Art. 10 
 
                      Trattamento di trasferta 
 
  1. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco
inviato in missione, oltre alla normale retribuzione, compete: 
    a) una indennita' di trasferta pari a: 
      euro 20,66 per ogni periodo di ventiquattro ore  di  trasferta,
ivi comprese le ore di viaggio; 
      un  importo  determinato  proporzionalmente  per  ogni  ora  di
trasferta, ivi comprese le ore di viaggio, in caso  di  trasferte  di
durata inferiore alle ventiquattro ore o  per  le  ore  eccedenti  le
ventiquattro ore, in caso  di  trasferte  di  durata  superiore  alle
ventiquattro ore; 
    b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i  viaggi
in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel
limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14  settembre  2011,
n. 148; 
    c) un'indennita' supplementare pari al cinque per cento del costo
del biglietto aereo e del dieci per cento del costo per treno e nave; 
    d) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o  dei
taxi ovvero delle spese relative al trasporto del materiale  e  degli
strumenti occorrenti al personale  per  l'espletamento  dell'incarico
affidato,  nei  casi  preventivamente  individuati   ed   autorizzati
dall'amministrazione; 
    e) il compenso per lavoro straordinario, laddove  previsto  e  in
presenza delle relative  autorizzazioni,  nel  caso  che  l'attivita'
lavorativa nella sede della  trasferta  si  protragga  per  un  tempo
superiore al normale orario di lavoro previsto per  la  giornata;  si
considera,  a  tal  fine,  esclusivamente  il  tempo   effettivamente
lavorato, ivi compreso quello di conduzione dei  mezzi  di  servizio,
preventivamente autorizzata, con obbligo di sorveglianza  e  custodia
del  veicolo  e  di   eventuali   altri   beni   dell'amministrazione
trasportati con esso. 
  2. Resta fermo che il personale, in occasione dello svolgimento  di
missioni all'interno del territorio nazionale, e'  tenuto  a  fruire,
per il vitto  e  per  l'alloggio,  delle  apposite  idonee  strutture
dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 98, della legge
12 novembre 2011, n. 183. Laddove dette strutture non siano esistenti
e disponibili, previa attestazione dei dirigenti preposti  alle  sedi
centrali e territoriali  in  cui  e'  svolta  la  missione  e  previa
autorizzazione del dirigente che  dispone  l'invio  in  missione,  e'
riconosciuto al personale, sulla base di idonea documentazione: 
    a) per le trasferte di durata non inferiore a  otto  ore  compete
solo il rimborso per un pasto nel limite attuale di euro 22,26; 
    b) per  le  trasferte  di  durata  superiore  a  dodici  ore,  al
dipendente  spetta  il  rimborso  della  spesa   sostenuta   per   il
pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa,  nel
limite  attuale  di  complessivi  euro  44,26,  per   i   due   pasti
giornalieri; 
    c) nei casi di missione continuativa nella medesima localita'  di
durata non inferiore a trenta giorni, e' consentito il rimborso della
spesa per il pernottamento  in  residenza  turistico  alberghiera  di
categoria corrispondente a  quella  ammessa  per  l'albergo,  purche'
risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della
categoria consentita nella medesima localita'. 
  3. Al personale inviato in  trasferta  a  supporto  di  delegazioni
ufficiali dell'amministrazione, indipendentemente dalla qualifica  di
appartenenza, spettano i rimborsi e le agevolazioni  previsti  per  i
componenti della predetta delegazione. 
  4. Le attivita' svolte in particolari situazioni operative che  non
consentono  di  fruire,  durante  le  trasferte,  del  pasto  o   del
pernottamento per mancanza di strutture e  servizi  di  ristorazione,
sono cosi' individuate, a titolo esemplificativo: 
    a) attivita' di  protezione  civile  nelle  situazioni  di  prima
urgenza e di soccorso tecnico urgente; 
    b) attivita' di riparazione e controllo  urgente  di  impianti  e
apparecchiature; 
    c) attivita' di esercitazione o che comportino imbarchi immediati
su mezzi aeronautici e marittimi. 
  5. Al personale che svolge le attivita' di cui al comma 4 spetta la
somma forfettaria onnicomprensiva e giornaliera di euro  20,66  lordi
in luogo del rimborso del costo per il pasto e di  euro  20,66  lordi
per il pernottamento. 
  6. Al personale che fruisce del rimborso di cui al comma  2  spetta
l'indennita' di cui al comma 1, lettera a), primo alinea, ridotta del
settanta per cento; non e'  ammessa  in  nessun  caso  l'opzione  per
l'indennita' di trasferta in misura intera. 
  7. Al personale inviato in trasferta  spetta  un'anticipazione  non
inferiore al settantacinque per  cento  del  trattamento  complessivo
presumibilmente maturato ai sensi del presente articolo. 
  8. L'indennita' di cui al comma 1, lettera a), non spetta  in  caso
di trasferte di durata inferiore alle quattro  ore.  Resta  fermo  il
riconoscimento dei rimborsi previsti dall'articolo 12, ultimo  comma,
della legge 18 dicembre 1973, n. 836. 
  9. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973,  n.  836,
l'indennita' di cui al comma 1, lettera a),  non  spetta  laddove  la
sede di destinazione coincida con la localita' di residenza ovvero di
dimora abituale,  comunicata  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  3,
lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica  28  febbraio
2012, n. 64. 
  10. Il trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto dopo  i
primi  duecentoquaranta  giorni  di  trasferta   continuativa   nella
medesima localita'. 
  11. Per quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento di
trasferta, ivi compreso quello  relativo  alle  missioni  all'estero,
rimane disciplinato dal regio decreto 3 giugno 1926,  n.  941,  dalla
legge 18 dicembre 1973, n. 836, dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e
dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n.  513,
e successive modifiche e integrazioni. 
  12. E' disapplicato, limitatamente al personale direttivo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere  dal  31  dicembre  2021,
l'articolo 28 del contratto collettivo nazionale  di  lavoro  del  24
aprile 2002 integrativo del contratto collettivo nazionale di  lavoro
del comparto delle aziende e  amministrazioni  autonome  dello  Stato
sottoscritto in data 24 maggio 2000. 
 
          Note all'art. 10: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   18   del
          decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  recante:  «Ulteriori
          misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per  lo
          sviluppo», convertito  con  modificazioni  dalla  legge  14
          settembre 2011, n. 148: 
                «Art.  18(Voli  in  classe   economica).   -   1.   I
          Parlamentari, gli  amministratori  pubblici,  i  dipendenti
          delle amministrazioni dello Stato, centrali e  periferiche,
          anche  a  ordinamento  autonomo,  gli   amministratori,   i
          dipendenti e i componenti degli enti e organismi  pubblici,
          di  aziende  autonome  e  speciali,  di  aziende  a  totale
          partecipazione  pubblica,   di   autorita'   amministrative
          indipendenti o  di  altri  enti  pubblici  e  i  commissari
          straordinari che, per gli spostamenti e le missioni  legate
          a ragioni di servizio all'interno dei Paesi appartenenti al
          Consiglio d'Europa utilizzano il mezzo di trasporto  aereo,
          volano in classe economica.  Resta  fermo  quanto  previsto
          dall'articolo 1, comma 216, della legge 23  dicembre  2005,
          n. 266. All'articolo 1, comma 468, della legge 27  dicembre
          2006, n. 296, le parole «al  personale  con  qualifica  non
          inferiore a dirigente di  prima  fascia  e  alle  categorie
          equiparate, nonche'» sono soppresse.» 
              - Si riporta il testo  del  comma  98  dell'articolo  4
          della  legge   12   novembre   2011,   n.   183,   recante:
          "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato. (Legge di stabilita' 2012)»: 
                «98. Il personale appartenente  alle  amministrazioni
          statali  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, in occasione delle missioni all'interno  del
          territorio nazionale fuori della sede ordinaria di  impiego
          per motivi di servizio, e' tenuto a fruire, per il vitto  e
          l'alloggio, delle apposite strutture delle  amministrazioni
          di appartenenza, ove esistenti e disponibili.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  e  dell'articolo
          12  della  legge  18  dicembre  1973,  n.   836,   recante:
          «Trattamento economico di missione e di  trasferimento  dei
          dipendenti statali»: 
              «Art. 3 (Per le missioni di durata  inferiore  alle  24
          ore l'indennita' di  trasferta  spetta  in  ragione  di  un
          ventiquattresimo della  diaria  interna  per  ogni  ora  di
          missione.  Sulle  misure  orarie  risultanti   va   operato
          l'arrotondamento per eccesso a  lira  intera).  -  Ai  fini
          dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di  ora
          inferiori a  30  minuti  sono  trascurate.  Le  altre  sono
          arrotondate ad ora intera. 
                L'indennita'  di  trasferta  non  e'  dovuta  per  le
          missioni compiute: 
                  a) nelle ore diurne, quando  siano  inferiori  alle
          quattro ore. Agli effetti del computo si sommano i  periodi
          di effettiva durata interessanti la stessa giornata; 
                  b) nella localita' di  abituale  dimora,  anche  se
          distante piu'  di  10  chilometri  dall'ordinaria  sede  di
          servizio; 
                  c) nell'ambito della circoscrizione o  zona  quando
          la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal
          personale  di  vigilanza   o   di   custodia,   quali,   in
          particolare, ufficiali e guardiani idraulici,  ufficiali  e
          guardiani di bonifica, cantonieri stradali; 
                  d) nelle localita' distanti meno di  10  chilometri
          dalla residenza comunale, ovvero  dall'ufficio  o  impianto
          dove il dipendente presta servizio se  questi  ultimi  sono
          ubicati in localita' isolate.» 
                «Art. 12. 
                Ai dipendenti in missione compete il  rimborso  delle
          spese effettivamente sostenute per i viaggi in  ferrovia  o
          sui piroscafi nel limite del costo del biglietto a  tariffa
          d'uso (escluso l'eventuale supplemento per il vitto) e  per
          la classe di diritto stabilita come segue: 
                  prima  classe  per  il  personale  delle   carriere
          direttive, di concetto ed equiparabili,  per  i  coadiutori
          alla terza classe di stipendio e qualifiche  corrispondenti
          o  superiori  delle  carriere  esecutive  ed  equiparabili,
          nonche' per i marescialli dei tre gradi e gli allievi delle
          accademie militari; 
                  seconda classe per tutto il rimanente personale. 
                Spetta ugualmente il rimborso della  spesa  sostenuta
          per i viaggi eventualmente effettuati con altri servizi  di
          linea quando questi consentano notevole risparmio di  tempo
          ed il loro uso sia autorizzato dal capo dell'ufficio che ha
          ordinato la missione, ovvero quando manchi un  collegamento
          ferroviario con la localita' da raggiungere. Il rimborso e'
          limitato all'importo delle spese  effettivamente  sostenute
          per l'acquisto dei biglietti di viaggio. 
                Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di
          dirigente  superiore  o  equiparata  spetta   altresi'   il
          rimborso dell'eventuale spesa sostenuta  per  l'uso  di  un
          compartimento singolo in carrozza con letti.  Per  i  primi
          dirigenti e' consentito il  rimborso  dell'eventuale  spesa
          sostenuta per l'uso di un posto  letto.  Per  il  personale
          delle qualifiche inferiori e' consentito il rimborso  della
          eventuale spesa sostenuta per  l'uso  di  una  cuccetta  di
          prima classe. 
                E' ammesso l'uso dei treni rapidi normali, speciali e
          di lusso purche' per i  medesimi  sia  consentita,  per  il
          tragitto da compiere, la classe spettante a norma del primo
          comma del  presente  articolo.  Sono  ammesse  altresi'  le
          deviazioni consentite dall'orario ufficiale. 
                [Per i viaggi di servizio eseguiti con mezzi aerei di
          linea, sia all'interno che all'estero,  l'uso  della  prima
          classe e' limitato al personale con qualifica non inferiore
          a quella di dirigente generale o equiparata]. 
                La disposizione di cui al precedente comma si applica
          anche  ai  viaggi  di  servizio  e  di  trasferimento   del
          personale civile e militare in servizio all'estero. 
                Per i percorsi o per  le  frazioni  di  percorso  non
          serviti  da  ferrovia  o  da  altri  servizi  di  linea  e'
          corrisposta, a titolo di rimborso spesa,  un'indennita'  di
          lire 43 a chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati
          a piedi in zone prive di strade, a lire 62 a chilometro. 
                Ai fini dell'applicazione del  precedente  comma,  le
          frazioni di chilometro  inferiori  a  500  metri  non  sono
          considerate. Le altre sono arrotondate a chilometro intero. 
                I rimborsi di cui al presente articolo competono  per
          tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede di servizio
          anche se il personale non acquista titolo all'indennita' di
          trasferta.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 3, lettera
          o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio
          2012, n. 64, recante: "Regolamento di  servizio  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo  140
          del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217». 
                «3. Al fine di garantire  la  migliore  qualita'  del
          servizio, il personale del Corpo nazionale, in coerenza con
          gli specifici compiti istituzionali, deve in particolare: 
                  a) - n) Omissis 
                  o)  comunicare   all'Amministrazione   la   propria
          residenza e, ove non  coincidente,  la  dimora  temporanea,
          nonche' ogni successivo mutamento delle stesse;» 
              - Il regio decreto 3  giugno  1926,  n.  941,  recante:
          «Indennita' al personale dell'amministrazione  dello  Stato
          incaricato di  missione  all'estero»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1946, n. 134. 
              - La legge 26 luglio 1978, n. 417 recante: «Adeguamento
          del trattamento economico di missione  e  di  trasferimento
          dei  dipendenti  statali»  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 7 agosto 1978, n. 219. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio
          1978, n. 513 recante: «Trattamento economico di missione  e
          di trasferimento dei  dipendenti  civili  dello  Stato»,  e
          successive modifiche e integrazioni,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 settembre 1978, n. 249.