Art. 36 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  Le disposizioni della presente legge si applicano nelle  regioni  a
statuto speciale e nelle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. 
  La presente legge munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserita
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 5 agosto 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
                                  Giorgetti, Ministro dello  sviluppo
                                  economico 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
 
          Note all'art. 36: 
              - La  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3,
          recante «Modifiche al titolo V della  parte  seconda  della
          Costituzione» e'  pubblicata  nella  G.U.  n.  248  del  24
          ottobre 2001.