ARTICOLO 9 Entrata in vigore, Emendamenti, Estinzione, Risoluzione delle controversie e Sospensione 1. Le Parti si notificano reciprocamente, attraverso uno scambio di note diplomatiche, l'avvenuto completamento delle procedure interne richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. 2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'ultima nota diplomatica, di cui al paragrafo 1. 3. Al momento della entrata in vigore dei presente Accordo, il Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada in materia di un Programma di Scambi Giovanili, firmato ad Ottawa il 18 ottobre 2006, cessa di produrre effetti. 4. Le Parti possono modificare il presente Accordo consensualmente attraverso lo scambio di note diplomatiche. Gli emendamenti entrano in vigore secondo le procedure definite nei paragrafi 1 e 2. 5. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'attuazione del presente Accordo e' risolta in via amichevole mediante consultazioni e negoziazioni dirette tra le Parti tramite i canali diplomatici. 6. Una Parte puo', in qualsiasi momento, risolvere o sospendere temporaneamente in tutto o in parte il presente Accordo, mediante preavviso per iscritto alla controparte di trenta giorni, per via diplomatica. La risoluzione o la sospensione del presente Accordo non pregiudica i cittadini in possesso di uno dei documenti emessi ai sensi dell'articolo 5 o i cittadini gia' ammessi ai sensi del presente Accordo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Parte di provvedimento in formato grafico