(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  21
  GIUGNO 2022, N. 73 
 
  All'articolo 1: 
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. All'articolo 7, comma 4-quater,  del  decreto-legge  10
giugno 1994, n. 357, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "la  tenuta"  sono  inserite  le
seguenti: "e  la  conservazione",  le  parole:  "e',  in  ogni  caso,
considerata regolare" sono sostituite dalle seguenti: "sono, in  ogni
caso, considerate regolari" e dopo le parole: "nei termini di  legge"
sono inserite le seguenti: "o di conservazione  sostitutiva  digitale
ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
"». 
  All'articolo 2: 
    al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: 
      «c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate  le
dichiarazioni elaborate  e  i  relativi  prospetti  di  liquidazione,
secondo  le  modalita'  stabilite  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate, entro: 
        1) il  15  giugno  di  ciascun  anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente entro il 31 maggio; 
        2) il  29  giugno  di  ciascun  anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno; 
        3) il  23  luglio  di  ciascun  anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio; 
        4) il 15 settembre di  ciascun  anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto; 
        5) il 30 settembre di  ciascun  anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre; 
      c-bis) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle  entrate
i dati contenuti nelle schede relative  alle  scelte  dell'otto,  del
cinque e del due per mille dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche,  secondo  le  modalita'  stabilite  con  provvedimento   del
direttore dell'Agenzia delle  entrate,  sentito  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali, entro i termini previsti alla  lettera
c)». 
  All'articolo 3: 
    al comma 2, lettera b), le parole: «entro il mese  successivo  al
periodo di riferimento» sono sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il
giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento»; 
    dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
      «6-bis. Fermo restando il termine del 30 giugno di  ogni  anno,
previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari di  cui
all'articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4  agosto  2017,  n.
124, per gli enti che provvedono nell'ambito della  nota  integrativa
del bilancio d'esercizio o di quello consolidato, il termine entro il
quale   provvedere   all'adempimento   e'   quello    previsto    per
l'approvazione del bilancio dell'anno successivo». 
  Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
    «Art. 3-bis (Estensione  dell'applicazione  della  disciplina  in
materia di versamento unitario). - 1. Dalla data di entrata in vigore
del decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  di  cui  al
comma 2, ai contribuenti e' consentito effettuare versamenti  unitari
di  qualsiasi  imposta,  tassa  o  contributo,  comunque  denominati,
spettanti  allo  Stato,  agli   enti   territoriali   e   agli   enti
previdenziali, secondo la disciplina  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
    2. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  ai
sensi della lettera h-ter) del comma 2 dell'articolo  17  del  citato
decreto legislativo n. 241 del 1997, sono individuate e  disciplinate
le tipologie dei versamenti di cui al comma 1 del  presente  articolo
non gia' compresi nell'ambito di applicazione  del  medesimo  decreto
legislativo». 
  All'articolo 6: 
    al comma 1: 
      dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
        «a-bis) al comma 2, le parole: "lettera a)," sono soppresse»; 
        la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
          «c) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:
"Nel caso di  presentazione  della  dichiarazione  precompilata,  con
modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non e'
effettuato  sui  dati  delle  spese  sanitarie  che   non   risultano
modificati  rispetto  alla  dichiarazione  precompilata  e   non   e'
richiesta  la  conservazione  della  documentazione.  Ai   fini   del
controllo il CAF o  il  professionista  verifica,  prendendo  visione
della documentazione  esibita  dal  contribuente,  la  corrispondenza
delle  spese  sanitarie  con  gli  importi  aggregati  in  base  alle
tipologie  di  spesa  utilizzati   per   la   predisposizione   della
dichiarazione precompilata. In caso di difformita',  l'Agenzia  delle
entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti
di   spesa   che   non   risultano   indicati   nella   dichiarazione
precompilata"». 
  Nel capo I  del  titolo  I,  dopo  l'articolo  6  sono  aggiunti  i
seguenti: 
    «Art.  6-bis   (Comunicazione   di   conclusione   di   attivita'
istruttoria al contribuente). - 1. Dopo il comma  5  dell'articolo  6
della legge 27 luglio 2000, n. 212, e' aggiunto il seguente: 
      "5-bis. In  caso  di  esercizio  di  attivita'  istruttorie  di
controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso  sia
stato   informato,   l'amministrazione   finanziaria   comunica    al
contribuente, in forma semplificata, entro  il  termine  di  sessanta
giorni  dalla  conclusione  della  procedura  di  controllo,  l'esito
negativo di quest'ultima. L'amministrazione finanziaria, con  proprio
provvedimento, individua le modalita' semplificate di  comunicazione,
anche mediante  l'utilizzo  di  messaggistica  di  testo  indirizzata
all'utenza  telefonica   mobile   del   destinatario,   della   posta
elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione 'IO'. Con  il
medesimo provvedimento sono definite le modalita'  con  le  quali  il
contribuente fornisce all'amministrazione finanziaria i  propri  dati
al  fine  di  consentire   la   suddetta   comunicazione   in   forma
semplificata. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di
controllo  non  pregiudica  l'esercizio  successivo  dei  poteri   di
controllo dell'amministrazione finanziaria, ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni. Le disposizioni del presente  comma  non  si  applicano
alle liquidazioni  di  cui  agli  articoli  36-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  54-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633". 
    2. All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  si
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali  previste  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
    Art.  6-ter  (Vendita  diretta,  su  proposta  del  debitore,  di
immobili privi di rendita catastale). - 1.  Dopo  il  comma  2-quater
dell'articolo 52 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, e' aggiunto il seguente: 
      "2-quinquies. Nel caso in cui  il  debitore  intenda  procedere
direttamente, ai sensi del comma  2-bis,  alla  vendita  di  immobili
censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione  di  rendita
catastale, quali  fabbricati  in  corso  di  costruzione,  fabbricati
collabenti, fabbricati in corso di  definizione,  lastrici  solari  e
aree urbane, il medesimo debitore puo'  procedere,  con  il  consenso
dell'agente della riscossione, alla  vendita  del  bene  pignorato  o
ipotecato, al valore  determinato,  in  deroga  al  comma  2-bis,  da
perizia inoppugnabile effettuata dall'Agenzia delle entrate  in  base
agli accordi stipulati con lo  stesso  agente  della  riscossione  ai
sensi dell'articolo 64,  comma  3-bis,  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300,  e  nei  termini  ivi  stabiliti,  su  richiesta
presentata dal debitore all'agente. Il rimborso dei  costi  sostenuti
per l'effettuazione della perizia e' posto a carico del  debitore  ed
e' versato all'agente della riscossione unitamente  al  corrispettivo
della vendita di cui al comma 2-bis, ovvero, in mancanza di  vendita,
entro il termine di novanta  giorni  dalla  consegna  della  perizia.
Decorso  tale  termine  in  assenza  di  pagamento,  l'agente   della
riscossione puo' procedere  alla  riscossione  coattiva  delle  somme
dovute unitamente alle spese esecutive di cui all'articolo 17,  comma
3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112". 
    2. Le disposizioni del comma  2-quinquies  dell'articolo  52  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano  anche  ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto». 
  All'articolo 7: 
    al comma 1, le parole: «puo' essere  fatta  valere  per  tutti  i
contratti di locazione, stipulati successivamente  al  suo  rilascio,
fino ad eventuali variazioni delle  caratteristiche  dell'immobile  o
dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa  si  riferisce»  sono
sostituite dalle seguenti: «puo' essere  fatta  valere  per  tutti  i
contratti di locazione, stipulati successivamente  al  suo  rilascio,
aventi  il  medesimo  contenuto  del  contratto  per  cui  e'   stata
rilasciata,  fino  ad  eventuali  variazioni  delle   caratteristiche
dell'immobile o dell'accordo territoriale del comune a  cui  essa  si
riferisce». 
  All'articolo 8: 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Le poste  contabilizzate  a  seguito  del  processo  di
correzione degli errori contabili effettuato ai  sensi  dell'articolo
83, comma 1, quarto periodo, del testo unico di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dal comma  1,
lettera  b),  del  presente  articolo,   rilevano   anche   ai   fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui al titolo I
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.  Il  primo  periodo
del presente comma non si applica ai componenti negativi  del  valore
della produzione netta per i quali  e'  scaduto  il  termine  per  la
presentazione della dichiarazione integrativa prevista  dall'articolo
2, comma 8, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»; 
    al comma 2, le parole:  «al  comma  1  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 1 e 1-bis». 
  All'articolo 10: 
    al comma 1, lettera a), il numero 3) e' sostituito dal seguente: 
      «3) al numero 5), prima delle parole: "le spese  relative  agli
apprendisti"  sono  inserite  le  seguenti:  "per  i   soggetti   che
determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli da 5 a
9, in relazione al personale dipendente diverso  da  quello  a  tempo
indeterminato, e per i  soggetti  che  determinano  il  valore  della
produzione ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 10-bis, comma 1,"»; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  a  partire
dal periodo d'imposta precedente a  quello  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto,  ferma  restando,  per  detto
periodo, la possibilita', ove ritenuto piu' agevole, di compilare  il
modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte». 
  All'articolo 21: 
    al comma 1, capoverso  5-quinques,  la  parola:  «5-quinques»  e'
sostituita dalla seguente: «5-quinquies». 
  All'articolo 23: 
    al comma 3 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Tra  i
soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2
sono compresi, in ogni caso, le universita' statali,  le  universita'
non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca»; 
    al comma 7, dopo le parole: «nonche' del  personale  delle  Forze
armate» sono inserite le seguenti: «e della Polizia di Stato»; 
    dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
      «8-bis. Le risorse di cui  all'articolo  1,  comma  951,  della
legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  e  di  cui  all'articolo  42  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate a finalita' e interventi
per i quali il Ministero dello sviluppo economico  si  avvale,  sulla
base  della  vigente  normativa,  della  Fondazione   Enea   Tech   e
Biomedical, sono accreditate su un conto infruttifero  aperto  presso
la Tesoreria dello Stato, intestato alla stessa Fondazione. 
      8-ter. E' autorizzata l'apertura di un conto corrente presso la
Tesoreria centrale dello Stato intestato alla societa' Arexpo S.p.A.,
su cui affluiscono le  risorse  rese  disponibili  in  attuazione  di
accordi e nel quale la medesima societa' e' autorizzata a  effettuare
operazioni  di  versamento  e  di  prelevamento   per   le   medesime
finalita'». 
  L'articolo 25 e' soppresso. 
  Dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente: 
    «Art. 25-bis (Modifica all'articolo  54  del  codice  di  cui  al
decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.   117,   in   materia   di
trasmigrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore). -  1.
All'articolo 54, comma 2, del codice del Terzo  settore,  di  cui  al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' aggiunto, in  fine,  il
seguente periodo: "Ai fini del computo di tale termine non  si  tiene
conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e  il  15  settembre
2022"». 
  L'articolo 26 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 26 (Disposizioni in materia di  Terzo  settore).  -  1.  Al
codice del Terzo settore, di cui  al  decreto  legislativo  3  luglio
2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 79: 
        1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "I
costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi  diretti,
tutti quelli imputabili alle attivita' di interesse generale  e,  tra
questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli  finanziari
e tributari"; 
        2) al comma 2-bis, le parole: "5 per cento"  sono  sostituite
dalle seguenti: "6 per cento" e le  parole:  "e  per  non  oltre  due
periodi d'imposta consecutivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per
non oltre tre periodi d'imposta consecutivi"; 
        3) al comma 4, alinea, le parole: "di cui al  comma  5"  sono
sostituite dalle seguenti: "di natura non commerciale  ai  sensi  del
comma 5"; 
        4) al comma 5-bis, dopo  le  parole:  "le  quote  associative
dell'ente" sono inserite le seguenti: ", i proventi  non  commerciali
di cui agli articoli 84 e 85"; 
        5) al comma 5-ter e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
"Per  i  due  periodi  d'imposta  successivi   al   termine   fissato
dall'articolo 104, comma 2, il mutamento di qualifica,  da  ente  del
Terzo settore non commerciale a ente del Terzo settore commerciale  o
da ente del Terzo settore commerciale a ente del  Terzo  settore  non
commerciale, opera a  partire  dal  periodo  d'imposta  successivo  a
quello in cui avviene il mutamento di qualifica"; 
        6) al comma 6: 
          6.1)  le  parole:   "familiari   e   conviventi",   ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "familiari conviventi"; 
          6.2) al terzo periodo sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole:  ",  salvo  che  le  relative  attivita'  siano  svolte  alle
condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis"; 
      b) all'articolo 82: 
        1) al comma 1, le parole: "salvo quanto previsto ai commi 4 e
6" sono sostituite dalle seguenti: "salvo quanto previsto ai commi 3,
4 e 6"; 
        2) al comma  3,  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il
seguente: "Per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le  imprese
sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli  atti,
ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle
attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5 svolte in  base
ad accreditamento, contratto o  convenzione  con  le  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  con  l'Unione  europea,  con  amministrazioni
pubbliche  straniere  o  con  altri  organismi  pubblici  di  diritto
internazionale"; 
        3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
          "5-bis.  I  prodotti  finanziari,  i  conti  correnti  e  i
libretti di risparmio detenuti all'estero  dai  soggetti  di  cui  al
comma 1 sono esenti dall'imposta sul valore dei  prodotti  finanziari
esteri, di cui al comma  18  dell'articolo  19  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214"; 
      c) all'articolo 83: 
        1) al comma 1, primo periodo,  le  parole:  "enti  del  Terzo
settore non  commerciali  di  cui  all'articolo  79,  comma  5"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "enti  del   Terzo   settore   di   cui
all'articolo 82, comma 1"; 
        2) al comma 2: 
          2.1) al primo periodo, le parole: "enti del  Terzo  settore
non commerciali di cui all'articolo  79,  comma  5"  sono  sostituite
dalle seguenti: "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma
1"; 
          2.2)  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal   seguente:
"L'eventuale eccedenza puo' essere computata in aumento  dell'importo
deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi,
ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare"; 
        3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
          "3. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  a
condizione che le liberalita'  ricevute  siano  utilizzate  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1"; 
        4) il comma 6 e' abrogato; 
      d) all'articolo 84: 
        1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
          "2. I redditi degli immobili, destinati  in  via  esclusiva
allo  svolgimento  di  attivita'  non  commerciale  da  parte   delle
organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul  reddito
delle societa'"; 
        2) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
          "2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica  anche
agli enti filantropici"; 
      e) all'articolo 85: 
        1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
"e delle societa' di mutuo soccorso"; 
        2) al comma  1,  le  parole:  "dei  propri  associati  e  dei
familiari conviventi degli stessi, ovvero degli  associati  di  altre
associazioni che svolgono la medesima  attivita'  e  che  per  legge,
regolamento, atto costitutivo  o  statuto  fanno  parte  di  un'unica
organizzazione locale o nazionale" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"degli iscritti, dei propri  associati  e  dei  familiari  conviventi
degli  stessi,  di  altre  associazioni  di  promozione  sociale  che
svolgono la medesima attivita' e che  per  legge,  regolamento,  atto
costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o
nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati  dalle
rispettive organizzazioni nazionali"; 
        3) al comma 4: 
          3.1) alla lettera a), le parole:  "degli  associati  e  dei
familiari conviventi degli stessi" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"degli stessi soggetti indicati al comma 1"; 
          3.2) alla lettera b), le parole: "diversi dagli  associati"
sono sostituite dalle seguenti: "diversi  dai  soggetti  indicati  al
comma 1"; 
        4) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
          "7. I redditi degli immobili, destinati  in  via  esclusiva
allo  svolgimento  di  attivita'  non  commerciale  da  parte   delle
associazioni di promozione  sociale,  sono  esenti  dall'imposta  sul
reddito delle societa'"; 
        5) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
          "7-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle
societa' di mutuo soccorso"; 
      f) all'articolo 86, comma 10, le parole: "all'articolo  19-bis"
sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 19-bis.2"; 
      g) all'articolo 87: 
        1) al comma 1, lettera b), le parole: "di cui agli articoli 5
e 6" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 5, 6 e 7"; 
        2) al comma 5 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:
"ne' agli obblighi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica  dei  dati
dei corrispettivi"; 
      h) all'articolo 88, comma 1, le parole: "all'articolo 82, commi
7 e 8" sono sostituite dalle seguenti:  "all'articolo  82,  commi  3,
quarto periodo, 7 e 8," e le  parole:  "e  del  regolamento  (UE)  n.
1408/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti,  'de  minimis'  nel
settore agricolo" sono sostituite dalle  seguenti:  "del  regolamento
(UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore
agricolo, e del regolamento (UE) n. 360/2012 della  Commissione,  del
25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli  107  e  108
del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  di
importanza minore ('de minimis') concessi alle imprese che forniscono
servizi di interesse economico generale"; 
      i) all'articolo 104, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a
decorrere dall'operativita' del Registro unico  nazionale  del  Terzo
settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro". 
    2. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 16, comma 1,  le  parole:  "possono  destinare"
sono sostituite dalla seguente: "destinano"; 
      b) all'articolo 18, comma 5, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo:   "Fino   al    quinto    periodo    d'imposta    successivo
all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi
3 e 4 si applicano anche alle  somme  investite  nel  capitale  delle
societa'  che  hanno  acquisito  la  qualifica  di  impresa   sociale
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto". 
    3. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  articolo,
pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,1 milioni di euro per
l'anno 2023, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 1,2 milioni  di
euro per l'anno 2025 e a  3,3  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2026, si provvede: 
      a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,1  milioni
di euro per l'anno 2023 e a  8  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
      b) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 1,2  milioni
di euro per l'anno 2025 e a 3,3 milioni di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2026, mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  per  3,3
milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 ». 
  Nel capo V  del  titolo  I,  dopo  l'articolo  26  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «Art. 26-bis (Modifica all'articolo 101  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di  adeguamento
degli statuti degli enti del Terzo settore). - 1.  All'articolo  101,
comma 2, primo periodo, del codice  del  Terzo  settore,  di  cui  al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  117,  le  parole:  "31  maggio
2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"». 
  Alla rubrica del titolo II, dopo  le  parole:  «dello  Stato»  sono
inserite le seguenti: «e disposizioni». 
  All'articolo 30: 
    al comma 1: 
      alla lettera i), capoverso Art. 50, le  parole:  «delle  spesa»
sono sostituite dalle seguenti: «della spesa»; 
      alla lettera l), capoverso Art. 54, comma 1, le parole:  «legge
30 dicembre 2009, n. 196» sono sostituite dalle seguenti:  «legge  31
dicembre 2009, n. 196». 
  All'articolo 33: 
    al comma 1: 
      all'alinea, le parole: «All'articolo 3, comma  1,  della»  sono
sostituite dalla seguente: «Alla»; 
      alla lettera a), le parole: «le parole» sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'articolo 3, comma 1, le parole:»  e  le  parole:  «Gli
organismi» sono sostituite dalle  seguenti:  «Entro  il  31  dicembre
2022, gli organismi»; 
      la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b) all'articolo 3, comma 1, il secondo periodo e'  soppresso
»; dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: 
          «b-bis)  all'articolo  2,  comma  1,  la  lettera   a)   e'
sostituita dalla seguente: 
          "a)    'intermediari    abilitati':    le    societa'    di
intermediazione mobiliare  (SIM)  italiane,  le  banche  italiane,  i
gestori italiani, gli istituti di moneta  elettronica  italiani,  gli
istituti di pagamento italiani, i soggetti  iscritti  nell'elenco  di
cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre  1993,  n.  385,  gli  intermediari   finanziari   iscritti
nell'albo di cui all'articolo  106  del  medesimo  testo  unico,  ivi
compresi i confidi, la societa' Poste italiane S.p.A. per l'attivita'
di bancoposta, la societa'  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.,  le
succursali insediate in. Italia di SIM, gestori, banche, istituti  di
moneta elettronica e istituti di pagamento aventi sede legale  in  un
altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo,  le  imprese  di
assicurazione, le imprese di riassicurazione  e  le  sedi  secondarie
insediate in Italia delle imprese di assicurazione e delle imprese di
riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale  in  un
altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo,  gli  agenti  di
cambio, le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione"; 
          b-ter) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
          "Art. 4 (Compiti degli intermediari). - 1.  Per  assicurare
il rispetto del  divieto  di  finanziamento  delle  societa'  di  cui
all'articolo 1, comma 1, gli intermediari abilitati  adottano,  entro
il 31 dicembre 2022, idonei presidi procedurali e  consultano  almeno
gli elenchi pubblicamente disponibili di societa' che producono  mine
antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo"; 
          b-quater) all'articolo 5, comma 1, le parole: ",  la  Banca
d'Italia puo'" sono sostituite dalle seguenti:  "e  delle  istruzioni
emanate  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  gli  organismi   di
vigilanza, secondo le rispettive competenze, possono"  e  le  parole:
"puo' effettuare verifiche" sono sostituite dalle seguenti:  "possono
effettuare ispezioni"; 
          b-quinquies) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
          "Art. 6 (Sanzioni). -  1.  Agli  intermediari  abilitati  i
quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1 e  le  istruzioni
emanate ai sensi dell'articolo 3, comma 1,  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 150.000 a  euro  1.500.000,  per  i
casi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.
231. 
          2. Salvo che il fatto costituisca reato,  ai  soggetti  che
svolgono funzioni di amministrazione,  direzione  e  controllo  degli
intermediari abilitati  i  quali  non  osservino  i  divieti  di  cui
all'articolo 1 e le istruzioni  emanate  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 1, si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
50.000 a euro 250.000. 
          3. L'applicazione delle sanzioni amministrative  pecuniarie
previste dal presente articolo comporta la cessazione temporanea  dei
requisiti  di  onorabilita'  necessari   a   svolgere   funzioni   di
amministrazione,  direzione  e  controllo  presso  gli   intermediari
abilitati, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore  a
tre anni, nonche', per i revisori e i promotori finanziari  e  per  i
rappresentanti legali di societa' quotate,  l'incapacita'  temporanea
di assumere  incarichi  di  amministrazione,  direzione  e  controllo
nell'ambito  di  societa'  quotate  e  di  societa'  appartenenti  al
medesimo gruppo di societa'. 
          4. All'applicazione  delle  sanzioni  di  cui  al  presente
articolo provvedono gli organismi  di  vigilanza  in  relazione  agli
intermediari  abilitati  da  essi  vigilati,  secondo  le  rispettive
procedure  sanzionatorie.  Le  sanzioni  di  competenza  della  Banca
d'Italia sono irrogate secondo  la  procedura  sanzionatoria  di  cui
all'articolo 145 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385"». 
  All'articolo 34: 
    al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
      «d) alla determinazione dei  compensi  del  commissario  e  dei
vicecommissari, anche in deroga al limite massimo retributivo di  cui
all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
nonche' alle disposizioni di cui agli articoli 23-bis  e  23-ter  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con oneri a carico della  SOGIN
S.p.A.». 
  All'articolo 35: 
    al  comma  4,  le  parole:  «comma  769»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 769 e 770»; 
    dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
      «5-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30  dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2022, n. 15, le  parole:  "30  giugno  2022"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2022". 
      5-ter. Con riferimento all'esigenza di definire i  procedimenti
concernenti  le   istanze   di   indennizzo   presentate   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 501, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,
all'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  le
parole: "31 luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2022"»; 
    alla rubrica sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
nonche' in materia di validita' dell'iscrizione nell'elenco nazionale
dei soggetti idonei alla nomina a direttore  generale  delle  aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli  altri  enti  del
Servizio sanitario nazionale e in materia di durata in  carica  della
Commissione tecnica del Fondo indennizzo risparmiatori». 
  Dopo l'articolo 35 e' inserito il seguente: 
    «Art.  35-bis   (Contratti   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa dell'Agenzia  italiana  del  farmaco).  -  1.  L'Agenzia
italiana del farmaco puo' rinnovare, fino  al  31  dicembre  2022,  i
contratti di collaborazione coordinata e  continuativa  con  scadenza
entro il 31 luglio 2022, nonche' provvedere affinche' siano prorogati
o rinnovati fino alla stessa  data  i  contratti  di  prestazione  di
lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 30 del  decreto  legislativo
15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro la  predetta  data  del  31
luglio 2022, fermi restando gli effetti delle proroghe  eventualmente
gia' intervenute per  le  medesime  finalita'.  Ai  fini  di  cui  al
presente comma e' autorizzata la spesa di  760.720  euro  per  l'anno
2022. 
    2. All'onere derivante dal comma  1,  pari  a  760.720  euro  per
l'anno 2022, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero
della salute. 
    3. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
  All'articolo 36: 
    al comma 1, dopo le parole:  «2022,  n.  50,»  sono  inserite  le
seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91,». 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis.  Al  fine  di  incrementare  l'importo  dell'indennita'
sostitutiva della  retribuzione  di  risultato  per  i  dirigenti  di
seconda fascia assegnati agli uffici di  diretta  collaborazione  del
Ministro della salute e alla Struttura  tecnica  di  supporto  presso
l'Organismo  indipendente  di  valutazione  della   performance   del
Ministero  della  salute,  la  dotazione  finanziaria  destinata   ai
compensi previsti dall'articolo 9, comma 4, e dall'articolo 11, comma
4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
17 settembre 2013,  n.  138,  e'  incrementata  di  50.180  euro  per
ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 50.180 euro  per  ciascuno  degli  anni  2022,
2023, 2024 e 2025,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio»; 
    dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo  2-bis,
comma 5, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'  prorogata  fino
al 31 dicembre 2023»; 
    alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e altre
disposizioni in materia di personale delle pubbliche  amministrazioni
nonche'  di  conferimento  di  incarichi  a  personale  sanitario  in
quiescenza». 
  Dopo l'articolo 36 e' inserito il seguente: 
    «Art.  36-bis  (Disposizioni  in  materia  di   massimale   degli
assistiti per i medici  di  medicina  generale).  -  1.  Fino  al  31
dicembre 2023, le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, nei cui territori vi siano ambiti scoperti, in ragione della
situazione di temporanea emergenza relativa  alla  disponibilita'  di
medici di medicina generale, nei limiti delle risorse  disponibili  a
legislazione vigente, possono prevedere, per  i  medici  di  medicina
generale con incarico a quota oraria del ruolo  unico  di  assistenza
primaria  di  ventiquattro  ore  settimanali,  la   limitazione   del
massimale degli assistiti in carico fino a 850 assistiti». 
  Dopo l'articolo 37 e' inserito il seguente: 
    «Art. 37-bis (Modifiche all'articolo 25-novies del  codice  della
crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto  legislativo  12
gennaio 2019, n. 14). - 1. All'articolo 25-novies  del  codice  della
crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto  legislativo  12
gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        "c) per l'Agenzia delle entrate,  l'esistenza  di  un  debito
scaduto e non  versato  relativo  all'imposta  sul  valore  aggiunto,
risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche
di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di
importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al  10  per
cento   dell'ammontare   del   volume   d'affari   risultante   dalla
dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione
e' in ogni caso inviata se il debito e' superiore all'importo di euro
20.000"; 
      b) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        "a)  dall'Agenzia   delle   entrate,   contestualmente   alla
comunicazione di irregolarita' di cui all'articolo 54-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque,
non oltre centocinquanta giorni dal termine  di  presentazione  delle
comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78  del
2010"; 
      c) al comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        "b) con riferimento all'Agenzia delle entrate,  in  relazione
ai debiti risultanti dalle comunicazioni di cui  all'articolo  21-bis
del decreto-legge n. 78 del 2010 a decorrere da  quelle  relative  al
secondo trimestre 2022"». 
  All'articolo 38: 
    al comma 3, le  parole:  «milioni  euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «milioni di euro». 
  Dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente: 
    «Art. 38-bis (Assegni per situazioni di  famiglia  a  favore  del
personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici
consolari e degli istituti italiani  di  cultura  all'estero).  -  1.
L'articolo 157-bis del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: 
      "Art. 157-bis (Assegni per situazioni  di  famiglia).  -  1.  A
decorrere dal 1° marzo 2022, al personale di cui al presente  titolo,
per il coniuge a carico o per la parte di unione civile a carico, non
separati legalmente o di fatto, spetta un assegno pari al 4 per cento
della retribuzione annua base stabilita,  conformemente  all'articolo
157, per un impiegato a contratto con  mansioni  esecutive  di  nuova
assunzione nella medesima sede di servizio. L'importo dell'assegno di
cui al presente comma non e' inferiore a 960 euro ne' e' superiore  a
2.100 euro in ragione d'anno. 
      2. A decorrere dal 1°  marzo  2022,  al  personale  di  cui  al
presente titolo, per ciascun figlio a carico, spetta un assegno  pari
all'8  per   cento   della   retribuzione   annua   base   stabilita,
conformemente all'articolo 157, per  un  impiegato  a  contratto  con
mansioni  esecutive  di  nuova  assunzione  nella  medesima  sede  di
servizio. L'importo dell'assegno di cui  al  presente  comma  non  e'
inferiore a 960 euro ne' e' superiore a 2.100 euro in ragione  d'anno
per ciascun figlio a carico.  L'assegno  spetta,  nell'interesse  del
figlio,  in  parti  uguali  a   chi   esercita   la   responsabilita'
genitoriale. 
      3. Agli effetti del comma 2, per figli si intendono: 
        a) i nuovi nati a decorrere dal settimo mese di gravidanza; 
        b) i figli fino al compimento di diciotto anni di eta'; 
        c) i figli di eta' compresa tra diciotto e ventuno  anni  non
compiuti, per i quali ricorre una delle seguenti condizioni: 
          1)  frequentano  un  corso  di  formazione   scolastica   o
professionale ovvero un corso di laurea; 
          2) svolgono un tirocinio o un'attivita' lavorativa con  una
retribuzione annua inferiore all'importo di cui al comma 4; 
          3) sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro
presso i servizi pubblici per l'impiego del luogo di residenza; 
          4) svolgono il servizio civile universale in Italia; 
        d) i figli con disabilita', senza limiti di eta'. 
      4. Agli effetti del presente articolo, il coniuge, la parte  di
unione civile e i figli sono considerati a carico  quando  possiedono
un reddito complessivo annuo inferiore a un sesto della  retribuzione
annua  base  stabilita,  conformemente  all'articolo  157,   per   un
impiegato a contratto con  mansioni  esecutive  di  nuova  assunzione
nella medesima sede di servizio. 
      5. In alternativa agli assegni di cui ai commi 1  e  2,  per  i
familiari a carico alla data del 28 febbraio 2022,  in  relazione  ai
quali era in godimento l'assegno  per  il  nucleo  familiare  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988,  n.  69,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, il  dipendente
puo' optare per un assegno ad personam non riassorbibile, di  importo
pari alla misura del predetto beneficio spettante alla medesima data.
L'assegno ad personam spetta a decorrere dal 1° marzo  2022,  per  la
medesima durata e con i medesimi presupposti previsti  per  l'assegno
per il nucleo familiare dalla disciplina vigente  alla  data  del  28
febbraio 2022. Per i familiari non a carico alla data del 28 febbraio
2022, l'opzione di cui al primo periodo non e' consentita. 
      6. Gli assegni di cui ai commi 1, 2 e 5 non sono cumulabili con
gli aumenti per situazioni di famiglia di cui  all'articolo  173  del
presente decreto, con l'assegno unico e universale di cui al  decreto
legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, ne' con l'assegno per il nucleo
familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo  1988,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  maggio  1988,  n.
153. 
      7. Gli assegni di cui ai commi 1, 2 e  5  non  concorrono  alla
formazione del reddito complessivo di cui all'articolo  8  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
      8. E' fatta salva l'applicazione  della  normativa  locale,  se
piu' favorevole". 
    2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 2,6 milioni
per l'anno 2022 e in euro 3,3 milioni  annui  a  decorrere  dall'anno
2023,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al   Ministero   degli   affari   esteri   e    della    cooperazione
internazionale». 
  All'articolo 39: 
    al comma 1, dopo le parole: «crescita dei minori»  sono  inserite
le  seguenti:  «,  anche  attraverso  la  promozione   dell'attivita'
sportiva»; 
    al comma 3,  le  parole:  «delle  Stato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dello Stato». 
  Dopo l'articolo 39 e' inserito il seguente: 
    «Art.  39-bis  (Disposizioni  in  materia  di  svolgimento  della
sessione  dell'anno  2022  dell'esame  di  Stato  per  l'abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato). - 1. L'esame  di  Stato
per  l'abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  avvocato,
limitatamente  alla  sessione  da  indire   per   l'anno   2022,   e'
disciplinato dalle disposizioni di  cui  al  decreto-legge  13  marzo
2021, n. 31, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  aprile
2021, n. 50. 
    2. Con il decreto del Ministro  della  giustizia  che  indice  la
sessione d'esame per l'anno 2022 sono fornite le indicazioni relative
alla data di inizio delle prove,  alle  modalita'  di  sorteggio  per
l'espletamento delle prove orali, alla pubblicita'  delle  sedute  di
esame, all'accesso e  alla  permanenza  nelle  sedi  di  esame,  alle
eventuali prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione
dal rischio del contagio  da  COVID-19,  nonche'  alle  modalita'  di
comunicazione delle materie scelte dal candidato per la  prima  e  la
seconda  prova  orale.  Con  il  medesimo   decreto   sono   altresi'
disciplinate le modalita' di utilizzo di strumenti  compensativi  per
le difficolta' di lettura, di scrittura  e  di  calcolo,  nonche'  la
possibilita' di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per
lo svolgimento delle prove,  da  parte  dei  candidati  con  disturbi
specifici  di  apprendimento.  Non  si  applicano   le   disposizioni
dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13  marzo  2021,  n.  31,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50. 
    3. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  4,  comma  6,  del
decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da  seguire  per
la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la
valutazione dei candidati, in modo da garantire  l'omogeneita'  e  la
coerenza dei  criteri  di  esame,  sono  stabilite  con  decreto  del
Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita
ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27  novembre  1933,
n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio  1934,
n. 36. 
    4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente  articolo  e'
autorizzata la spesa di  euro  1.820.000  per  l'anno  2023,  cui  si
provvede mediante corrispondente riduzione  del  fondo  istituito  ai
sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205. 
    5. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
  All'articolo 40: 
    al comma 1, dopo le parole: «20 marzo  2019,»  sono  inserite  le
seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  82  del  6  aprile
2019,». 
  Dopo l'articolo 40 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 40-bis (Contributi per l'acquisto di veicoli  elettrici  di
categoria L1). - 1. Per l'anno 2022,  le  risorse  assegnate  con  il
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  6  aprile  2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del  16  maggio  2022,  in
attuazione dell'articolo 22, comma  1,  del  decreto-legge  1°  marzo
2022, n. 17, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  aprile
2022, n. 34, sono rimodulate. Conseguentemente, le risorse  destinate
per il medesimo anno alla concessione di incentivi per l'acquisto  di
nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissione 21-60  g,  ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, sono ridotte di 20 milioni  di
euro al fine di incrementare  del  medesimo  ammontare  la  dotazione
della misura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Art.  40-ter  (Semplificazione  degli  adempimenti  relativi   ai
recipienti a pressione). -  1.  La  procedura  semplificata  prevista
dall'articolo 64-bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, per i recipienti a pressione con capacita' complessiva superiore
a 13 metri cubi puo' essere svolta dai soggetti  abilitati  ai  sensi
del decreto direttoriale dei Ministeri  delle  attivita'  produttive,
della salute e del lavoro e delle politiche sociali 17 gennaio  2005,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  30
del 7 febbraio 2005, per i recipienti con capacita'  inferiore  a  13
metri cubi, a condizione che il massimale assicurativo per anno e per
sinistro di cui al  punto  17  dell'allegato  II  annesso  al  citato
decreto direttoriale 17 gennaio 2005 sia di importo non inferiore a 5
milioni di euro. 
    Art. 40-quater (Modifiche alla disciplina dei  crediti  d'imposta
per l'acquisto di  energia  elettrica  e  di  gas  naturale  e  della
cessione del credito d'imposta o dello sconto in fattura).  -  1.  Al
fine di semplificare l'erogazione dei contributi straordinari,  sotto
forma di credito d'imposta, spettanti ai sensi dell'articolo 2, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonche' al fine  di
consentire la corretta applicazione delle disposizioni relative  alle
comunicazioni della prima cessione o  dello  sconto  in  fattura,  il
comma 3-ter dell'articolo  2  e  il  comma  3  dell'articolo  57  del
medesimo decreto-legge n. 50 del 2022 sono abrogati». 
  Nel capo II del titolo  II,  dopo  l'articolo  41  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «Art. 41-bis (Semplificazione degli obblighi di  comunicazione  e
assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali). - 1. All'articolo 23 della legge 22 maggio  2017,  n.
81, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        "1. Con decorrenza dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro
comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali i nominativi  dei  lavoratori  e  la  data  di  inizio  e  di
cessazione delle prestazioni di lavoro in modalita' agile, secondo le
modalita' individuate con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali.  I  dati  di  cui  al  primo  periodo  sono  resi
disponibili all'Istituto nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni  sul  lavoro  con  le   modalita'   previste   dal   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82. In caso di mancata comunicazione  secondo  le  modalita'
previste dal decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di cui al primo periodo,  si  applica  la  sanzione  prevista
dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276"; 
      b) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Obblighi  di
comunicazione e assicurazione  obbligatoria  per  gli  infortuni  sul
lavoro e le malattie professionali"». 
  All'articolo 45: 
    al comma 3, le parole: «dal presente articolo, pari a euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 2, pari a»; 
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
      «3-bis. Al fine di semplificare, razionalizzare  e  armonizzare
le procedure di accertamento e di  valutazione  delle  condizioni  di
invalidita', di disabilita',  di  inabilita'  e  di  inidoneita',  le
commissioni mediche di verifica operanti  nell'ambito  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 7, comma  25,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppresse a decorrere dal 1°
gennaio 2023 e tutte le  funzioni  da  esse  svolte  sono  trasferite
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).  A  decorrere
dalla medesima data, l'INPS subentra  al  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  nell'attivita'  di  coordinamento,  organizzazione  e
segreteria delle commissioni  mediche  di  verifica  e  nei  rapporti
giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite. 
      3-ter.  Tutti  gli  accertamenti  di  idoneita'  e   inabilita'
lavorativa di cui all'articolo 71 del testo unico di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli  articoli
16 e 56, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  20
dicembre 1979, n. 761, all'articolo 13 della legge 8 agosto 1991,  n.
274, e all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,
nei confronti del personale delle amministrazioni statali,  anche  ad
ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli  enti
locali, a decorrere dal 1° gennaio 2023,  sono  effettuati  dall'INPS
con le modalita' di accertamento  gia'  in  uso  per  l'assicurazione
generale obbligatoria. Le disposizioni  del  presente  comma  non  si
applicano ai procedimenti in corso alla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, ne' ai  procedimenti
per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di
presentazione della domanda. 
      3-quater.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  da
adottare entro il 31  dicembre  2022,  sono  stabilite  le  norme  di
coordinamento e le modalita' attuative delle disposizioni  dei  commi
da 3-bis a 3-septies, comprese le  modalita'  di  eventuale  utilizzo
degli immobili in uso alle Ragionerie territoriali dello  Stato.  Con
il medesimo decreto sono accertate le somme allocate per le finalita'
di cui ai commi da 3-bis a 3-septies, a legislazione  vigente,  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  da
trasferire all'INPS,  a  decorrere  dall'anno  2023,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
      3-quinquies. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni
del comma 3-bis, l'INPS e' autorizzato, per il biennio 2022-2023,  in
aggiunta alle  vigenti  facolta'  assunzionali,  a  bandire  apposite
procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere  con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante
scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici,  nei  limiti
della vigente dotazione organica, un  contingente  di  personale  non
dirigenziale pari a 100 unita' da inquadrare nell'Area  C,  posizione
economica C1, del comparto Funzioni centrali - sezione Enti  pubblici
non economici. 
      3-sexies. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del
comma 3-quinquies, pari a euro 1.686.970 per l'anno  2022  e  a  euro
5.060.908 annui a decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
      3-septies. L'INPS comunica alla Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, entro trenta  giorni  dall'assunzione,  i  dati
concernenti le unita' di personale effettivamente  assunte  ai  sensi
del comma 3-quinquies e i relativi oneri. 
      3-octies. Considerata l'eccezionale  situazione  di  turbolenza
nei mercati finanziari,  i  soggetti  che  non  adottano  i  principi
contabili  internazionali,  nell'esercizio  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non
destinati a permanere durevolmente nel loro  patrimonio  in  base  al
loro valore  di  iscrizione,  come  risultante  dall'ultimo  bilancio
annuale regolarmente approvato, anziche' al valore  di  realizzazione
desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite
di carattere durevole. L'applicazione delle  disposizioni  del  primo
periodo, in relazione all'evoluzione della situazione  di  turbolenza
dei  mercati  finanziari,  puo'  essere  prorogata  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze. 
      3-novies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma  2,  del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, le modalita' attuative delle disposizioni del
comma 3-octies del presente articolo sono stabilite dall'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni  con  proprio  regolamento,  che  ne
disciplina altresi' le modalita' applicative. Le imprese  di  cui  al
primo periodo applicano le disposizioni  del  comma  3-octies  previa
verifica della coerenza con la  struttura  degli  impegni  finanziari
connessi al proprio portafoglio assicurativo. Per le imprese  diverse
da  quelle  di  cui  all'articolo  91,  comma  2,  del  codice  delle
assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, le modalita' attuative contabili delle disposizioni del
comma   3-octies   sono   stabilite   dall'Organismo   italiano    di
contabilita'. 
      3-decies.  Le  imprese  indicate,  al  comma  3-novies  che  si
avvalgono della facolta' di cui al comma  3-octies  destinano  a  una
riserva  indisponibile  utili  di   ammontare   corrispondente   alla
differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni
dei commi 3-octies e 3-novies e i valori  di  mercato  rilevati  alla
data di chiusura del periodo di riferimento, al  netto  del  relativo
onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo  inferiore  a
quello della suddetta differenza, la riserva e' integrata utilizzando
riserve di utili o  altre  riserve  patrimoniali  disponibili  o,  in
mancanza, mediante utili degli esercizi successivi». 
  Dopo l'articolo 46 e' inserito il seguente: 
    «Art. 46-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del
presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale  e
nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con  i
rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione».