Art. 18 
 
         Assicurazione professionale del personale dirigente 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  1000,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a  decorrere  dal  31  dicembre
2021 e' disapplicato per il personale dirigente Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco l'articolo 66 del contratto collettivo nazionale  di
lavoro  dell'area  I  -  dirigenza  del  21  aprile   2006   relativo
all'affidamento  del  servizio  di  copertura  assicurativa  per   la
responsabilita' civile verso terzi colpa lieve e  la  tutela  legale.
Con la medesima  decorrenza,  i  relativi  stanziamenti  di  bilancio
confluiscono  per  ciascun  anno  di  competenza  nei  fondi  per  la
retribuzione di rischio e di  posizione  e  per  la  retribuzione  di
risultato dei dirigenti generali e dei primi  dirigenti  e  dirigenti
superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n.  543,  convertito  dalla  legge  20
dicembre 1996, n. 639, e dall'articolo 18 del decreto-legge 25  marzo
1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  1000,
          della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»: 
                «1000.  In  relazione  alla   specificita'   prevista
          dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010,  n.  183,  e'
          autorizzata la spesa di 10.220.800 euro per l'anno 2022, da
          destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per
          la tutela  legale  e  la  copertura  della  responsabilita'
          civile verso terzi  a  favore  del  personale  delle  Forze
          armate, delle Forze di polizia e del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco per eventi dannosi non  dolosi  causati  a
          terzi  nello   svolgimento   del   servizio,   secondo   la
          ripartizione di cui alla seguente tabella: 
 
                                                    (importi in euro) 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
               » 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2-bis, del
          decreto-legge 23 ottobre 1996,  n.  543,  convertito  dalla
          legge 20  dicembre  1996,  n.  639  recante:  «Disposizioni
          urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti»: 
                «2-bis. In  caso  di  definitivo  proscioglimento  ai
          sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1  della
          legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal  comma  1
          del  presente  articolo,  le  spese  legali  sostenute  dai
          soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti  sono
          rimborsate dall'amministrazione di appartenenza.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   18   del
          decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla  legge
          23 maggio 1997, n. 135, recante «Disposizioni  urgenti  per
          favorire l'occupazione»: 
                «Art. 18 (Rimborso delle spese di patrocinio legale).
          - 1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilita'
          civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti  di
          dipendenti di amministrazioni  statali  in  conseguenza  di
          fatti ed atti connessi con l'espletamento  del  servizio  o
          con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con
          sentenza   o   provvedimento   che    escluda    la    loro
          responsabilita', sono rimborsate dalle  amministrazioni  di
          appartenenza    nei     limiti     riconosciuti     congrui
          dall'Avvocatura    dello    Stato.    Le    amministrazioni
          interessate,  sentita  l'Avvocatura  dello  Stato,  possono
          concedere anticipazioni del rimborso, salva la  ripetizione
          nel  caso   di   sentenza   definitiva   che   accerti   la
          responsabilita'. 
                2. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente
          articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e  in
          lire 3 miliardi annui a decorrere  dal  1998,  si  provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto, ai fini  del  bilancio  triennale  1997-1999,  al
          capitolo 6856 dello stato di previsione del  Ministero  del
          tesoro per l'anno finanziario 1997,  all'uopo  parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          tesoro.»