Art. 12 
 
                     Effetti dei nuovi stipendi 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, commi  5  e  6,
del presente  decreto  le  nuove  misure  degli  stipendi  risultanti
dall'applicazione  del   presente   decreto   hanno   effetto   sulla
tredicesima mensilita',  sul  trattamento  ordinario  di  quiescenza,
normale e privilegiato, sull'indennita' di  buonuscita,  sull'assegno
alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo  82
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio  1957,  n.  3,
sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e
relativi contributi, compresi  la  ritenuta  in  conto  entrata  INPS
Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe,  e  i  contributi  di
riscatto. 
  2. I benefici economici risultanti dall'applicazione  dell'articolo
11 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze
e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente  decreto.
Agli effetti del trattamento di fine servizio si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 
 
          Note all'art. 12: 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  82  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3  si  veda
          nelle note all'articolo 3.