(Accordo-art. 8)
                             ARTICOLO 8 
 
                      Informazione e Promozione 
 
  1. Le Parti mettono a disposizione, in particolare  sui  rispettivi
siti Internet  governativi,  tutte  le  informazioni  riguardanti  il
presente Accordo, compresa ogni  informazione  relativa  ai  passaggi
necessari  per  presentare  una  richiesta  di  soggiorno.  Le  Parti
garantiscono che tutti i documenti richiesti  per  la  domanda  siano
accessibili elettronicamente. 
  2. Le Parti promuovono, autonomamente o in collaborazione, presso i
cittadini italiani  e  canadesi  le  opportunita'  offerte  loro  dal
presente Accordo.