Art. 16 
 
Fondo per la  retribuzione  di  rischio  e  di  posizione  e  per  la
  retribuzione di risultato dei dirigenti di livello non generale 
 
  1. Il fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per  la
retribuzione  di  risultato  dei  primi  dirigenti  e  dei  dirigenti
superiori  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,   di   cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
2018, n. 42, e' aumentato dalle  seguenti  risorse  annue,  ulteriori
rispetto a quelle utilizzate per gli incrementi di  cui  all'articolo
13 del presente decreto: 
    a) per la quota variabile della  retribuzione  di  rischio  e  di
posizione: 
      per l'anno 2021: euro 20.564,50; 
      a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere  per  l'anno  2022:
euro 51.654,96; 
    b) per la retribuzione di risultato: 
      per l'anno 2019: euro 721,42; 
      per l'anno 2020: euro 1.170,08; 
      per l'anno 2021: euro 63.383,32; 
      a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere  per  l'anno  2022:
euro 111.889,52. 
    2. Gli importi afferenti agli anni 2019, 2020 e  2021  non  hanno
effetto di trascinamento nell'anno successivo. 
  3. In relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi  conferiti
ai dirigenti di livello non generale in ragione del  loro  ufficio  o
comunque attribuiti  dall'amministrazione  o  su  designazione  della
stessa, i cui compensi affluiscono al fondo di cui  al  comma  1,  al
titolare  dell'incarico  e'   corrisposta,   a   integrazione   della
retribuzione  individuale  di  risultato,  una  quota  del   compenso
spettante in base alla vigente disciplina, da definirsi  con  accordo
integrativo nazionale, in una misura ricompresa tra il cinquanta  per
cento e il sessantasei per cento dell'importo al netto degli oneri  a
carico dell'Amministrazione. La quota residua dei  compensi  affluiti
al predetto fondo e' destinata all'incremento della  retribuzione  di
risultato. 
  4. In relazione all'espletamento di incarichi di reggenza conferiti
con  provvedimento  formale  dall'amministrazione,  al  dirigente  di
livello non generale che sostituisce il  titolare  e'  attribuito,  a
integrazione della retribuzione individuale di risultato, in caso  di
pieno raggiungimento degli obiettivi, per il periodo di sostituzione,
un importo di  una  misura  ricompresa  dal  quindici  per  cento  al
venticinque per cento del  valore  economico  della  retribuzione  di
rischio  e  di  posizione  prevista  per  l'incarico  del   dirigente
sostituito, da definirsi col medesimo accordo  integrativo  nazionale
di cui  al  comma  3,  tenendo  conto,  in  particolare,  dell'ambito
territoriale degli incarichi ricoperti. 
  5. Fino alla stipula del suddetto accordo integrativo continuano ad
applicarsi le previsioni di cui agli  articoli  2  e  3  dell'accordo
decentrato a livello nazionale della dirigenza  del  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco del 18 luglio 2007. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2018  n.
          42: 
                «Art. 8 (Fondo per la retribuzione di  rischio  e  di
          posizione e per la retribuzione di risultato dei  dirigenti
          di livello non generale). - 1. Il Fondo per la retribuzione
          di  rischio  e  di  posizione  e  per  la  retribuzione  di
          risultato,  con  riferimento  ai  primi  dirigenti   e   ai
          dirigenti superiori del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, di cui all'articolo 10 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 19 novembre  2010,  n.  250  e'  aumentato
          dalle seguenti risorse annue: 
                  a) per l'anno 2016: euro 19.806,69; 
                  b) per l'anno 2017: euro 52.688,97; 
                  c) a decorrere dall'anno 2018: euro 175.263,11. 
                2. Gli importi afferenti gli anni  2016  e  2017  non
          hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 
                3.  Restano  ferme  le  disposizioni  relative   alla
          composizione  del  predetto  Fondo  ed  all'utilizzo  dello
          stesso. 
                4. La quota fissa della  retribuzione  di  rischio  e
          posizione e' stabilita nei seguenti importi annui lordi per
          tredici mensilita': 
                  a) per l'anno 2016: 
                    posizioni funzionali della qualifica di dirigente
          superiore: euro 25.089,96; 
                    posizioni funzionali  della  qualifica  di  primo
          dirigente: euro 20.072,02; 
                  b) per l'anno 2017: 
                    posizioni funzionali della qualifica di dirigente
          superiore: euro 25.272,48; 
                    posizioni funzionali  della  qualifica  di  primo
          dirigente: euro 20.218,01; 
                  c) a decorrere dall'anno 2018: 
                    posizioni funzionali della qualifica di dirigente
          superiore: euro 25.869,96; 
                    posizioni funzionali  della  qualifica  di  primo
          dirigente: euro 20.696,02. 
                5. La quota variabile della retribuzione di rischio e
          di posizione  e'  determinata  con  decreto  del  Capo  del
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile in  relazione  alla  graduazione  degli
          incarichi di funzione disposta  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno  ai  sensi  dell'articolo   77   del   decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.»