Art. 14 
 
    Quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione 
 
  1. La quota variabile della retribuzione di rischio e di  posizione
del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  e'
determinata con accordo integrativo nazionale  recepito  con  decreto
del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile in relazione alla graduazione  degli  incarichi
di funzione disposta con decreto del Ministro dell'interno  ai  sensi
degli articoli 200 e 209 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.
217. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  200  e  209  del
          citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: 
                «Art. 200 (Individuazione degli incarichi di  livello
          dirigenziale). - 1. Ferme restando le disposizioni  di  cui
          all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
          300,  in  materia  di  organizzazione  dei  Ministeri,  gli
          incarichi  da  conferire  ai  primi  dirigenti  del   Corpo
          nazionale,   nell'ambito   delle   strutture   centrali   e
          periferiche   dell'amministrazione    dell'interno,    sono
          individuati con decreto del Ministro dell'interno.  Con  lo
          stesso provvedimento  sono  individuati  gli  incarichi  da
          conferire ai dirigenti superiori, ivi  compresi  quelli  di
          particolare rilevanza. Per  gli  incarichi  individuati  ai
          sensi  del  presente  comma,  le   funzioni   vicarie,   la
          provvisoria sostituzione del titolare, in caso di assenza o
          di impedimento, e la reggenza, in attesa della  nomina  del
          titolare, sono  riservate,  in  relazione  alle  specifiche
          funzioni di ciascun ruolo  di  appartenenza,  ad  un  altro
          dirigente  del  Corpo  nazionale  o   ad   un   funzionario
          appartenente ai ruoli dei direttivi del Corpo. 
                2. In relazione al  sopravvenire  di  nuove  esigenze
          organizzative  e  funzionali,  e   comunque   con   cadenza
          biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma  1,
          alla periodica rideterminazione degli incarichi di  cui  al
          medesimo comma.» 
                «Art. 209 (Retribuzione di rischio e di posizione). -
          1. La componente del trattamento  economico,  correlata  ai
          rischi assunti, agli incarichi di funzione ricoperti e alle
          responsabilita'  esercitate,  e'  attribuita  a   tutti   i
          dirigenti del Corpo nazionale. 
                2. Con decreto del Ministro dell'interno si  provvede
          alla graduazione degli  incarichi  di  funzione  ricoperti,
          sulla  base  della   loro   rilevanza,   dei   livelli   di
          responsabilita' connessi  e  delle  condizioni  di  disagio
          delle sedi,  in  relazione  alle  condizioni  ambientali  e
          organizzative nelle quali il servizio e' svolto. 
                3. La misura  della  retribuzione  di  rischio  e  di
          posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con  il
          decreto di cui al comma 2,  e'  determinata  attraverso  il
          procedimento negoziale.»