Art. 19 Tutela legale 1. Al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indagato o imputato ovvero convenuto in giudizi per responsabilita' civile e amministrativa per fatti inerenti al servizio, che intenda avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non puo' superare complessivamente l'importo di euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo. 2. Resta ferma la disciplina dei rimborsi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135.
Note all'art. 19: - Per il testo dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 si veda nelle note all'articolo 18.