Art. 15 
 
Revisione e trasparenza dell'accreditamento  e  del  convenzionamento
  delle strutture private nonche' monitoraggio  e  valutazione  degli
  erogatori privati convenzionati 
 
  1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8-quater, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte  di  nuove
strutture o per l'avvio di nuove attivita' in strutture preesistenti,
l'accreditamento puo' essere concesso in  base  alla  qualita'  e  ai
volumi dei servizi da  erogare,  nonche'  sulla  base  dei  risultati
dell'attivita' eventualmente gia' svolta, tenuto altresi' conto degli
obiettivi di sicurezza delle  prestazioni  sanitarie  e  degli  esiti
delle  attivita'  di  controllo,  vigilanza  e  monitoraggio  per  la
valutazione delle attivita' erogate in termini di qualita', sicurezza
ed appropriatezza, le cui modalita' sono  definite  con  decreto  del
Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in  sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi  dell'articolo  8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131»; 
    b) all'articolo 8-quinquies: 
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis.  I  soggetti  privati  di  cui  al   comma   1   sono
individuati,  ai  fini  della  stipula  degli  accordi  contrattuali,
mediante procedure trasparenti, eque e  non  discriminatorie,  previa
pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente  criteri
oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la  qualita'
delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare.  La  selezione  di
tali soggetti deve essere  effettuata  periodicamente,  tenuto  conto
della programmazione sanitaria regionale e sulla  base  di  verifiche
delle  eventuali  esigenze  di  razionalizzazione   della   rete   in
convenzionamento  e,  per  i  soggetti  gia'  titolari   di   accordi
contrattuali, dell'attivita' svolta;  a  tali  fini  si  tiene  conto
altresi'  dell'effettiva  alimentazione  in  maniera  continuativa  e
tempestiva  del  fascicolo  sanitario  elettronico  (FSE)  ai   sensi
dell'articolo  12  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
secondo le modalita' definite ai  sensi  del  comma  7  del  medesimo
articolo 12,  nonche'  degli  esiti  delle  attivita'  di  controllo,
vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attivita'  erogate,
le cui modalita' sono definite con il  decreto  di  cui  all'articolo
8-quater, comma 7»; 
    2) al comma 2,  alinea,  dopo  le  parole:  «dal  comma  1»  sono
inserite le seguenti: «e con le modalita' di cui al comma 1-bis» e le
parole: «, anche attraverso valutazioni  comparative  della  qualita'
dei costi,» sono soppresse; 
      c) all'articolo 8-octies,  dopo  il  comma  4  e'  aggiunto  il
seguente: 
        «4-bis. Salvo il  disposto  dei  commi  2  e  3,  il  mancato
adempimento degli obblighi di alimentazione del  fascicolo  sanitario
elettronico (FSE), nei termini indicati dall'articolo  12,  comma  1,
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e  nel  rispetto
delle modalita' e delle misure  tecniche  individuate  ai  sensi  del
comma 7 del medesimo articolo  12,  costituisce  grave  inadempimento
degli obblighi assunti mediante la  stipula  dei  contratti  e  degli
accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies»; 
      d) all'articolo 9: 
        1) al comma 5, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: 
          «c-bis) le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria
che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale; 
          c-ter) le prestazioni di long term care (LTC) che non siano
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
          c-quater)   le   prestazioni   sociali    finalizzate    al
soddisfacimento dei bisogni del paziente  cronico  che  non  siano  a
carico   del   Servizio   sanitario   nazionale,    ferma    restando
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 della  legge
8 novembre 2000, n. 328»; 
      2) al comma 9, le parole: «il cui funzionamento e' disciplinato
con il regolamento di cui al comma 8» sono sostituite dalle seguenti:
«con finalita' di studio e  ricerca  sul  complesso  delle  attivita'
delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalita' di
funzionamento, la cui organizzazione  e  il  cui  funzionamento  sono
disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute»; 
      3) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
        «9-bis. Al Ministero della salute  e'  inoltre  assegnata  la
funzione di monitoraggio delle attivita' svolte dai fondi integrativi
del Servizio sanitario nazionale nonche' dagli enti,  dalle  casse  e
dalle  societa'  di  mutuo  soccorso   aventi   esclusivamente   fini
assistenziali, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986,  n.  917.  A  tal  fine  ciascun  soggetto  interessato   invia
periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al
numero e alle  tipologie  dei  propri  iscritti,  al  numero  e  alle
tipologie dei beneficiari delle prestazioni nonche' ai volumi e  alle
tipologie  di  prestazioni  complessivamente  erogate,  distinte  tra
prestazioni  a   carattere   sanitario,   prestazioni   a   carattere
socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre  tipologie,
nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute». 
  2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Sono  altresi'
tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci
certificati e i dati sugli aspetti  qualitativi  e  quantitativi  dei
servizi erogati e sull'attivita' medica svolta». 
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate  provvedono  alle  attivita'
previste nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo dell'art.  8-quater  del  decreto
          legislativo del 30 dicembre 1992  n.  502  (Riordino  della
          disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1  della
          legge 23 ottobre  1992,  n.  421),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 8-quater  (Accreditamento  istituzionale).  -  1.
          L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla  regione
          alle strutture  autorizzate,  pubbliche  o  private  ed  ai
          professionisti che  ne  facciano  richiesta,  nonche'  alle
          organizzazioni  pubbliche   e   private   autorizzate   per
          l'erogazione di  cure  domiciliari,  subordinatamente  alla
          loro rispondenza ai requisiti ulteriori di  qualificazione,
          alla  loro  funzionalita'  rispetto   agli   indirizzi   di
          programmazione   regionale   e   alla   verifica   positiva
          dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di
          individuare i criteri per la verifica  della  funzionalita'
          rispetto alla  programmazione  nazionale  e  regionale,  la
          regione definisce il fabbisogno di  assistenza  secondo  le
          funzioni  sanitarie   individuate   dal   Piano   sanitario
          regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di
          assistenza,  nonche'  gli  eventuali  livelli   integrativi
          locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di
          cui  all'art.  9.   La   regione   provvede   al   rilascio
          dell'accreditamento ai professionisti, nonche' a  tutte  le
          strutture  pubbliche  ed  equiparate  che   soddisfano   le
          condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle
          strutture private non lucrative di cui  all'art.  1,  comma
          18, e alle strutture private lucrative. 
              2. La qualita' di soggetto accreditato non  costituisce
          vincolo per le aziende e gli enti  del  servizio  sanitario
          nazionale   a   corrispondere   la   remunerazione    delle
          prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali
          di  cui  all'art.  8-quinquies.   I   requisiti   ulteriori
          costituiscono presupposto per  l'accreditamento  e  vincolo
          per la definizione delle prestazioni previste nei programmi
          di  attivita'  delle  strutture  accreditate,  cosi'   come
          definitidall'art. 8-quinquies. 
              3. Con atto di indirizzo e  coordinamento  emanato,  ai
          sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n.  59,  entro
          centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto  legislativo  19  giugno  1999,  n.  229,   sentiti
          l'Agenzia per i servizi sanitari  regionali,  il  Consiglio
          superiore di sanita', e,  limitatamente  all'accreditamento
          dei professionisti, la  Federazione  nazionale  dell'ordine
          dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono  definiti  i
          criteri generali uniformi per: 
                a)  la  definizione  dei  requisiti   ulteriori   per
          l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  per   conto   del
          Servizio  sanitario  nazionale  da  parte  delle  strutture
          sanitarie  e  dei  professionisti,  nonche'   la   verifica
          periodica di tali attivita'; 
                b) la valutazione della rispondenza  delle  strutture
          al fabbisogno,  tenendo  conto  anche  del  criterio  della
          soglia minima di efficienza  che,  compatibilmente  con  le
          risorse regionali disponibili,  deve  esser  conseguita  da
          parte   delle   singole   strutture   sanitarie,   e   alla
          funzionalita' della programmazione  regionale,  inclusa  la
          determinazione dei  limiti  entro  i  quali  sia  possibile
          accreditare quantita' di prestazioni in eccesso rispetto al
          fabbisogno programmato, in modo da  assicurare  un'efficace
          competizione tra le strutture accreditate; 
                c) le procedure ed  i  termini  per  l'accreditamento
          delle strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa  la
          possibilita' di un riesame dell'istanza, in caso  di  esito
          negativo  e  di  prescrizioni   contestate   dal   soggetto
          richiedente nonche' la  verifica  periodica  dei  requisiti
          ulteriori e le procedure da adottarsi in caso  di  verifica
          negativa. 
              4. L'atto di indirizzo e coordinamento e'  emanato  nel
          rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: 
                a) garantire l'eguaglianza  fra  tutte  le  strutture
          relativamente  ai  requisiti  ulteriori  richiesti  per  il
          rilascio  dell'accreditamento  e  per   la   sua   verifica
          periodica; 
                b)  garantire  il  rispetto   delle   condizioni   di
          incompatibilita'  previste  dalla  vigente  normativa   nel
          rapporto di lavoro con il personale comunque  impegnato  in
          tutte le strutture; 
                c) assicurare  che  tutte  le  strutture  accreditate
          garantiscano   dotazioni   strumentali    e    tecnologiche
          appropriate per  quantita',  qualita'  e  funzionalita'  in
          relazione alla tipologia  delle  prestazioni  erogabili  ed
          alle  necessita'  assistenziali  degli   utilizzatori   dei
          servizi; 
                d)  garantire  che  tutte  le  strutture  accreditate
          assicurino adeguate condizioni di  organizzazione  interna,
          con specifico riferimento  alla  dotazione  quantitativa  e
          alla    qualificazione    professionale    del    personale
          effettivamente impiegato; 
                e) prevedere  la  partecipazione  della  struttura  a
          programmi di accreditamento professionale tra pari; 
                f) prevedere  la  partecipazione  degli  operatori  a
          programmi  di  valutazione   sistematica   e   continuativa
          dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e della  loro
          qualita', interni alla struttura e interaziendali; 
                g) prevedere l'accettazione del sistema di  controlli
          esterni  sulla  appropriatezza  e  sulla   qualita'   delle
          prestazioni  erogate,  definito  dalla  regione  ai   sensi
          dell'art. 8-octies; 
                h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini  e
          degli utilizzatori dei servizi alla verifica dell'attivita'
          svolta   e   alla   formulazione   di   proposte   rispetto
          all'accessibilita' dei servizi offerti, nonche'  l'adozione
          e l'utilizzazione sistematica della carta dei  servizi  per
          la comunicazione con i  cittadini,  inclusa  la  diffusione
          degli esiti  dei  programmi  di  valutazione  di  cui  alle
          lettere e) ed f); 
                i)  disciplinare  l'esternalizzazione   dei   servizi
          sanitari direttamente connessi all'assistenza al  paziente,
          prevedendola esclusivamente verso soggetti  accreditati  in
          applicazione dei medesimi criteri  o  di  criteri  comunque
          equivalenti a quelli adottati per i  servizi  interni  alla
          struttura, secondo quanto previsto  dal  medesimo  atto  di
          indirizzo e coordinamento; 
                l)    indicare    i    requisiti    specifici     per
          l'accreditamento di funzioni di particolare  rilevanza,  in
          relazione  alla  complessita'  organizzativa  e  funzionale
          della struttura, alla  competenza  e  alla  esperienza  del
          personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie
          o in relazione all'attuazione  degli  obiettivi  prioritari
          definiti dalla programmazione nazionale; 
                m) definire criteri per la selezione degli indicatori
          relativi all'attivita' svolta ed ai suoi  risultati  finali
          dalle strutture e dalle funzioni accreditate, in base  alle
          evidenze scientifiche disponibili; 
                n)   definire   i   termini   per   l'adozione    dei
          provvedimenti  attuativi  regionali  e  per   l'adeguamento
          organizzativo delle strutture gia' autorizzate; 
                o)  indicare   i   requisiti   per   l'accreditamento
          istituzionale dei professionisti, anche in  relazione  alla
          specifica esperienza professionale maturata  e  ai  crediti
          formativi acquisiti nell'ambito del programma di formazione
          continua di cui all'art. 16-ter; 
                p) individuare l'organizzazione dipartimentale minima
          e le unita' operative e le altre strutture complesse  delle
          aziende  di  cui  agli  articoli  3  e  4,  in  base   alla
          consistenza   delle   risorse   umane,    tecnologiche    e
          finanziarie, al  grado  di  autonomia  finanziaria  e  alla
          complessita' dell'organizzazione interna; 
                q) prevedere  l'estensione  delle  norme  di  cui  al
          presente   comma   alle   attivita'   e   alle    strutture
          sociosanitarie, ove compatibili. 
              5. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore dell'atto di indirizzo e  coordinamento  di  cui  al
          comma 3, le regioni definiscono, in conformita' ai  criteri
          generali   uniformi   ivi   previsti,   i   requisiti   per
          l'accreditamento,  nonche'  il  procedimento  per  la  loro
          verifica, prevedendo, per quanto riguarda  l'accreditamento
          dei professionisti, adeguate forme di partecipazione  degli
          Ordini e dei Collegi professionali interessati. 
              6. Entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore dell'atto di indirizzo e  coordinamento  di  cui  al
          comma 3, le regioni avviano il processo  di  accreditamento
          delle  strutture  temporaneamente  accreditate   ai   sensi
          dell'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
          e delle altre gia' operanti. 
              7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte  di
          nuove  strutture  o  per  l'avvio  di  nuove  attivita'  in
          strutture  preesistenti,   l'accreditamento   puo'   essere
          concesso in base alla qualita' e ai volumi dei  servizi  da
          erogare, nonche' sulla base  dei  risultati  dell'attivita'
          eventualmente gia'  svolta,  tenuto  altresi'  conto  degli
          obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e  degli
          esiti   delle   attivita'   di   controllo,   vigilanza   e
          monitoraggio per la valutazione delle attivita' erogate  in
          termini di qualita', sicurezza ed  appropriatezza,  le  cui
          modalita' sono definite  con  decreto  del  Ministro  della
          salute, da adottare entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, ai sensi dell'art.  8,  comma  6,  della  legge  5
          giugno 2003, n. 131. 
              8. In presenza di una capacita' produttiva superiore al
          fabbisogno determinato in base ai criteri di cui  al  comma
          3, lettera b), le regioni  e  le  unita'  sanitarie  locali
          attraverso  gli  accordi  contrattuali  di   cui   all'art.
          8-quinquies, sono tenute a  porre  a  carico  del  Servizio
          sanitario nazionale un volume  di  attivita'  comunque  non
          superiore  a  quello   previsto   dagli   indirizzi   della
          programmazione nazionale. In caso di  superamento  di  tale
          limite,  ed  in  assenza  di  uno  specifico   e   adeguato
          intervento integrativo ai sensi dell'art. 13,  si  procede,
          con le modalita' di cui all'art. 28, commi  9  e  seguenti,
          della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,   alla   revoca
          dell'accreditamento della capacita' produttiva in  eccesso,
          in misura proporzionale  al  concorso  a  tale  superamento
          apportato dalle strutture pubbliche  ed  equiparate,  dalle
          strutture private non lucrative e dalle  strutture  private
          lucrative.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8-quinquies del decreto
          legislativo del 30 dicembre 1992, n.  502  (Riordino  della
          disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1  della
          legge 23 ottobre  1992,  n.  421),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  8-quinquies  (Accordi  contrattuali).  -  1.  Le
          regioni, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto legislativo  19  giugno  1999,  n.  229,
          definiscono  l'ambito   di   applicazione   degli   accordi
          contrattuali ed individuano  i  soggetti  interessati,  con
          specifico riferimento ai seguenti aspetti: 
                a)  individuazione  delle  responsabilita'  riservate
          alla regione e di quelle attribuite alle  unita'  sanitarie
          locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella
          verifica del loro rispetto; 
                b) indirizzo per la  formulazione  dei  programmi  di
          attivita' delle strutture  interessate,  con  l'indicazione
          delle  funzioni  e  delle  attivita'  da  potenziare  e  da
          depotenziare,  secondo  le   linee   della   programmazione
          regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
          sanitario nazionale; 
                c) determinazione del piano delle attivita'  relative
          alle  alte  specialita'  ed  alla  rete  dei   servizi   di
          emergenza; 
                d) criteri per la determinazione della  remunerazione
          delle  strutture  ove  queste  abbiano  erogato  volumi  di
          prestazioni eccedenti il programma  preventivo  concordato,
          tenuto conto del volume  complessivo  di  attivita'  e  del
          concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura. 
              1-bis. I soggetti  privati  di  cui  al  comma  1  sono
          individuati,  ai   fini   della   stipula   degli   accordi
          contrattuali, mediante procedure trasparenti,  eque  e  non
          discriminatorie,  previa  pubblicazione  da   parte   delle
          regioni  di  un  avviso  contenente  criteri  oggettivi  di
          selezione, che  valorizzino  prioritariamente  la  qualita'
          delle  specifiche  prestazioni  sanitarie  da  erogare.  La
          selezione  di  tali   soggetti   deve   essere   effettuata
          periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria
          regionale  e  sulla  base  di  verifiche  delle   eventuali
          esigenze    di    razionalizzazione    della    rete     in
          convenzionamento e, per i soggetti gia' titolari di accordi
          contrattuali, dell'attivita' svolta; a tali fini  si  tiene
          conto  altresi'  dell'effettiva  alimentazione  in  maniera
          continuativa   e   tempestiva   del   fascicolo   sanitario
          elettronico (FSE) ai sensi dell'art. 12  del  decreto-legge
          18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo le  modalita'
          definite ai sensi del comma 7 del medesimo art. 12, nonche'
          degli esiti  delle  attivita'  di  controllo,  vigilanza  e
          monitoraggio per la valutazione delle attivita' erogate, le
          cui modalita' sono definite con il decreto di cui  all'art.
          8-quater, comma 7. 
              2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1  e  con
          le modalita' di cui al comma 1-bis, la regione e le  unita'
          sanitarie locali,  definiscono  accordi  con  le  strutture
          pubbliche    ed    equiparate,    comprese    le    aziende
          ospedaliero-universitarie, e stipulano contratti con quelle
          private e con i professionisti accreditati, nonche' con  le
          organizzazioni  pubbliche   e   private   accreditate   per
          l'erogazione di cure domiciliari, anche mediante intese con
          le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale,
          che indicano: 
                a)  gli  obiettivi  di  salute  e  i   programmi   di
          integrazione dei servizi; 
                b) il volume massimo di prestazioni che le  strutture
          presenti nell'ambito  territoriale  della  medesima  unita'
          sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto  per
          tipologia e per modalita' di assistenza. Le regioni possono
          individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali
          stabilire   la   preventiva   autorizzazione,   da    parte
          dell'azienda sanitaria locale  competente,  alla  fruizione
          presso le strutture o i professionisti accreditati; 
                c)  i  requisiti  del  servizio   da   rendere,   con
          particolare  riguardo  ad  accessibilita',   appropriatezza
          clinica ed organizzativa, tempi  di  attesa  e  continuita'
          assistenziale; 
                d)  il  corrispettivo  preventivato  a  fronte  delle
          attivita'   concordate,   globalmente   risultante    dalla
          applicazione dei valori  tariffari  e  della  remunerazione
          extra-tariffaria delle funzioni  incluse  nell'accordo,  da
          verificare a consuntivo sulla base dei risultati  raggiunti
          e  delle  attivita'  effettivamente   svolte   secondo   le
          indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d); 
                e) il debito informativo delle  strutture  erogatrici
          per il monitoraggio degli accordi pattuiti e  le  procedure
          che dovranno essere seguite per il controllo esterno  della
          appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
          delle prestazioni rese, secondo quanto  previsto  dall'art.
          8-octies; 
                e-bis) la modalita' con cui viene comunque  garantito
          il rispetto del limite  di  remunerazione  delle  strutture
          correlato ai volumi di  prestazioni,  concordato  ai  sensi
          della lettera d), prevedendo che in caso  di  incremento  a
          seguito di modificazioni, comunque  intervenute  nel  corso
          dell'anno, dei valori unitari dei tariffari  regionali  per
          la   remunerazione   delle   prestazioni   di    assistenza
          ospedaliera, delle prestazioni di assistenza  specialistica
          ambulatoriale, nonche'  delle  altre  prestazioni  comunque
          remunerate a tariffa,  il  volume  massimo  di  prestazioni
          remunerate,  di   cui   alla   lettera   b),   si   intende
          rideterminato nella misura necessaria al  mantenimento  dei
          limiti indicati alla lettera d), fatta salva  la  possibile
          stipula    di    accordi    integrativi,    nel    rispetto
          dell'equilibrio economico-finanziario programmato. 
              2-bis - 2-ter. 
              2-quater.  Le  regioni   stipulano   accordi   con   le
          fondazioni  istituti  di  ricovero  e  cura   a   carattere
          scientifico e  con  gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
          carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti
          di ricovero e cura a  carattere  scientifico  privati,  che
          sono definiti con le modalita' di cui all'art. 10, comma 2,
          del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni
          stipulano  altresi'  accordi  con  gli  istituti,  enti  ed
          ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della
          legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni,
          che prevedano che  l'attivita'  assistenziale,  attuata  in
          coerenza con la  programmazione  sanitaria  regionale,  sia
          finanziata a prestazione in base ai tetti di  spesa  ed  ai
          volumi  di  attivita'  predeterminati   annualmente   dalla
          programmazione  regionale  nel  rispetto  dei  vincoli   di
          bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle
          regioni, tenendo conto  nella  remunerazione  di  eventuali
          risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
          dell'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412
          e successive modificazioni  ed  integrazioni.  Ai  predetti
          accordi  e  ai   predetti   contratti   si   applicano   le
          disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c),  e)  ed
          e-bis). 
              2-quinquies. In caso di mancata stipula  degli  accordi
          di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale
          di  cui   all'art.   8-quater   delle   strutture   e   dei
          professionisti eroganti prestazioni per conto del  Servizio
          sanitario nazionale interessati e' sospeso.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  8-octies  del  decreto
          legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502,  (Riordino  della
          disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1  della
          legge 23 ottobre  1992,  n.  421),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 8-octies  (Controlli).  -  1.  La  regione  e  le
          aziende unita' sanitarie  locali  attivano  un  sistema  di
          monitoraggio e controllo sulla definizione e  sul  rispetto
          degli accordi contrattuali da parte  di  tutti  i  soggetti
          interessati nonche' sulla qualita' della assistenza e sulla
          appropriatezza delle prestazioni rese. 
              2. Per  quanto  riguarda  le  strutture  pubbliche  del
          Servizio sanitario nazionale, la definizione degli  accordi
          entro i termini stabiliti dalla regione e il  rispetto  dei
          programmi di  attivita'  previsti  per  ciascuna  struttura
          rappresentano elemento di verifica per  la  conferma  degli
          incarichi  al   direttore   generale,   ai   direttori   di
          dipartimento e  del  contratto  previsto  per  i  dirigenti
          responsabili  di  struttura  complessa,  nonche'   per   la
          corresponsione degli incentivi di  risultato  al  personale
          con  funzioni   dirigenziali   dipendente   dalle   aziende
          interessate. 
              3. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato entro
          centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto  legislativo  19  giugno  1999,  n.  229,   sentita
          l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          stabiliti,  sulla  base  dei  criteri   di   cui   all'art.
          8-quinquies,  i  principi  in  base  ai  quali  la  regione
          assicura   la   funzione   di   controllo   esterno   sulla
          appropriatezza e sulla qualita' della  assistenza  prestata
          dalle strutture  interessate.  Le  regioni,  in  attuazione
          dell'atto di  indirizzo  e  coordinamento,  entro  sessanta
          giorni determinano: 
                a)  le  regole  per  l'esercizio  della  funzione  di
          controllo esterno e  per  la  risoluzione  delle  eventuali
          contestazioni, stabilendo le relative penalizzazioni; 
                b) il debito informativo delle strutture  accreditate
          interessate agli accordi e le  modalita'  per  la  verifica
          della adeguatezza del loro sistema informativo; 
                c) l'organizzazione per la verifica del comportamento
          delle singole strutture; 
                d)  i  programmi  per  promuovere  la  formazione   e
          l'aggiornamento degli operatori addetti alla gestione della
          documentazione clinica e alle attivita' di controllo. 
              4. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui al  comma
          3 individua altresi' i criteri per la verifica di: 
                a)  validita'  della  documentazione   amministrativa
          attestante l'avvenuta erogazione delle prestazioni e la sua
          rispondenza alle attivita' effettivamente svolte; 
                b)  necessita'   clinica   e   appropriatezza   delle
          prestazioni e  dei  ricoveri  effettuati,  con  particolare
          riguardo ai ricoveri di pazienti indirizzati  o  trasferiti
          ad altre strutture; 
                c) appropriatezza delle forme e  delle  modalita'  di
          erogazione della assistenza; 
                d) risultati  finali  della  assistenza,  incluso  il
          gradimento degli utilizzatori dei servizi. 
              4-bis. Salvo il disposto dei commi 2 e  3,  il  mancato
          adempimento degli obblighi di alimentazione  del  fascicolo
          sanitario elettronico (FSE), nei termini indicati dall'art.
          12, comma 1, del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221, e nel rispetto delle modalita' e delle misure
          tecniche individuate ai sensi del comma 7 del medesimo art.
          12, costituisce grave inadempimento degli obblighi  assunti
          mediante  la  stipula  dei  contratti   e   degli   accordi
          contrattuali di cui all'art. 8-quinquies.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9   del   decreto
          legislativo del 30 dicembre 1992, n.  502  (Riordino  della
          disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1  della
          legge 23 ottobre  1992,  n.  421),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  9  (Fondi  integrativi  del  Servizio  sanitario
          nazionale). - 1. Al fine di favorire l'erogazione di  forme
          di  assistenza  sanitaria  integrative  rispetto  a  quelle
          assicurate dal Servizio sanitario nazionale e,  con  queste
          comunque direttamente integrate, possono  essere  istituiti
          fondi integrativi finalizzati a potenziare l'erogazione  di
          trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi
          ed essenziali di assistenza di cui all'art. 1, definiti dal
          Piano sanitario  nazionale  e  dai  relativi  provvedimenti
          attuativi. 
              2. La  denominazione  dei  fondi  di  cui  al  presente
          articolo deve contenere  l'indicazione  "fondo  integrativo
          del Servizio sanitario nazionale". Tale  denominazione  non
          puo' essere utilizzata con riferimento  a  fondi  istituiti
          per finalita' diverse. 
              3. Tutti i soggetti pubblici e privati che istituiscono
          fondi integrativi del  Servizio  sanitario  nazionale  sono
          tenuti ad adottare politiche di non selezione  dei  rischi.
          Le fonti istitutive  dei  fondi  integrativi  del  Servizio
          sanitario nazionale sono le seguenti: 
                a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali; 
                b) accordi  tra  lavoratori  autonomi  o  fra  liberi
          professionisti,  promossi   dai   loro   sindacati   o   da
          associazioni di rilievo almeno provinciale; 
                c) regolamenti di regioni, enti territoriali ed  enti
          locali; 
                d) deliberazioni assunte, nelle  forme  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, da organizzazioni non lucrative  di
          cui  all'art.   1,   comma   16,   operanti   nei   settori
          dell'assistenza    socio-sanitaria    o     dell'assistenza
          sanitaria; 
                e) deliberazioni assunte, nelle  forme  previste  dai
          rispettivi  ordinamenti,  da  societa'  di  mutuo  soccorso
          riconosciute; 
                f) atti assunti da altri soggetti pubblici e privati,
          a  condizione   che   contengano   l'esplicita   assunzione
          dell'obbligo di non adottare strategie e  comportamenti  di
          selezione dei rischi o di discriminazione nei confronti  di
          particolari gruppi di soggetti. 
              4. L'ambito di applicazione dei fondi  integrativi  del
          Servizio sanitario nazionale e' rappresentato da: 
                a) prestazioni aggiuntive, non comprese  nei  livelli
          essenziali ed uniformi di assistenza e con questi  comunque
          integrate,  erogate  da  professionisti  e   da   strutture
          accreditati; 
                b)  prestazioni  erogate   dal   Servizio   sanitario
          nazionale comprese nei livelli uniformi  ed  essenziali  di
          assistenza,   per   la   sola   quota   posta   a    carico
          dell'assistito,  inclusi  gli  oneri  per  l'accesso   alle
          prestazioni  erogate  in  regime  di   libera   professione
          intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri  su
          richiesta dell'assistito di cui all'art. 1, comma 15, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                c) prestazioni sociosanitarie  erogate  in  strutture
          accreditate residenziali  e  semiresidenziali  o  in  forma
          domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito. 
              5. Fra le prestazioni di cui al comma  4,  lettera  a),
          sono comprese: 
                a) le  prestazioni  di  medicina  non  convenzionale,
          ancorche' erogate da strutture non accreditate; 
                b) le cure termali,  limitatamente  alle  prestazioni
          non a carico del Servizio sanitario nazionale; 
                c)  l'assistenza  odontoiatrica,  limitatamente  alle
          prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale e
          comunque con l'esclusione dei  programmi  di  tutela  della
          salute odontoiatrica nell'eta' evolutiva e  dell'assistenza
          odontoiatrica  e  protesica  a  determinate  categorie   di
          soggetti in condizioni di particolare vulnerabilita'. 
                c-bis)  le  prestazioni  di  prevenzione  primaria  e
          secondaria che non siano a carico  del  Servizio  sanitario
          nazionale; 
                c-ter) le prestazioni di long term care (LTC) che non
          siano a carico del Servizio sanitario nazionale; 
                c-quater)  le  prestazioni  sociali  finalizzate   al
          soddisfacimento dei bisogni del paziente  cronico  che  non
          siano a carico  del  Servizio  sanitario  nazionale,  ferma
          restando l'applicazione delle disposizioni di cui  all'art.
          26 della legge 8 novembre 2000, n. 328. 
              6. Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  previo
          parere della Conferenza unificata di  cui  all'art.  8  del
          decreto legislativo 28 agosto  1997  n.  281,  da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          disciplina del trattamento fiscale ai sensi del  comma  10,
          sono individuate le prestazioni relative alle  lettere  a),
          b) e c)  del  comma  5,  nonche'  quelle  ricomprese  nella
          lettera  c)  del  comma  4,  le  quali,  in  via  di  prima
          applicazione, possono  essere  poste  a  carico  dei  fondi
          integrativi del Servizio sanitario nazionale. 
              7. I fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
          sono autogestiti. Essi possono essere affidati in  gestione
          mediante  convenzione,   da   stipulare   con   istituzioni
          pubbliche e private che operano  nel  settore  sanitario  o
          sociosanitario da almeno cinque anni, secondo le  modalita'
          stabilite  con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  da
          emanare entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto.  Le  regioni,  le  province
          autonome e gli enti locali, in forma singola  o  associata,
          possono partecipare alla  gestione  dei  fondi  di  cui  al
          presente articolo. 
              8. Entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della disciplina del trattamento  fiscale  ai  sensi
          del comma 10, e' emanato, su proposta  del  Ministro  della
          sanita', ai sensi dell'art. 17, comma  1,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  il   regolamento   contenente   le
          disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi
          del  Servizio  sanitario   nazionale.   Detto   regolamento
          disciplina: 
                a) le modalita' di costituzione e di scioglimento; 
                b) la composizione degli organi di amministrazione  e
          di controllo; 
                c) le forme e le modalita' di contribuzione; 
                d) i soggetti destinatari dell'assistenza; 
                e) il trattamento e le garanzie riservate al  singolo
          sottoscrittore e al suo nucleo familiare; 
                f) le cause  di  decadenza  della  qualificazione  di
          fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale. 
              9. La vigilanza sull'attivita'  dei  fondi  integrativi
          del Servizio sanitario nazionale e' disciplinata  dall'art.
          122 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112.  Presso
          il Ministero della sanita',  senza  oneri  a  carico  dello
          Stato, sono istituiti: l'anagrafe dei fondi integrativi del
          servizio sanitario nazionale, alla quale debbono iscriversi
          sia i fondi vigilati dallo Stato che  quelli  sottoposti  a
          vigilanza regionale; l'osservatorio dei  fondi  integrativi
          del Servizio sanitario nazionale, con finalita' di studio e
          ricerca  sul  complesso  delle  attivita'  delle  forme  di
          assistenza complementare  e  sulle  relative  modalita'  di
          funzionamento, la cui organizzazione e il cui funzionamento
          sono disciplinati con apposito decreto del  Ministro  della
          salute. 
              10. Le disposizioni del  presente  articolo  acquistano
          efficacia  al  momento   dell'entrata   in   vigore   della
          disciplina del trattamento fiscale dei fondi ivi  previsti,
          ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 13 maggio 1999,
          n. 133.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 51, comma 2, lett.  a),
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi): 
              «Art.  51  (Determinazione  del   reddito   di   lavoro
          dipendente). - Omissis. 
              2. Non concorrono a formare il reddito: 
                a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
          dal datore di lavoro o dal  lavoratore  in  ottemperanza  a
          disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
          versati dal datore di lavoro o dal  lavoratore  ad  enti  o
          casse   aventi   esclusivamente   fine   assistenziale   in
          conformita' a disposizioni di contratto o di accordo  o  di
          regolamento  aziendale,  che  operino   negli   ambiti   di
          intervento stabiliti con  il  decreto  del  Ministro  della
          salute di cui all'art. 10, comma 1, lettera e-ter), per  un
          importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai
          fini del calcolo del predetto limite si tiene  conto  anche
          dei contributi di assistenza  sanitaria  versati  ai  sensi
          dell'art. 10, comma 1, lettera e-ter); 
                (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  41,  comma  6,  del
          decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33  (Riordino  della
          disciplina riguardante il diritto di accesso civico  e  gli
          obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e  diffusione   di
          informazioni da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.   41   (Trasparenza   del   servizio    sanitario
          nazionale). - Omissis. 
              6. Gli enti, le aziende  e  le  strutture  pubbliche  e
          private che erogano  prestazioni  per  conto  del  servizio
          sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in  una
          apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di
          formazione  delle  liste  di  attesa,  i  tempi  di  attesa
          previsti e i tempi medi effettivi di  attesa  per  ciascuna
          tipologia di prestazione erogata. Sono  altresi'  tenuti  a
          pubblicare  nel  proprio  sito  internet  istituzionale   i
          bilanci certificati e i dati sugli  aspetti  qualitativi  e
          quantitativi dei servizi erogati  e  sull'attivita'  medica
          svolta.».