Art. 6 
 
            Concessioni di distribuzione del gas naturale 
 
  1. Al fine di valorizzare adeguatamente le  reti  di  distribuzione
del  gas  di  proprieta'  degli  enti  locali  e  di  rilanciare  gli
investimenti  nel  settore  della  distribuzione  del  gas  naturale,
accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione  delle  gare
per il  servizio  di  distribuzione  di  gas  naturale  previste  dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e
del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale
12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge si applicano le seguenti disposizioni: 
    a) le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8,  del  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si applicano  anche  ai  casi  di
trasferimento di proprieta' di impianti da un ente  locale  al  nuovo
gestore subentrante all'atto della gara di affidamento  del  servizio
di distribuzione; 
    b) qualora un ente locale o una societa' patrimoniale delle reti,
in occasione delle gare di affidamento del servizio di  distribuzione
del gas  naturale,  intenda  alienare  le  reti  e  gli  impianti  di
distribuzione e di misura di sua titolarita', detti reti  e  impianti
sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base
alle linee guida adottate ai sensi  dell'articolo  4,  comma  6,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e  in  accordo  con  la  disciplina
stabilita dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e  ambiente
(ARERA) entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge; 
    c) nei casi di cui alla lettera  b)  si  applica  l'articolo  15,
comma 5, del  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  come
modificato dal comma 2 del presente articolo,  con  riferimento  alla
verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'ARERA
prima  della  pubblicazione  del  bando  di  gara  e  alle  eventuali
osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore  aggiudicatario
della gara l'ammortamento della differenza tra il valore di  rimborso
e il valore delle immobilizzazioni nette,  al  netto  dei  contributi
pubblici in conto capitale  e  dei  contributi  privati  relativi  ai
cespiti di localita'; 
    d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento  del
servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e
del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale
12 novembre 2011, n. 226, il  gestore,  nell'offerta  di  gara,  puo'
versare agli enti locali l'ammontare pari al  valore  dei  titoli  di
efficienza energetica corrispondenti agli  interventi  di  efficienza
energetica previsti nel bando di gara e offerti secondo le  modalita'
definite nello schema di disciplinare di gara  tipo.  Il  valore  dei
titoli di efficienza  energetica  da  versare  agli  enti  locali  e'
determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo  8,
comma 6, del citato regolamento di cui al  decreto  interministeriale
12 novembre 2011, n. 226. 
  2. All'articolo 15, comma 5,  del  decreto  legislativo  23  maggio
2000, n. 164, il sesto e  il  settimo  periodo  sono  sostituiti  dal
seguente: «Tale disposizione non si  applica  qualora  l'ente  locale
concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo,
che  il  valore  di  rimborso  e'  stato  determinato  applicando  le
disposizioni delle Linee Guida su criteri e modalita' applicative per
la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione
del gas naturale, di cui  al  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 22 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  129
del 6 giugno 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e  del
valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici
in conto capitale e dei contributi privati  relativi  ai  cespiti  di
localita',  aggregato  d'ambito,  tenuto  conto  della  modalita'  di
valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante  ai  fini
del  calcolo  dello  scostamento:  a)  non  risulti  superiore   alla
percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB  valutata  al  100  per
cento sulla base della RAB  effettiva,  purche'  lo  scostamento  del
singolo comune non superi il 25 per cento; b) non  risulti  superiore
alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB  valutata  al  100
per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica  definiti
dall'Autorita' di regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente  (RAB
parametrica), purche' lo scostamento del singolo comune non superi il
45 per cento; c) non risulti superiore alla somma  dei  prodotti  del
peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del  peso
della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento,  negli  altri
casi, purche' lo scostamento del singolo comune non superi il 35  per
cento». 
  3. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,
dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
    «7-bis. Il gestore uscente e' tenuto a  fornire  all'ente  locale
tutte le informazioni necessarie per predisporre il  bando  di  gara,
entro  un  termine,  stabilito  dallo   stesso   ente   in   funzione
dell'entita' delle informazioni richieste, comunque non  superiore  a
sessanta giorni.  Qualora  il  gestore  uscente,  senza  giustificato
motivo, ometta di fornire le informazioni richieste  ovvero  fornisca
informazioni  inesatte  o   fuorvianti   oppure   non   fornisca   le
informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale  puo'  imporre
una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo puo'  giungere
fino  all'1  per  cento  del  fatturato  totale  realizzato   durante
l'esercizio sociale precedente, e valutare  il  comportamento  tenuto
dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma
5, lettera c-bis), del codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50». 
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, con decreto del Ministro della  transizione  ecologica  e  del
Ministro per gli affari regionali e le  autonomie,  sentita  l'ARERA,
sono aggiornati i criteri di gara previsti dal regolamento di cui  al
decreto del Ministro dello sviluppo economico e del  Ministro  per  i
rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre  2011,
n. 226, prevedendo in  particolare  l'aggiornamento  dei  criteri  di
valutazione degli  interventi  di  innovazione  tecnologica  previsti
dall'articolo 15, comma 3, lettera d), del citato regolamento di  cui
al decreto interministeriale n. 226 del 2011, al fine di  valorizzare
nuove tipologie di intervento piu' rispondenti  al  rinnovato  quadro
tecnologico. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il decreto del Ministero dello sviluppo  12  novembre
          2011, n. 226, recante «Regolamento per i criteri di gara  e
          per  la  valutazione  dell'offerta  per  l'affidamento  del
          servizio  della  distribuzione   del   gas   naturale,   in
          attuazione dell'art. 46-bis del  decreto-legge  1°  ottobre
          2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222», e' pubblicato  nella  G.U.
          n. 22 del 27 gennaio 2012, S.O. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  del   decreto
          legislativo  23  maggio  2000,  n.  164  (Attuazione  della
          direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per  il  mercato
          interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della  legge
          17 maggio 1999, n. 144),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 14 (Attivita' di distribuzione). - 1. L'attivita'
          di distribuzione di gas naturale e' attivita'  di  servizio
          pubblico. Il servizio e' affidato  esclusivamente  mediante
          gara per periodi non superiori  a  dodici  anni.  Gli  enti
          locali che affidano il servizio, anche in forma  associata,
          svolgono  attivita'  di   indirizzo,   di   vigilanza,   di
          programmazione  e   di   controllo   sulle   attivita'   di
          distribuzione, ed  i  loro  rapporti  con  il  gestore  del
          servizio sono regolati da appositi contratti  di  servizio,
          sulla base di un contratto tipo predisposto  dall'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro  sei
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              2. Ai fini del presente decreto,  per  enti  locali  si
          intendono comuni, unioni di comuni e comunita' montane. 
              3. Nell'ambito dei contratti  di  servizio  di  cui  al
          comma  1  sono  stabiliti  la  durata,  le   modalita'   di
          espletamento  del  servizio,  gli  obiettivi   qualitativi,
          l'equa  distribuzione  del  servizio  sul  territorio,  gli
          aspetti economici del rapporto, i diritti degli  utenti,  i
          poteri di verifica dell'ente che  affida  il  servizio,  le
          conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del  recesso
          anticipato dell'ente stesso per inadempimento  del  gestore
          del servizio. 
              4.  Alla  scadenza  del  periodo  di  affidamento   del
          servizio, le reti, nonche'  gli  impianti  e  le  dotazioni
          dichiarati    reversibili,    rientrano     nella     piena
          disponibilita'  dell'ente  locale.  Gli  stessi  beni,   se
          realizzati  durante  il  periodo   di   affidamento,   sono
          trasferiti all'ente locale alle  condizioni  stabilite  nel
          bando di gara e nel contratto di servizio. 
              5. Alle gare di cui al  comma  1  sono  ammesse,  senza
          limitazioni  territoriali,  societa'   per   azioni   o   a
          responsabilita' limitata, anche a partecipazione  pubblica,
          e societa' cooperative a  responsabilita'  limitata,  sulla
          base  di   requisiti   oggettivi,   proporzionati   e   non
          discriminatori, con  la  sola  esclusione  delle  societa',
          delle loro controllate, controllanti e controllate  da  una
          medesima controllante, che, in  Italia  e  in  altri  Paesi
          dell'Unione europea, o in Paesi non appartenenti all'Unione
          europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di  legge,
          di atto amministrativo o per  contratto,  servizi  pubblici
          locali in virtu' di affidamento diretto o di una  procedura
          non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre  i
          gruppi europei di interesse economico. La esclusione di cui
          al primo periodo non si applica alle  societa'  quotate  in
          mercati   regolamentati   e   alle   societa'   da   queste
          direttamente  o   indirettamente   controllate   ai   sensi
          dell'art.  2359  del  codice  civile,  nonche'   al   socio
          selezionato  ai  sensi   dell'art.   4,   comma   12,   del
          decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,  convertito  nella
          legge  14  settembre  2011,  n.  148,  e  alle  societa'  a
          partecipazione mista, pubblica  e  privata,  costituite  ai
          sensi del medesimo comma. 
              6.   Nel   rispetto   degli    standard    qualitativi,
          quantitativi,  ambientali,  di   equa   distribuzione   sul
          territorio e di sicurezza, la  gara  e'  aggiudicata  sulla
          base delle migliori condizioni economiche e di  prestazione
          del servizio, del livello  di  qualita'  e  sicurezza,  dei
          piani di investimento per lo sviluppo  e  il  potenziamento
          delle  reti  e  degli  impianti,  per  il  loro  rinnovo  e
          manutenzione,  nonche'   dei   contenuti   di   innovazione
          tecnologica   e   gestionale   presentati   dalle   imprese
          concorrenti.  Tali  elementi  fanno  parte  integrante  del
          contratto di servizio. 
              7. Gli enti locali avviano la  procedura  di  gara  non
          oltre un anno prima  della  scadenza  dell'affidamento,  in
          modo da evitare soluzioni di continuita' nella gestione del
          servizio. Il gestore uscente  resta  comunque  obbligato  a
          proseguire  la   gestione   del   servizio,   limitatamente
          all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza
          del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro
          il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina
          di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara. 
              7-bis. Il gestore uscente e' tenuto a fornire  all'ente
          locale tutte le informazioni necessarie per predisporre  il
          bando di gara, entro un  termine,  stabilito  dallo  stesso
          ente in funzione dell'entita' delle informazioni richieste,
          comunque  non  superiore  a  sessanta  giorni.  Qualora  il
          gestore  uscente,  senza  giustificato  motivo,  ometta  di
          fornire   le   informazioni   richieste   ovvero   fornisca
          informazioni inesatte o fuorvianti oppure non  fornisca  le
          informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale puo'
          imporre una  sanzione  amministrativa  pecuniaria,  il  cui
          importo puo' giungere fino all'1 per  cento  del  fatturato
          totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente, e
          valutare il comportamento tenuto  dal  gestore  uscente  ai
          fini  dell'applicazione  dell'art.  80,  comma  5,  lettera
          c-bis), del  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              8. Il nuovo gestore, con riferimento agli  investimenti
          realizzati  sugli  impianti  oggetto  di  trasferimento  di
          proprieta' nei precedenti  affidamenti  o  concessioni,  e'
          tenuto a subentrare nelle  garanzie  e  nelle  obbligazioni
          relative ai contratti  di  finanziamento  in  essere  o  ad
          estinguere queste ultime e a  corrispondere  una  somma  al
          distributore uscente in misura pari al valore  di  rimborso
          per gli  impianti  la  cui  proprieta'  e'  trasferita  dal
          distributore uscente al nuovo gestore. Nella  situazione  a
          regime, al termine della durata delle nuove concessioni  di
          distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del  comma
          1, il valore di rimborso al  gestore  uscente  e'  pari  al
          valore  delle  immobilizzazioni  nette  di  localita'   del
          servizio di distribuzione e misura, relativo agli  impianti
          la cui proprieta' viene trasferita dal distributore uscente
          al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in  corso  di
          realizzazione, al netto dei contributi  pubblici  in  conto
          capitale e dei contributi privati relativi  ai  cespiti  di
          localita',   calcolato   secondo   la   metodologia   della
          regolazione  tariffaria  vigente   e   sulla   base   della
          consistenza degli impianti  al  momento  del  trasferimento
          della proprieta'. 
              9. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore  ai  sensi  del
          comma 8 sono indicati nel bando di gara stimando il  valore
          di   rimborso   delle   immobilizzazioni   previste    dopo
          l'emissione del bando di gara. Il bando di gara riporta  le
          modalita' per regolare il valore  di  rimborso  relativo  a
          queste  ultime  immobilizzazioni.  Il  gestore  subentrante
          acquisisce la disponibilita' degli impianti dalla data  del
          pagamento della somma corrispondente agli  oneri  suddetti,
          ovvero dalla data di offerta reale della stessa. 
              10. Le imprese  di  gas  che  svolgono  l'attivita'  di
          distribuzione sono tenute alla certificazione di bilancio a
          decorrere dal 1° gennaio 2002.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4,  comma  6,  del
          decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69  (Disposizioni  urgenti
          per   il   rilancio   dell'economia),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98: 
              «Art. 4 (Norme in materia di  concorrenza  nel  mercato
          del gas naturale e nei carburanti). - Omissis. 
              6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle  gare  di
          cui al comma 2 e di ridurre i costi per gli enti  locali  e
          per le imprese, il Ministero dello sviluppo economico  puo'
          emanare linee guida su criteri e modalita' operative per la
          valutazione  del  valore  di  rimborso  degli  impianti  di
          distribuzione del gas naturale, in conformita' con l'art. 5
          del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  12
          novembre 2011, n. 226.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  15,  comma  5,  del
          decreto legislativo 23  maggio  2000,  n.  164  (Attuazione
          della direttiva n. 98/30/CE recante  norme  comuni  per  il
          mercato interno del gas  naturale,  a  norma  dell'art.  41
          della legge 17 maggio 1999, n. 144), come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  15  (Regime  di  transizione  nell'attivita'  di
          distribuzione). - Omissis. 
              5.  Per  l'attivita'  di  distribuzione  del  gas,  gli
          affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata
          in  vigore  del  presente  decreto,  nonche'  quelli   alle
          societa'  derivate  dalla  trasformazione   delle   attuali
          gestioni,  proseguono  fino  alla  scadenza  stabilita,  se
          compresa entro i  termini  previsti  dal  comma  7  per  il
          periodo transitorio. Gli affidamenti e  le  concessioni  in
          essere per i quali non e' previsto un termine di scadenza o
          e' previsto un termine che supera il  periodo  transitorio,
          proseguono fino al completamento  del  periodo  transitorio
          stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti
          e delle concessioni in essere e' riconosciuto un  rimborso,
          a carico del nuovo gestore ai sensi del comma  8  dell'art.
          14,  calcolato  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  nelle
          convenzioni o nei contratti, purche' stipulati prima  della
          data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto
          del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per  i
          rapporti con le  regioni  e  la  coesione  territoriale  12
          novembre 2011, n. 226, e, per quanto non  desumibile  dalla
          volonta'  delle  parti  nonche'   per   gli   aspetti   non
          disciplinati dalle medesime  convenzioni  o  contratti,  in
          base alle linee guida su criteri e modalita' operative  per
          la valutazione del valore di rimborso di  cui  all'art.  4,
          comma  6,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,   n.   69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente  comma
          sono detratti i contributi privati relativi ai  cespiti  di
          localita',   valutati   secondo   la   metodologia    della
          regolazione  tariffaria  vigente.  Qualora  il  valore   di
          rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle
          immobilizzazioni  nette  di   localita'   calcolate   nella
          regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in
          conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti
          di  localita',  l'ente  locale  concedente   trasmette   le
          relative valutazioni di dettaglio del  valore  di  rimborso
          all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema
          idrico per la verifica prima della pubblicazione del  bando
          di gara. Tale disposizione non si  applica  qualora  l'ente
          locale  concedente  possa  certificare,  anche  tramite  un
          idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso  e'  stato
          determinato applicando le disposizioni delle Linee Guida su
          criteri e modalita'  applicative  per  la  valutazione  del
          valore di rimborso degli impianti di distribuzione del  gas
          naturale, di cui al decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico  22  maggio  2014,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2014, e  che  lo  scostamento
          del valore di rimborso e del valore delle  immobilizzazioni
          nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e
          dei contributi privati relativi ai  cespiti  di  localita',
          aggregato  d'ambito,  tenuto  conto  della   modalita'   di
          valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante
          ai fini del  calcolo  dello  scostamento:  a)  non  risulti
          superiore alla percentuale del 10 per cento,  nel  caso  di
          RAB  valutata  al  100  per  cento  sulla  base  della  RAB
          effettiva, purche' lo scostamento del  singolo  comune  non
          superi il 25 per  cento;  b)  non  risulti  superiore  alla
          percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB  valutata  al
          100  per  cento  sulla  base  dei  criteri  di  valutazione
          parametrica  definiti  dall'Autorita'  di  regolazione  per
          energia, reti e  ambiente  (RAB  parametrica),  purche'  lo
          scostamento del singolo comune non superi il 45 per  cento;
          c) non risulti superiore alla somma dei prodotti  del  peso
          della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e  del
          peso della RAB  parametrica  moltiplicato  per  il  35  per
          cento, negli altri casi, purche' lo scostamento del singolo
          comune non superi il 35 per cento». La stazione  appaltante
          tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorita' per
          l'energia elettrica, il gas ed il sistema  idrico  ai  fini
          della determinazione del valore di rimborso da inserire nel
          bando di gara. I termini di scadenza previsti dal  comma  3
          dell'art. 4  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro  mesi.  Le  date
          limite di cui all'allegato  1  al  regolamento  di  cui  al
          decreto del Ministro dello sviluppo economico  12  novembre
          2011, n. 226, relative  agli  ambiti  ricadenti  nel  terzo
          raggruppamento  dello  stesso   allegato   1,   nonche'   i
          rispettivi  termini  di  cui  all'art.   3   del   medesimo
          regolamento, sono prorogati di quattro mesi.  Resta  sempre
          esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla
          conclusione anticipata del rapporto di gestione.». 
              - Il decreto del Ministero dello sviluppo economico  22
          maggio 2014, recante  «Approvazione  del  documento  «Linee
          Guida su criteri e modalita' applicative per la valutazione
          del valore di rimborso degli impianti di distribuzione  del
          gas naturale» e' pubblicato nella G.U. n. 129 del 6  giugno
          2014. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  80,  comma  5,  lett.
          c-bis, del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50
          (Codice dei contratti pubblici): 
              «Art. 80 (Motivi di esclusione). - Omissis. 
              5.   Le    stazioni    appaltanti    escludono    dalla
          partecipazione  alla  procedura  d'appalto   un   operatore
          economico in una delle seguenti situazioni, qualora: 
              (Omissis); 
              c-bis)   l'operatore   economico   abbia   tentato   di
          influenzare indebitamente  il  processo  decisionale  della
          stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate  a
          fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito,  anche  per
          negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
          influenzare le decisioni sull'esclusione,  la  selezione  o
          l'aggiudicazione,  ovvero  abbia  omesso  le   informazioni
          dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura  di
          selezione; 
              (Omissis).».