Art. 11 
 
                           Nuovi stipendi 
 
  1. Gli stipendi annui  lordi  del  personale  dirigente  del  Corpo
nazionale dei vigili  del  fuoco,  come  stabiliti  per  l'anno  2019
dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127,  sono
incrementati delle misure mensili lorde, a decorrere dal  1°  gennaio
2019, e rideterminati nei valori annui lordi, di  cui  alle  seguenti
tabelle: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. Gli stipendi annui  lordi  del  personale  dirigente  del  Corpo
nazionale dei vigili  del  fuoco,  come  stabiliti  per  l'anno  2020
dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
sono incrementati delle misure mensili  lorde,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2020, e rideterminati nei valori annui  lordi,  di  cui  alle
seguenti tabelle: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  3. Gli stipendi annui  lordi  del  personale  dirigente  del  Corpo
nazionale dei vigili  del  fuoco,  come  stabiliti  per  l'anno  2021
dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
sono incrementati delle misure mensili  lorde,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2021, e rideterminati nei valori annui  lordi,  di  cui  alle
seguenti tabelle: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  4. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2020  e  2021  assorbono
gli importi degli  incrementi  attribuiti,  rispettivamente,  dal  1°
gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2020. 
  5.  Il  trattamento  stipendiale,  come  rideterminato  dai   commi
precedenti, per la quota parte  relativa  all'indennita'  integrativa
speciale  conglobata  dal  1°  gennaio  2003  nella  voce   stipendio
tabellare non modifica le modalita' di determinazione della  base  di
calcolo in atto del trattamento pensionistico anche  con  riferimento
all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
  6. I valori  stipendiali  di  cui  ai  commi  precedenti  includono
l'elemento provvisorio della retribuzione di cui all'articolo 47-bis,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  corrisposto
quale indennita' di vacanza contrattuale ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 440, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per il  testo  dell'articolo  5  del  citato  decreto
          legislativo 6 ottobre 2018,  n.  127  si  veda  nelle  note
          all'articolo 2. 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  20,  comma   1,   del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito   con
          modificazioni dalla legge 11 settembre  2020,  n.  120,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'articolo 2, comma 10, della legge 8
          agosto  1995,  n.  335,  recante   «Riforma   del   sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare», si veda  nelle
          note all'articolo 2. 
              - Per il  testo  dell'articolo  47-bis,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  si  veda  nelle
          note all'articolo 2. 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 440  della  legge
          30 dicembre 2018, n. 145 si veda nelle note alle premesse.