso improprio del programma appaia evidente, e lavorano  insieme  per
trovare una soluzione al problema.