Art. 17 Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale 1. Il fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, e' aumentato dalle seguenti risorse annue, ulteriori rispetto a quelle utilizzate per gli incrementi di cui all'articolo 13 del presente decreto: a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione: per l'anno 2021: euro 9.663,74; a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere per l'anno 2022: euro 24.273,88; b) per la retribuzione di risultato: per l'anno 2019: euro 198,99; per l'anno 2020: euro 322,75; per l'anno 2021: euro 13.492,06; a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere per l'anno 2022: euro 20.837,53. 2. Gli importi afferenti agli anni 2019, 2020 e 2021 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 3. In relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall'amministrazione o su designazione della stessa, i compensi affluiscono interamente al fondo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sono destinati all'incremento della retribuzione di risultato. 4. In relazione all'espletamento di incarichi di reggenza conferiti con provvedimento formale dall'amministrazione, al dirigente di livello generale che sostituisce il titolare e' attribuito, a integrazione della retribuzione individuale di risultato, in caso di pieno raggiungimento degli obiettivi, per il periodo di sostituzione, un importo di una misura ricompresa dal quindici per cento al venticinque per cento del valore economico della retribuzione di rischio e di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito, da definirsi col medesimo accordo integrativo nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, tenendo conto anche dell'ambito territoriale degli incarichi ricoperti. 5. Anche con riferimento al personale di cui all'articolo 16 del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo integrativo nazionale di cui al comma 3 del medesimo articolo, sono disapplicati gli articoli 60 e 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area I - dirigenza del 21 aprile 2006 ed e' soppresso l'accordo decentrato di livello nazionale del 18 luglio 2007 per la disciplina delle modalita' di utilizzo dei compensi ai dirigenti dei Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per incarichi aggiuntivi, sostituzione del dirigente titolare e clausola di salvaguardia. 6. Restano ferme le altre disposizioni relative alla composizione del predetto fondo ed all'utilizzo dello stesso.
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018 n. 42: «Art. 9 (Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale). - 1. Il Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato, con riferimento ai dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, e' aumentato dalle seguenti risorse annue: a) per l'anno 2016: euro 4.951,67; b) per l'anno 2017: euro 13.172,24; c) a decorrere dall'anno 2018: euro 43.815,78. 2. Gli importi afferenti gli anni 2016 e 2017 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso. 4. La quota fissa della retribuzione di rischio e posizione e' stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a) per l'anno 2016: euro 35.125,97; b) per l'anno 2017: euro 35.381,55; c) a decorrere dall'anno 2018: euro 36.217,97. 5. La quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione e' determinata con il decreto di cui all'articolo 8, comma 5." - Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica» convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: «3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.»