Art. 13 
 
      Quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione 
 
  1. La quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione  del
personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  come
stabilita  per  l'anno  2020   dall'articolo   20,   comma   1,   del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e' incrementata  delle  misure
mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e  rideterminata  nei
valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. La quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione  del
personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  come
stabilita  per  l'anno  2021   dall'articolo   20,   comma   1,   del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e' incrementata  delle  misure
mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e  rideterminata  nei
valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  3. La quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione  del
personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  come
stabilita  per  l'anno  2021   dall'articolo   20,   comma   1,   del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e' incrementata  delle  misure
mensili lorde, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal  2022,
e rideterminata nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  4. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 2 e 3 assorbono gli
importi degli incrementi attribuiti, rispettivamente, dal 1°  gennaio
2020 e dal 1° gennaio 2021. 
  5. La retribuzione di rischio e posizione  parte  fissa  di  cui  i
commi 1, 2 e 3, nella relativa misura  mensile,  e'  corrisposta  per
tredici mensilita'. 
 
          Note all'art. 13: 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  20,  comma   1,   del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito   con
          modificazioni dalla legge 11 settembre  2020,  n.  120,  si
          veda nelle note alle premesse.