Art. 17 
 
               Rimborsabilita' dei farmaci equivalenti 
 
  1. All'articolo 11 del decreto-legge 13  settembre  2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
il comma 1-bis e' abrogato. 
  2. I produttori di  farmaci  equivalenti  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni possono  presentare  all'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA) istanza  di  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio (AIC), nonche' istanza per la determinazione del  prezzo  e
la classificazione ai  fini  della  rimborsabilita'  del  medicinale,
prima della scadenza del brevetto o  del  certificato  di  protezione
complementare. 
  3.  I  farmaci  equivalenti  di  cui  al  comma  2  possono  essere
rimborsati a carico del  Servizio  sanitario  nazionale  a  decorrere
dalla data di scadenza del brevetto o del certificato  di  protezione
complementare sul principio attivo, pubblicata  dal  Ministero  dello
sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
          Note all'art. 17: 
              -  Il  decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158
          (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese
          mediante un piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute)
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
          n. 189, e' pubblicato nella G.U. n.  263  del  10  novembre
          2012.