ARTICOLO 8 Informazione e Promozione 1. Le Parti mettono a disposizione, in particolare sui rispettivi siti Internet governativi, tutte le informazioni riguardanti il presente Accordo, compresa ogni informazione relativa ai passaggi necessari per presentare una richiesta di soggiorno. Le Parti garantiscono che tutti i documenti richiesti per la domanda siano accessibili elettronicamente. 2. Le Parti promuovono, autonomamente o in collaborazione, presso i cittadini italiani e canadesi le opportunita' offerte loro dal presente Accordo.