Art. 3 
 
Disposizioni  sull'efficacia  delle  concessioni  demaniali   e   dei
 rapporti di gestione per finalita' turistico-ricreative e sportive 
 
  1. Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre  2023,  ovvero
fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se  in  essere
alla data di entrata in vigore della presente  legge  sulla  base  di
proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: 
    a) le concessioni demaniali marittime,  lacuali  e  fluviali  per
l'esercizio delle  attivita'  turistico-ricreative  e  sportive,  ivi
comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge  5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle societa'  e  associazioni
sportive  iscritte  al  registro  del  CONI,   istituito   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera  c),  del  decreto  legislativo  23
luglio 1999, n. 242,  o,  a  decorrere  dalla  sua  operativita',  al
Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche  di  cui
al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite  dagli
enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice  di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,  e  quelle  per  la
realizzazione e la gestione di strutture  dedicate  alla  nautica  da
diporto, inclusi i punti d'ormeggio; 
    b)  i  rapporti  aventi  ad  oggetto  la  gestione  di  strutture
turistico-ricreative  e  sportive  in  aree  ricadenti  nel   demanio
marittimo  per  effetto  di   provvedimenti   successivi   all'inizio
dell'utilizzazione. 
  2. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e  b),
che con atto dell'ente concedente sono individuati  come  affidati  o
rinnovati mediante  procedura  selettiva  con  adeguate  garanzie  di
imparzialita' e  di  trasparenza  e,  in  particolare,  con  adeguata
pubblicita' dell'avvio  della  procedura  e  del  suo  svolgimento  e
completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto
dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2023 se il termine
previsto e' anteriore a tale data. 
  3. In presenza di ragioni oggettive che impediscono la  conclusione
della procedura selettiva entro il  31  dicembre  2023,  connesse,  a
titolo  esemplificativo,  alla  pendenza  di  un  contenzioso   o   a
difficolta' oggettive legate all'espletamento della procedura stessa,
l'autorita' competente, con atto motivato, puo' differire il  termine
di scadenza delle concessioni in essere  per  il  tempo  strettamente
necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il
31 dicembre 2024. Fino a tale data l'occupazione dell'area  demaniale
da parte del concessionario uscente e' comunque  legittima  anche  in
relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione. 
  4. Il Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili
trasmette alle  Camere,  entro  il  30  giugno  2024,  una  relazione
concernente lo stato delle procedure selettive al 31  dicembre  2023,
evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse  e,  per
quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito
la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresi' alle  Camere,
entro il  31  dicembre  2024,  una  relazione  finale  relativa  alla
conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale. 
  5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogati: 
    a) i commi  675,  676,  677,  678,  679,  680,  681,  682  e  683
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
    b) il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77; 
    c) il comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126. 
 
          Note all'art. 3: 
              - La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante  «Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2019-2021»,   e'
          pubblicata nella G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018, S.O. 
              - Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  13  ottobre  2020,  n.  126
          recante «Misure urgenti  per  il  sostegno  e  il  rilancio
          dell'economia», e' pubblicato nella  G.U.  n.  203  del  14
          agosto 2020, S.O. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  01,  comma  1,  del
          decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni  per  la
          determinazione dei canoni relativi a concessioni  demaniali
          marittime), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 1993, n. 494: 
              «Art. 01. - La concessione dei beni demaniali marittimi
          puo' essere rilasciata, oltre che per  servizi  pubblici  e
          per  servizi  e  attivita'  portuali  e   produttive,   per
          l'esercizio delle seguenti attivita': 
                a) gestione di stabilimenti balneari; 
                b) esercizi di  ristorazione  e  somministrazione  di
          bevande, cibi precotti e generi di monopolio; 
                c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; 
                d)  gestione  di  strutture  ricettive  ed  attivita'
          ricreative e sportive; 
                e) esercizi commercial; 
                f) servizi di altra natura e conduzione di  strutture
          ad  uso  abitativo,  compatibilmente  con  le  esigenze  di
          utilizzazione  di  cui   alle   precedenti   categorie   di
          utilizzazione. 
              2. 
              2-bis. Le concessioni di cui al comma 1  che  siano  di
          competenza   statale   sono   rilasciate   dal   capo   del
          compartimento marittimo con licenza. 
              2-ter. Le concessioni di cui al comma 1  sono  revocate
          qualora il concessionario si renda, dalla data  di  entrata
          in vigore  della  presente  disposizione,  responsabile  di
          gravi violazioni edilizie, che costituiscono  inadempimento
          agli  obblighi  derivanti  dalla   concessione   ai   sensi
          dell'art.  5  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2,  lett.  c),
          del decreto legislativo 23 luglio 1999,  n.  242  (Riordino
          del Comitato olimpico  nazionale  italiano  -  C.O.N.I.,  a
          norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.): 
              «Art. 5 (Compiti del  consiglio  nazionale).  -  2.  Il
          consiglio nazionale svolge i seguenti compiti: 
                a) - b) (Omissis); 
                c)   delibera   in   ordine   ai   provvedimenti   di
          riconoscimento,  ai  fini   sportivi,   delle   federazioni
          sportive  nazionali,   delle   societa'   ed   associazioni
          sportive,  degli  enti  di   promozione   sportiva,   delle
          associazioni benemerite  e  di  altre  discipline  sportive
          associate al C.O.N.I. e alle federazioni,  sulla  base  dei
          requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a  tal  fine
          anche della rappresentanza e del carattere  olimpico  dello
          sport,  dell'eventuale  riconoscimento  del  CIO  e   della
          tradizione sportiva della disciplina; 
                d) - h) (Omissis).».  
              - Il decreto  legislativo  28  febbraio  2021,  n.  39,
          recante «Attuazione dell'art. 8 della legge 8 agosto  2019,
          n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli
          organismi sportivi», e' pubblicato nella G.U. n. 68 del  19
          marzo 2021. 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto
          legislativo  3  luglio  2017,  n.  117  (Codice  del  Terzo
          settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  b),  della
          legge 6 giugno 2016, n. 106): 
              «Art. 4 (Terzo settore).  -  1.  Sono  enti  del  Terzo
          settore le organizzazioni di volontariato, le  associazioni
          di promozione sociale, gli enti  filantropici,  le  imprese
          sociali,  incluse   le   cooperative   sociali,   le   reti
          associative,   le   societa'   di   mutuo   soccorso,    le
          associazioni,   riconosciute   o   non   riconosciute,   le
          fondazioni e gli altri enti di  carattere  privato  diversi
          dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo
          di  lucro,  di  finalita'  civiche,  solidaristiche  e   di
          utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via  esclusiva
          o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale
          in forma di azione volontaria o di erogazione  gratuita  di
          denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di  produzione  o
          scambio di beni o servizi, ed iscritti nel  registro  unico
          nazionale del Terzo settore.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1161 del  Codice  della
          navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327: 
              «Art. 1161 (Abusiva occupazione di spazio  demaniale  e
          inosservanza di limiti alla proprieta' privata). - Chiunque
          arbitrariamente occupa uno spazio del demanio  marittimo  o
          aeronautico  o  delle  zone  portuali   della   navigazione
          interna, ne impedisce l'uso pubblico o  vi  fa  innovazioni
          non autorizzate,  ovvero  non  osserva  i  vincoli  cui  e'
          assoggettata la proprieta' privata nelle zone  prossime  al
          demanio  marittimo  od  agli  aeroporti,  e'   punito   con
          l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro  516,
          sempre che il fatto non costituisca un piu' grave reato. 
              Se l'occupazione di cui al primo  comma  e'  effettuata
          con un veicolo, si applica la sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 103 a euro 619; in tal  caso
          si puo' procedere  alla  immediata  rimozione  forzata  del
          veicolo in deroga alla procedura di cui all'art. 54.». 
              - Si riporta il testo dei commi  675,  676,  677,  678,
          679, 680, 681,  682  e  683  dell'art.  1  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2019-2021): 
              «Omissis. - 675. Al fine  di  tutelare,  valorizzare  e
          promuovere il bene  demaniale  delle  coste  italiane,  che
          rappresenta  un  elemento   strategico   per   il   sistema
          economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese,
          in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          adottare entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  e  del  Ministro   delle
          politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentiti il Ministro dello sviluppo economico,  il  Ministro
          per gli affari europei, il Ministro dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e  del  mare,  il  Ministro  per  gli
          affari regionali e la  Conferenza  delle  regioni  e  delle
          province autonome, sono fissati i termini  e  le  modalita'
          per la generale revisione  del  sistema  delle  concessioni
          demaniali marittime. 
              676. Il decreto di cui al comma  675,  in  particolare,
          stabilisce le condizioni e le modalita' per procedere: 
                a) alla ricognizione e mappatura del litorale  e  del
          demanio costiero-marittimo; 
                b) all'individuazione della reale  consistenza  dello
          stato  dei  luoghi,  della  tipologia  e  del   numero   di
          concessioni attualmente vigenti nonche' delle aree libere e
          concedibili; 
                c) all'individuazione della tipologia e del numero di
          imprese concessionarie e sub-concessionarie; 
                d) alla ricognizione  degli  investimenti  effettuati
          nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di
          ammortamento  connesse,  nonche'  dei  canoni   attualmente
          applicati in relazione alle diverse concessioni; 
                e)  all'approvazione  dei  metodi,  degli   indirizzi
          generali   e   dei   criteri   per    la    programmazione,
          pianificazione e gestione  integrata  degli  interventi  di
          difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'art.
          89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo  31  marzo
          1998, n. 112. 
              677. Il decreto di cui al comma 675 contiene,  inoltre,
          i criteri per strutturare: 
                a)  un  nuovo  modello  di  gestione  delle   imprese
          turistico-ricreative e ricettive che  operano  sul  demanio
          marittimo  secondo   schemi   e   forme   di   partenariato
          pubblico-privato, atto a valorizzare la tutela  e  la  piu'
          proficua utilizzazione del demanio marittimo, tenendo conto
          delle singole specificita' e  caratteristiche  territoriali
          secondo criteri di: sostenibilita' ambientale;  qualita'  e
          professionalizzazione  dell'accoglienza  e   dei   servizi;
          accessibilita';   qualita'    e    modernizzazione    delle
          infrastrutture;   tutela   degli    ecosistemi    marittimi
          coinvolti; sicurezza e vigilanza delle spiagge; 
                b) un sistema di rating delle  imprese  di  cui  alla
          lettera a) e della qualita' balneare; 
                c) la revisione organica delle  norme  connesse  alle
          concessioni   demaniali    marittime,    con    particolare
          riferimento  alle  disposizioni  in  materia   di   demanio
          marittimo di cui al codice  della  navigazione  o  a  leggi
          speciali in materia; 
                d) il riordino delle concessioni ad uso  residenziale
          e abitativo, tramite individuazione di criteri di gestione,
          modalita' di rilascio e termini di durata della concessione
          nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37, primo  comma,
          del  codice   della   navigazione   e   dei   principi   di
          imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita'  e  tenuto
          conto, in termini di  premialita',  dell'idonea  conduzione
          del bene demaniale e della durata della concessione; 
                e)  la  revisione  e   l'aggiornamento   dei   canoni
          demaniali posti a carico dei concessionari, che tenga conto
          delle peculiari attivita' svolte dalle imprese del settore,
          della tipologia dei beni oggetto di concessione  anche  con
          riguardo alle pertinenze, della valenza turistica. 
              678. Le amministrazioni competenti per  materia,  cosi'
          come  individuate  nel  decreto  di  cui  al   comma   675,
          provvedono, entro due  anni  dalla  data  di  adozione  del
          predetto decreto, all'esecuzione delle attivita' di cui  ai
          commi 676 e 677, ciascuna per  gli  aspetti  di  rispettiva
          titolarita'. 
              679. Sulla base delle risultanze dei lavori  svolti  ai
          sensi  del  comma  678,  e'  avviata   una   procedura   di
          consultazione pubblica, nel rispetto dei principi  e  delle
          previsioni di cui alla legge 7  agosto  1990,  n.  241,  in
          merito alle priorita' e modalita' di  azione  e  intervento
          per la valorizzazione turistica delle aree  insistenti  sul
          demanio marittimo, che deve concludersi  entro  il  termine
          massimo di centottanta giorni dalla data di conclusione dei
          lavori da parte delle amministrazioni di cui al comma 678. 
              680.  I  principi  ed  i  criteri   tecnici   ai   fini
          dell'assegnazione delle concessioni  sulle  aree  demaniali
          marittime sono definiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  dello
          sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare. 
              681. Al termine della consultazione  di  cui  al  comma
          679, secondo i principi e i criteri tecnici  stabiliti  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  previsto
          dal comma 680, sono assegnate le aree concedibili ma  prive
          di concessioni in essere alla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge. 
              682. Le concessioni disciplinate dal comma 1  dell'art.
          01 del decreto-legge 5 ottobre 1993,  n.  400,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  1993,  n.  494,
          vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
          hanno una durata, con decorrenza dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge, di anni quindici.  Al  termine
          del predetto  periodo,  le  disposizioni  adottate  con  il
          decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per
          individuare le migliori  procedure  da  adottare  per  ogni
          singola gestione del bene demaniale. 
              683. Al fine di garantire la tutela e la custodia delle
          coste  italiane  affidate  in  concessione,  quali  risorse
          turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione
          e il reddito delle imprese  in  grave  crisi  per  i  danni
          subiti dai cambiamenti climatici e dai  conseguenti  eventi
          calamitosi straordinari, le concessioni  di  cui  al  comma
          682,  vigenti  alla  data  di   entrata   in   vigore   del
          decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  194,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonche'
          quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito  di
          una procedura amministrativa attivata anteriormente  al  31
          dicembre 2009 e per le quali il rilascio  e'  avvenuto  nel
          rispetto dell'art. 18  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15 febbraio  1952,  n.  328,  o  il  rinnovo  e'
          avvenuto nel rispetto  dell'art.  02  del  decreto-legge  5
          ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre  1993,  n.  494,  hanno  una  durata,  con
          decorrenza dalla data di entrata in vigore  della  presente
          legge, di anni quindici. Al termine del  predetto  periodo,
          le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677
          rappresentano lo  strumento  per  individuare  le  migliori
          procedure da adottare per ogni singola  gestione  del  bene
          demaniale. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma  2  dell'art.  182  del
          decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34  (Misure  urgenti  in
          materia di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
          nonche'  di  politiche   sociali   connesse   all'emergenza
          epidemiologica    da    COVID-19.),     convertito,     con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art. 182 (Ulteriori misure di sostegno per il  settore
          turistico). - Omissis 
              2. Fermo restando  quanto  disposto  nei  riguardi  dei
          concessionari dall'art. 1,  commi  682  e  seguenti,  della
          legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  per  le  necessita'  di
          rilancio del settore turistico e al  fine  di  contenere  i
          danni,  diretti   e   indiretti,   causati   dall'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, le  amministrazioni  competenti
          non  possono   avviare   o   proseguire,   a   carico   dei
          concessionari che intendono proseguire la propria attivita'
          mediante l'uso di beni del  demanio  marittimo,  lacuale  e
          fluviale, i procedimenti amministrativi per la  devoluzione
          delle opere non amovibili, di cui all'art.  49  del  codice
          della navigazione, per il rilascio  o  per  l'assegnazione,
          con procedure di evidenza pubblica, delle aree  oggetto  di
          concessione alla data di entrata in vigore della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto.  L'utilizzo  dei  beni
          oggetto dei procedimenti amministrativi di cui  al  periodo
          precedente da parte dei concessionari e'  confermato  verso
          pagamento del canone previsto dall'atto  di  concessione  e
          impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere.  Le
          disposizioni del presente comma non si applicano quando  la
          devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area
          sono  stati  disposti  in  ragione   della   revoca   della
          concessione oppure della decadenza del titolo per  fatto  e
          colpa del concessionario.». 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  100  del
          decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il
          sostegno e  il  rilancio  dell'economia),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: 
              «Art. 100 (Concessioni del demanio marittimo, lacuale e
          fluviale). - 1. Le disposizioni di cui  all'art.  1,  commi
          682 e 683,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  si
          applicano anche alle concessioni lacuali  e  fluviali,  ivi
          comprese quelle gestite dalle societa' sportive iscritte al
          registro Coni di cui al decreto legislativo 23 luglio  1999
          n. 242, nonche' alle concessioni per la realizzazione e  la
          gestione di strutture dedicate  alla  nautica  da  diporto,
          inclusi i punti d'ormeggio, nonche' ai rapporti  aventi  ad
          oggetto la gestione di strutture  turistico  ricreative  in
          aree  ricadenti  nel  demanio  marittimo  per  effetto   di
          provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.  Al
          fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche
          senza scopo di lucro colpite dall'emergenza  epidemiologica
          da COVID-19,  le  concessioni  a  tali  associazioni  degli
          impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o  comunali,
          che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza
          entro il 31  dicembre  2021,  sono  prorogate  fino  al  31
          dicembre 2025, allo scopo  di  consentire  il  riequilibrio
          economico-finanziario delle associazioni stesse,  in  vista
          delle procedure di affidamento  che  saranno  espletate  ai
          sensi delle vigenti disposizioni legislative.».