Art. 18 Assicurazione professionale del personale dirigente 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1000, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e' disapplicato per il personale dirigente Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'articolo 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area I - dirigenza del 21 aprile 2006 relativo all'affidamento del servizio di copertura assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi colpa lieve e la tutela legale. Con la medesima decorrenza, i relativi stanziamenti di bilancio confluiscono per ciascun anno di competenza nei fondi per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti generali e dei primi dirigenti e dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e dall'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1000, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»: «1000. In relazione alla specificita' prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e' autorizzata la spesa di 10.220.800 euro per l'anno 2022, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilita' civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella: (importi in euro) Parte di provvedimento in formato grafico » - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 recante: «Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti»: «2-bis. In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza.» - Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione»: «Art. 18 (Rimborso delle spese di patrocinio legale). - 1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilita' civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilita', sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilita'. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.»