Art. 11 Nuovi stipendi 1. Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti per l'anno 2019 dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, sono incrementati delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2019, e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti per l'anno 2020 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementati delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle: Parte di provvedimento in formato grafico 3. Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementati delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle: Parte di provvedimento in formato grafico 4. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2020 e 2021 assorbono gli importi degli incrementi attribuiti, rispettivamente, dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2020. 5. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 6. I valori stipendiali di cui ai commi precedenti includono l'elemento provvisorio della retribuzione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 440, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 si veda nelle note all'articolo 2. - Per il testo dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», si veda nelle note all'articolo 2. - Per il testo dell'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note all'articolo 2. - Per il testo dell'articolo 1, comma 440 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 si veda nelle note alle premesse.