Art. 10 Trattamento di trasferta 1. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco inviato in missione, oltre alla normale retribuzione, compete: a) una indennita' di trasferta pari a: euro 20,66 per ogni periodo di ventiquattro ore di trasferta, ivi comprese le ore di viaggio; un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, ivi comprese le ore di viaggio, in caso di trasferte di durata inferiore alle ventiquattro ore o per le ore eccedenti le ventiquattro ore, in caso di trasferte di durata superiore alle ventiquattro ore; b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; c) un'indennita' supplementare pari al cinque per cento del costo del biglietto aereo e del dieci per cento del costo per treno e nave; d) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi ovvero delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato, nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall'amministrazione; e) il compenso per lavoro straordinario, laddove previsto e in presenza delle relative autorizzazioni, nel caso che l'attivita' lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata; si considera, a tal fine, esclusivamente il tempo effettivamente lavorato, ivi compreso quello di conduzione dei mezzi di servizio, preventivamente autorizzata, con obbligo di sorveglianza e custodia del veicolo e di eventuali altri beni dell'amministrazione trasportati con esso. 2. Resta fermo che il personale, in occasione dello svolgimento di missioni all'interno del territorio nazionale, e' tenuto a fruire, per il vitto e per l'alloggio, delle apposite idonee strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Laddove dette strutture non siano esistenti e disponibili, previa attestazione dei dirigenti preposti alle sedi centrali e territoriali in cui e' svolta la missione e previa autorizzazione del dirigente che dispone l'invio in missione, e' riconosciuto al personale, sulla base di idonea documentazione: a) per le trasferte di durata non inferiore a otto ore compete solo il rimborso per un pasto nel limite attuale di euro 22,26; b) per le trasferte di durata superiore a dodici ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel limite attuale di complessivi euro 44,26, per i due pasti giornalieri; c) nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni, e' consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'. 3. Al personale inviato in trasferta a supporto di delegazioni ufficiali dell'amministrazione, indipendentemente dalla qualifica di appartenenza, spettano i rimborsi e le agevolazioni previsti per i componenti della predetta delegazione. 4. Le attivita' svolte in particolari situazioni operative che non consentono di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, sono cosi' individuate, a titolo esemplificativo: a) attivita' di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza e di soccorso tecnico urgente; b) attivita' di riparazione e controllo urgente di impianti e apparecchiature; c) attivita' di esercitazione o che comportino imbarchi immediati su mezzi aeronautici e marittimi. 5. Al personale che svolge le attivita' di cui al comma 4 spetta la somma forfettaria onnicomprensiva e giornaliera di euro 20,66 lordi in luogo del rimborso del costo per il pasto e di euro 20,66 lordi per il pernottamento. 6. Al personale che fruisce del rimborso di cui al comma 2 spetta l'indennita' di cui al comma 1, lettera a), primo alinea, ridotta del settanta per cento; non e' ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennita' di trasferta in misura intera. 7. Al personale inviato in trasferta spetta un'anticipazione non inferiore al settantacinque per cento del trattamento complessivo presumibilmente maturato ai sensi del presente articolo. 8. L'indennita' di cui al comma 1, lettera a), non spetta in caso di trasferte di durata inferiore alle quattro ore. Resta fermo il riconoscimento dei rimborsi previsti dall'articolo 12, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836. 9. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, l'indennita' di cui al comma 1, lettera a), non spetta laddove la sede di destinazione coincida con la localita' di residenza ovvero di dimora abituale, comunicata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64. 10. Il trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto dopo i primi duecentoquaranta giorni di trasferta continuativa nella medesima localita'. 11. Per quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento di trasferta, ivi compreso quello relativo alle missioni all'estero, rimane disciplinato dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e successive modifiche e integrazioni. 12. E' disapplicato, limitatamente al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 31 dicembre 2021, l'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 aprile 2002 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle aziende e amministrazioni autonome dello Stato sottoscritto in data 24 maggio 2000.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148: «Art. 18(Voli in classe economica). - 1. I Parlamentari, gli amministratori pubblici, i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, anche a ordinamento autonomo, gli amministratori, i dipendenti e i componenti degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e speciali, di aziende a totale partecipazione pubblica, di autorita' amministrative indipendenti o di altri enti pubblici e i commissari straordinari che, per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio all'interno dei Paesi appartenenti al Consiglio d'Europa utilizzano il mezzo di trasporto aereo, volano in classe economica. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. All'articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole «al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonche'» sono soppresse.» - Si riporta il testo del comma 98 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilita' 2012)»: «98. Il personale appartenente alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale fuori della sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, e' tenuto a fruire, per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili.» - Si riporta il testo dell'articolo 3 e dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante: «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali»: «Art. 3 (Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennita' di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria interna per ogni ora di missione. Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera). - Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad ora intera. L'indennita' di trasferta non e' dovuta per le missioni compiute: a) nelle ore diurne, quando siano inferiori alle quattro ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata; b) nella localita' di abituale dimora, anche se distante piu' di 10 chilometri dall'ordinaria sede di servizio; c) nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia, quali, in particolare, ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali; d) nelle localita' distanti meno di 10 chilometri dalla residenza comunale, ovvero dall'ufficio o impianto dove il dipendente presta servizio se questi ultimi sono ubicati in localita' isolate.» «Art. 12. Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale supplemento per il vitto) e per la classe di diritto stabilita come segue: prima classe per il personale delle carriere direttive, di concetto ed equiparabili, per i coadiutori alla terza classe di stipendio e qualifiche corrispondenti o superiori delle carriere esecutive ed equiparabili, nonche' per i marescialli dei tre gradi e gli allievi delle accademie militari; seconda classe per tutto il rimanente personale. Spetta ugualmente il rimborso della spesa sostenuta per i viaggi eventualmente effettuati con altri servizi di linea quando questi consentano notevole risparmio di tempo ed il loro uso sia autorizzato dal capo dell'ufficio che ha ordinato la missione, ovvero quando manchi un collegamento ferroviario con la localita' da raggiungere. Il rimborso e' limitato all'importo delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto dei biglietti di viaggio. Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o equiparata spetta altresi' il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti. Per i primi dirigenti e' consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto. Per il personale delle qualifiche inferiori e' consentito il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di prima classe. E' ammesso l'uso dei treni rapidi normali, speciali e di lusso purche' per i medesimi sia consentita, per il tragitto da compiere, la classe spettante a norma del primo comma del presente articolo. Sono ammesse altresi' le deviazioni consentite dall'orario ufficiale. [Per i viaggi di servizio eseguiti con mezzi aerei di linea, sia all'interno che all'estero, l'uso della prima classe e' limitato al personale con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale o equiparata]. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai viaggi di servizio e di trasferimento del personale civile e militare in servizio all'estero. Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea e' corrisposta, a titolo di rimborso spesa, un'indennita' di lire 43 a chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a lire 62 a chilometro. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro inferiori a 500 metri non sono considerate. Le altre sono arrotondate a chilometro intero. I rimborsi di cui al presente articolo competono per tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede di servizio anche se il personale non acquista titolo all'indennita' di trasferta.» - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 3, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante: "Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217». «3. Al fine di garantire la migliore qualita' del servizio, il personale del Corpo nazionale, in coerenza con gli specifici compiti istituzionali, deve in particolare: a) - n) Omissis o) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonche' ogni successivo mutamento delle stesse;» - Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante: «Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1946, n. 134. - La legge 26 luglio 1978, n. 417 recante: «Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1978, n. 219. - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513 recante: «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato», e successive modifiche e integrazioni, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 1978, n. 249.