Art. 13 Quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione 1. La quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilita per l'anno 2020 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e' incrementata delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e rideterminata nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle: Parte di provvedimento in formato grafico 2. La quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilita per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e' incrementata delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e rideterminata nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle: Parte di provvedimento in formato grafico 3. La quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilita per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e' incrementata delle misure mensili lorde, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, e rideterminata nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle: Parte di provvedimento in formato grafico 4. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 2 e 3 assorbono gli importi degli incrementi attribuiti, rispettivamente, dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021. 5. La retribuzione di rischio e posizione parte fissa di cui i commi 1, 2 e 3, nella relativa misura mensile, e' corrisposta per tredici mensilita'.
Note all'art. 13: - Per il testo dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si veda nelle note alle premesse.