Art. 17 
 
Fondo per la  retribuzione  di  rischio  e  di  posizione  e  per  la
  retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale 
 
  1. Il fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per  la
retribuzione di risultato dei dirigenti generali del Corpo  nazionale
dei  vigili  del  fuoco,  di  cui  all'articolo  9  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, e' aumentato  dalle
seguenti risorse annue, ulteriori rispetto a  quelle  utilizzate  per
gli incrementi di cui all'articolo 13 del presente decreto: 
    a) per la quota variabile della  retribuzione  di  rischio  e  di
posizione: 
      per l'anno 2021: euro 9.663,74; 
      a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere  per  l'anno  2022:
euro 24.273,88; 
    b) per la retribuzione di risultato: 
      per l'anno 2019: euro 198,99; 
      per l'anno 2020: euro 322,75; 
      per l'anno 2021: euro 13.492,06; 
      a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere  per  l'anno  2022:
euro 20.837,53. 
  2. Gli importi afferenti agli anni 2019,  2020  e  2021  non  hanno
effetto di trascinamento nell'anno successivo. 
  3. In relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi  conferiti
ai dirigenti in  ragione  del  loro  ufficio  o  comunque  attribuiti
dall'amministrazione o  su  designazione  della  stessa,  i  compensi
affluiscono interamente  al  fondo  di  cui  al  comma  1,  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
sono destinati all'incremento della retribuzione di risultato. 
  4. In relazione all'espletamento di incarichi di reggenza conferiti
con  provvedimento  formale  dall'amministrazione,  al  dirigente  di
livello  generale  che  sostituisce  il  titolare  e'  attribuito,  a
integrazione della retribuzione individuale di risultato, in caso  di
pieno raggiungimento degli obiettivi, per il periodo di sostituzione,
un importo di  una  misura  ricompresa  dal  quindici  per  cento  al
venticinque per cento del  valore  economico  della  retribuzione  di
rischio  e  di  posizione  prevista  per  l'incarico  del   dirigente
sostituito, da definirsi col medesimo accordo  integrativo  nazionale
di cui all'articolo 16, comma  3,  tenendo  conto  anche  dell'ambito
territoriale degli incarichi ricoperti. 
  5. Anche con riferimento al personale di cui  all'articolo  16  del
presente decreto, a decorrere  dall'entrata  in  vigore  dell'accordo
integrativo nazionale di cui al comma 3 del medesimo  articolo,  sono
disapplicati gli articoli 60 e 61 del contratto collettivo  nazionale
di lavoro dell'area I - dirigenza del 21 aprile 2006 ed e'  soppresso
l'accordo decentrato di livello nazionale del 18 luglio 2007  per  la
disciplina delle modalita' di utilizzo dei compensi ai dirigenti  dei
Corpo nazionale  dei  Vigili  del  fuoco  per  incarichi  aggiuntivi,
sostituzione del dirigente titolare e clausola di salvaguardia. 
  6. Restano ferme le altre disposizioni relative  alla  composizione
del predetto fondo ed all'utilizzo dello stesso. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2018  n.
          42: 
                «Art. 9 (Fondo per la retribuzione di  rischio  e  di
          posizione e per la retribuzione di risultato dei  dirigenti
          di livello generale). - 1. Il Fondo per la retribuzione  di
          rischio e di posizione e per la retribuzione di  risultato,
          con riferimento ai dirigenti generali del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco, di cui all'articolo  10  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010,  n.  250,
          e' aumentato dalle seguenti risorse annue: 
                  a) per l'anno 2016: euro 4.951,67; 
                  b) per l'anno 2017: euro 13.172,24; 
                  c) a decorrere dall'anno 2018: euro 43.815,78. 
                2. Gli importi afferenti gli anni  2016  e  2017  non
          hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 
                3.  Restano  ferme  le  disposizioni  relative   alla
          composizione  del  predetto  Fondo  ed  all'utilizzo  dello
          stesso. 
                4. La quota fissa della  retribuzione  di  rischio  e
          posizione e' stabilita nei seguenti importi annui lordi per
          tredici mensilita': 
                  a) per l'anno 2016: euro 35.125,97; 
                  b) per l'anno 2017: euro 35.381,55; 
                  c) a decorrere dall'anno 2018: euro 36.217,97. 
                5. La quota variabile della retribuzione di rischio e
          di  posizione  e'  determinata  con  il  decreto   di   cui
          all'articolo 8, comma 5." 
              - Si riporta il testo dell'articolo  9,  comma  3,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita'  economica»  convertito  con   modificazioni
          dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
                «3. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
          presente  provvedimento,  nei  confronti  dei  titolari  di
          incarichi   di   livello   dirigenziale   generale    delle
          amministrazioni pubbliche, come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT),  ai  sensi  del  comma  3,
          dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  non  si
          applicano le  disposizioni  normative  e  contrattuali  che
          autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una  quota
          dell'importo  derivante  dall'espletamento   di   incarichi
          aggiuntivi.»