Art. 2 
 
                           Nuovi stipendi 
 
  1. Gli stipendi annui  lordi  del  personale  direttivo  del  Corpo
nazionale dei vigili  del  fuoco,  come  stabiliti  per  l'anno  2019
dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127,  sono
incrementati delle misure mensili lorde, a decorrere dal  1°  gennaio
2019, e rideterminati nei valori annui lordi, di  cui  alle  seguenti
tabelle: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. Gli stipendi annui  lordi  del  personale  direttivo  del  Corpo
nazionale dei vigili  del  fuoco,  come  stabiliti  per  l'anno  2020
dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
sono incrementati delle misure mensili  lorde,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2020, e rideterminati nei valori annui  lordi,  di  cui  alle
seguenti tabelle: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    3. Gli stipendi annui lordi del  personale  direttivo  del  Corpo
nazionale dei vigili  del  fuoco,  come  stabiliti  per  l'anno  2021
dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
sono incrementati delle misure mensili  lorde,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2021, e rideterminati nei valori annui  lordi,  di  cui  alle
seguenti tabelle: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  4. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2020  e  2021  assorbono
gli importi degli  incrementi  attribuiti,  rispettivamente,  dal  1°
gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2020. 
  5.  Il  trattamento  stipendiale,  come  rideterminato  dai   commi
precedenti, per la quota parte  relativa  all'indennita'  integrativa
speciale  conglobata  dal  1°  gennaio  2003  nella  voce   stipendio
tabellare non modifica le modalita' di determinazione della  base  di
calcolo in atto del trattamento pensionistico anche  con  riferimento
all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
  6. I valori  stipendiali  di  cui  ai  commi  precedenti  includono
l'elemento provvisorio della retribuzione di cui all'articolo 47-bis,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  corrisposto
quale indennita' di vacanza contrattuale ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 440, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  citato
          decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127: 
                «Art.  5  (Modifiche  al  Titolo   VI   del   decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217). - 1. Il Titolo VI del
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e'  sostituito
          dal seguente: 
                  «Titolo  VI  (Norme  di   inquadramento,   concorsi
          straordinari e disposizioni economico-finanziarie). -  Capo
          I (Norme di inquadramento). - Art. 245 (Inquadramento nelle
          qualifiche del  ruolo  dei  vigili  del  fuoco).  -  1.  Il
          personale con la qualifica di vigile del fuoco,  che  abbia
          meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica,
          e' inquadrato  nella  istituita  qualifica  di  vigile  del
          fuoco. 
                2. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco,
          che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella
          qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita  qualifica  di
          vigile del fuoco esperto. 
                3. Il personale con la qualifica di vigile del  fuoco
          qualificato, che  abbia  meno  di  tre  anni  di  effettivo
          servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
          qualifica di vigile del fuoco esperto. 
                4. Il personale con la qualifica di vigile del  fuoco
          qualificato, che  abbia  maturato  tre  anni  di  effettivo
          servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
          qualifica di vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di
          uno scatto convenzionale. 
                5. Il personale con la qualifica di vigile del  fuoco
          esperto, che abbia meno di due anni di  effettivo  servizio
          nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di
          vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di  uno  scatto
          convenzionale. 
                6. Il personale con la qualifica di vigile del  fuoco
          esperto, che abbia maturato due anni di effettivo  servizio
          nella medesima qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
          qualifica di vigile del fuoco coordinatore. 
                7. Il personale con la qualifica di vigile del  fuoco
          coordinatore, che abbia meno di cinque  anni  di  effettivo
          servizio nella  medesima  qualifica,  e'  inquadrato  nella
          istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore. 
                8. Il personale con la qualifica di vigile del  fuoco
          coordinatore, che abbia cinque anni di  effettivo  servizio
          nella medesima qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
          qualifica   di   vigile   del   fuoco   coordinatore    con
          l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 
                9. Il personale con la qualifica di vigile del  fuoco
          coordinatore,  al  quale  e'  stato  attribuito  lo  scatto
          convenzionale di cui all'articolo 9,  e'  inquadrato  nella
          istituita qualifica di vigile del  fuoco  coordinatore  con
          l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 
                10.  Gli  inquadramenti   sono   effettuati   secondo
          l'ordine del ruolo di provenienza. 
                11. Il personale inquadrato  ai  sensi  del  presente
          articolo  conserva,  ai  fini   della   progressione   alla
          qualifica  superiore  e  dell'attribuzione   dello   scatto
          convenzionale, l'anzianita'  maturata  nella  qualifica  di
          provenienza ovvero  l'anzianita'  eccedente  quella  minima
          richiesta per l'inquadramento. 
                Art. 246 (Inquadramento nelle  qualifiche  del  ruolo
          dei capi squadra e dei capi reparto). - 1. Il personale con
          la qualifica di capo squadra e' inquadrato nella  istituita
          qualifica di capo squadra. 
                2. Il personale con  la  qualifica  di  capo  squadra
          esperto,  che  abbia  meno  di  cinque  anni  di  effettivo
          servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
          qualifica di capo squadra esperto. 
                3. Il personale con  la  qualifica  di  capo  squadra
          esperto,  che  abbia  maturato  cinque  anni  di  effettivo
          servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
          qualifica di capo reparto, collocandosi nel ruolo  dopo  il
          personale di cui al comma 4. 
                4. Il personale con la qualifica di capo  reparto  e'
          inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto. 
                5. Il personale con  la  qualifica  di  capo  reparto
          esperto e' inquadrato nella  istituita  qualifica  di  capo
          reparto con l'attribuzione  di  uno  scatto  convenzionale,
          mantenendo la denominazione di "esperto". 
                6. Il personale con  la  qualifica  di  capo  reparto
          esperto  al  quale   e'   stato   attribuito   uno   scatto
          convenzionale e' inquadrato nella  istituita  qualifica  di
          capo   reparto   con   l'attribuzione   di    uno    scatto
          convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto". 
                7. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine
          del ruolo di provenienza. 
                8. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2  e
          4, conserva, ai  fini  della  progressione  alla  qualifica
          superiore e dell'attribuzione dello  scatto  convenzionale,
          l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero
          l'anzianita'  eccedente   quella   minima   richiesta   per
          l'inquadramento. 
                Art. 247 (Inquadramento nelle  qualifiche  del  ruolo
          degli ispettori antincendi).  -  1.  Il  personale  con  la
          qualifica di vice ispettore antincendi e' inquadrato  nella
          istituita qualifica di ispettore antincendi. 
                2.  Il  personale  con  la  qualifica  di   ispettore
          antincendi, che abbia meno di  quattro  anni  di  effettivo
          servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
          qualifica di ispettore antincendi. 
                3.  Il  personale  con  la  qualifica  di   ispettore
          antincendi, che abbia maturato quattro  anni  di  effettivo
          servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
          qualifica di ispettore antincendi esperto. 
                4.  Il  personale  con  la  qualifica  di   ispettore
          antincendi esperto,  che  abbia  meno  di  cinque  anni  di
          servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
          qualifica di ispettore antincendi esperto. 
                5.  Il  personale  con  la  qualifica  di   ispettore
          antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni  e  meno
          di otto anni di  effettivo  servizio  nella  qualifica,  e'
          inquadrato   nella   istituita   qualifica   di   ispettore
          antincendi  esperto  con  l'attribuzione  di   uno   scatto
          convenzionale. 
                6.  Il  personale  con  la  qualifica  di   ispettore
          antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno  di
          tredici anni di  effettivo  servizio  nella  qualifica,  e'
          inquadrato   nella   istituita   qualifica   di   ispettore
          antincendi  esperto  con  l'attribuzione  di   uno   scatto
          convenzionale. 
                7.  Il  personale  con  la  qualifica  di   ispettore
          antincendi esperto, che  abbia  maturato  tredici  anni  di
          effettivo servizio nella  qualifica,  e'  inquadrato  nella
          istituita qualifica di ispettore  antincendi  coordinatore,
          collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8. 
                8.  Il  personale  con  la  qualifica  di   sostituto
          direttore  antincendi   e'   inquadrato   nella   istituita
          qualifica di ispettore antincendi coordinatore. 
                9.  Il  personale  con  le  qualifiche  di  sostituto
          direttore  antincendi  capo  e   di   sostituto   direttore
          antincendi capo denominato "esperto"  e'  inquadrato  nella
          istituita qualifica di  ispettore  antincendi  coordinatore
          con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 
                10.  Gli  inquadramenti   sono   effettuati   secondo
          l'ordine del ruolo di provenienza. 
                11. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1,  2,
          3, 4, 5, 6 e 8 conserva, ai fini  della  progressione  alla
          qualifica  superiore  e  dell'attribuzione   dello   scatto
          convenzionale, l'anzianita'  maturata  nella  qualifica  di
          provenienza ovvero  l'anzianita'  eccedente  quella  minima
          richiesta per l'inquadramento. 
                Art. 248 (Inquadramento nelle  qualifiche  del  ruolo
          dei pilota di aeromobile e del ruolo degli  specialisti  di
          aeromobile). - 1. Il personale in possesso del brevetto  di
          pilota di aeromobile  o  del  brevetto  di  specialista  di
          aeromobile, gia' in servizio presso i reparti  volo  e  gli
          uffici del servizio  aereo  della  direzione  centrale  per
          l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo e
          il soccorso tecnico del  Dipartimento,  e'  inquadrato,  ai
          sensi dei commi 2, 3 e  4,  anche  in  sovrannumero,  nelle
          qualifiche dei ruoli  dei  piloti  di  aeromobile  e  degli
          specialisti di aeromobile. 
                2. Il personale che riveste la qualifica di: 
                  a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni
          di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato  nella
          istituita qualifica di  pilota  di  aeromobile  vigile  del
          fuoco o di specialista di aeromobile vigile del fuoco; 
                  b) vigile del fuoco,  che  abbia  maturato  quattro
          anni di effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato
          nella istituita qualifica di pilota  di  aeromobile  vigile
          del fuoco esperto o di specialista di aeromobile vigile del
          fuoco esperto; 
                  c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno  di
          tre  anni  di  effettivo  servizio  nella   qualifica,   e'
          inquadrato  nella  istituita   qualifica   di   pilota   di
          aeromobile vigile del fuoco esperto  o  di  specialista  di
          aeromobile vigile del fuoco esperto; 
                  d) vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato
          tre  anni  di  effettivo  servizio  nella   qualifica,   e'
          inquadrato  nella  istituita   qualifica   di   pilota   di
          aeromobile vigile del fuoco esperto  o  di  specialista  di
          aeromobile vigile del fuoco esperto con  l'attribuzione  di
          uno scatto convenzionale; 
                  e) vigile del fuoco esperto, che abbia meno di  due
          anni di effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato
          nella istituita qualifica di pilota  di  aeromobile  vigile
          del fuoco esperto o di specialista di aeromobile vigile del
          fuoco   esperto   con   l'attribuzione   di   uno    scatto
          convenzionale; 
                  f) vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due
          anni di effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato
          nella istituita qualifica di pilota  di  aeromobile  vigile
          del fuoco  coordinatore  o  di  specialista  di  aeromobile
          vigile del fuoco coordinatore; 
                  g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di
          cinque anni  di  effettivo  servizio  nella  qualifica,  e'
          inquadrato  nella  istituita   qualifica   di   pilota   di
          aeromobile vigile del fuoco coordinatore o  di  specialista
          di aeromobile vigile del fuoco coordinatore; 
                  h) vigile del fuoco coordinatore, che abbia  cinque
          anni di effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato
          nella istituita qualifica di pilota  di  aeromobile  vigile
          del fuoco  coordinatore  o  di  specialista  di  aeromobile
          vigile del fuoco coordinatore  con  l'attribuzione  di  uno
          scatto convenzionale; 
                  i) vigile del fuoco coordinatore, al quale e' stato
          attribuito lo scatto convenzionale di cui  all'articolo  9,
          e'  inquadrato  nella  istituita  qualifica  di  pilota  di
          aeromobile vigile del fuoco coordinatore o  di  specialista
          di   aeromobile   vigile   del   fuoco   coordinatore   con
          l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 
                3. Il personale che riveste la qualifica di: 
                  a)  capo  squadra  e'  inquadrato  nella  istituita
          qualifica  di  pilota  di  aeromobile  capo  squadra  o  di
          specialista di aeromobile capo squadra; 
                  b) capo squadra esperto, che abbia meno  di  cinque
          anni di effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato
          nella istituita qualifica  di  pilota  di  aeromobile  capo
          squadra esperto o di specialista di aeromobile capo squadra
          esperto; 
                  c) capo squadra esperto, che abbia maturato  cinque
          anni di effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato
          nella istituita qualifica  di  pilota  di  aeromobile  capo
          reparto  o  di  specialista  di  aeromobile  capo  reparto,
          collocandosi nel  ruolo  dopo  il  personale  di  cui  alla
          lettera d); 
                  d)  capo  reparto  e'  inquadrato  nella  istituita
          qualifica  di  pilota  di  aeromobile  capo  reparto  o  di
          specialista di aeromobile capo reparto; 
                  e)  capo  reparto  esperto  e'   inquadrato   nella
          istituita qualifica di pilota di aeromobile capo reparto  o
          di   specialista   di   aeromobile   capo    reparto    con
          l'attribuzione di uno scatto convenzionale,  mantenendo  la
          denominazione di "esperto"; 
                  f)  capo  reparto  esperto  al   quale   e'   stato
          attribuito uno scatto  convenzionale  e'  inquadrato  nella
          istituita qualifica di pilota di aeromobile capo reparto  o
          di   specialista   di   aeromobile   capo    reparto    con
          l'attribuzione di uno scatto convenzionale,  mantenendo  la
          denominazione di "esperto". 
                4. Il personale che riveste la qualifica di: 
                  a) vice ispettore antincendi  e'  inquadrato  nella
          istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore o  di
          specialista di aeromobile ispettore; 
                  b) ispettore antincendi, che abbia meno di  quattro
          anni di effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato
          nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore
          o di specialista di aeromobile ispettore; 
                  c) ispettore antincendi, che abbia maturato quattro
          anni di effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato
          nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore
          esperto o di specialista di aeromobile ispettore esperto; 
                  d) ispettore antincendi esperto, che abbia meno  di
          cinque anni di  servizio  nella  qualifica,  e'  inquadrato
          nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore
          esperto o di specialista di aeromobile ispettore esperto; 
                  e) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato
          cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella
          qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita  qualifica  di
          pilota di aeromobile ispettore esperto o di specialista  di
          aeromobile ispettore  esperto  con  l'attribuzione  di  uno
          scatto convenzionale; 
                  f) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato
          otto anni e meno di  tredici  anni  di  effettivo  servizio
          nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di
          pilota di aeromobile ispettore esperto o di specialista  di
          aeromobile ispettore  esperto  con  l'attribuzione  di  uno
          scatto convenzionale; 
                  g) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato
          tredici anni di  effettivo  servizio  nella  qualifica,  e'
          inquadrato  nella  istituita   qualifica   di   pilota   di
          aeromobile  ispettore  coordinatore  o  di  specialista  di
          aeromobile ispettore coordinatore. 
                5. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine
          del ruolo di provenienza. 
                6. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2,  del
          comma 3, lettere a), b), d), del comma 4, lettere  a),  b),
          c), d), e), f), conserva, ai fini della  progressione  alla
          qualifica  superiore  e  dell'attribuzione   dello   scatto
          convenzionale, l'anzianita'  maturata  nella  qualifica  di
          provenienza ovvero  l'anzianita'  eccedente  quella  minima
          richiesta per l'inquadramento. 
                7.  Le  disposizioni  di  inquadramento  di  cui   al
          presente articolo si applicano anche al personale del Corpo
          nazionale  appartenente  ai  ruoli   speciali   antincendio
          boschivo (AIB) a esaurimento in possesso,  rispettivamente,
          del brevetto di pilota di  aeromobile  e  del  brevetto  di
          specialista di aeromobile gia' in servizio presso i reparti
          volo e presso gli uffici del servizio aereo della direzione
          centrale   per   l'emergenza,   il   soccorso   tecnico   e
          l'antincendio boschivo del Dipartimento. 
                Art. 249 (Inquadramento nelle  qualifiche  del  ruolo
          degli elisoccorritori). - 1. Il personale  appartenente  al
          ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei  capi  squadra  e
          dei capi reparto, in possesso della specializzazione speleo
          alpino  fluviale  di  livello  2B  gia'   impiegato   nello
          specifico servizio operativo  presso  i  reparti  volo  del
          Dipartimento, e' inquadrato, a domanda, ai sensi dei  commi
          2 e 3, nelle qualifiche del  ruolo  degli  elisoccorritori,
          fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico. Ai
          fini del predetto  inquadramento  si  applica  il  criterio
          della maggiore anzianita' nella medesima specializzazione. 
                2. Il personale che riveste la qualifica di: 
                  a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni
          di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato  nella
          istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco; 
                  b) vigile del fuoco,  che  abbia  maturato  quattro
          anni di effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato
          nella istituita qualifica  di  elisoccorritore  vigile  del
          fuoco esperto; 
                  c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno  di
          tre  anni  di  effettivo  servizio   nella   qualifica   e'
          inquadrato nella  istituita  qualifica  di  elisoccorritore
          vigile del fuoco esperto; 
                  d) vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato
          tre  anni  di  effettivo  servizio  nella   qualifica,   e'
          inquadrato nella  istituita  qualifica  di  elisoccorritore
          vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di  uno  scatto
          convenzionale; 
                  e) vigile del fuoco esperto, che abbia meno di  due
          anni di effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato
          nella istituita qualifica  di  elisoccorritore  vigile  del
          fuoco   esperto   con   l'attribuzione   di   uno    scatto
          convenzionale; 
                  f) vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due
          anni di effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato
          nella istituita qualifica  di  elisoccorritore  vigile  del
          fuoco coordinatore; 
                  g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di
          cinque anni  di  effettivo  servizio  nella  qualifica,  e'
          inquadrato nella  istituita  qualifica  di  elisoccorritore
          vigile del fuoco coordinatore; 
                  h) vigile del fuoco coordinatore, in servizio  alla
          data di entrata in vigore del presente  provvedimento,  che
          abbia cinque anni di effettivo servizio nella qualifica  e'
          inquadrato nella  istituita  qualifica  di  elisoccorritore
          vigile del fuoco coordinatore  con  l'attribuzione  di  uno
          scatto convenzionale; 
                  i) vigile del fuoco coordinatore al quale e'  stato
          attribuito lo scatto convenzionale di cui  all'articolo  9,
          e' inquadrato nella istituita qualifica di  elisoccorritore
          vigile del fuoco coordinatore  con  l'attribuzione  di  uno
          scatto convenzionale. 
                3. Il personale che riveste la qualifica di: 
                  a)  capo  squadra  e'  inquadrato  nella  istituita
          qualifica di elisoccorritore capo squadra; 
                  b) capo squadra esperto, che abbia meno  di  cinque
          anni di effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato
          nella istituita qualifica di elisoccorritore  capo  squadra
          esperto; 
                  c) capo squadra esperto, che abbia maturato  cinque
          anni di effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato
          nella istituita qualifica di elisoccorritore capo  reparto,
          collocandosi nel ruolo dopo il personale di  cui  al  punto
          d); 
                  d)  capo  reparto  e'  inquadrato  nella  istituita
          qualifica di elisoccorritore capo reparto; 
                  e)  capo  reparto  esperto  e'   inquadrato   nella
          istituita qualifica di  elisoccorritore  capo  reparto  con
          l'attribuzione di uno scatto convenzionale,  mantenendo  la
          denominazione di "esperto"; 
                  f)  capo  reparto  esperto  al   quale   e'   stato
          attribuito uno scatto  convenzionale  e'  inquadrato  nella
          istituita qualifica di  elisoccorritore  capo  reparto  con
          l'attribuzione di uno scatto convenzionale,  mantenendo  la
          denominazione di "esperto". 
                4. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori
          e dei sostituti direttori  antincendi,  in  possesso  della
          specializzazione speleo alpino fluviale di livello  2B,  e'
          inquadrato,  a  domanda,  ai  sensi  del  comma  5,   nelle
          qualifiche  del  ruolo  degli  elisoccorritori,  fino  alla
          concorrenza  dei  posti  disponibili  in   organico.   Tale
          personale presta servizio presso  i  reparti  volo  e  puo'
          essere impiegato presso gli uffici del servizio aereo della
          direzione centrale per l'emergenza, il soccorso  tecnico  e
          l'antincendio  boschivo  del  Dipartimento.  Ai  fini   del
          predetto  inquadramento  si  applica  il   criterio   della
          maggiore anzianita' nella medesima specializzazione. 
                5. Il personale che riveste la qualifica di: 
                  a) vice ispettore antincendi  e'  inquadrato  nella
          istituita qualifica di elisoccorritore ispettore; 
                  b) ispettore antincendi, che abbia meno di  quattro
          anni di effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato
          nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore; 
                  c) ispettore antincendi, che abbia maturato quattro
          anni di effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato
          nella  istituita  qualifica  di  elisoccorritore  ispettore
          esperto; 
                  d) ispettore antincendi esperto, che abbia meno  di
          cinque anni di  servizio  nella  qualifica,  e'  inquadrato
          nella  istituita  qualifica  di  elisoccorritore  ispettore
          esperto; 
                  e) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato
          cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella
          qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita  qualifica  di
          elisoccorritore ispettore esperto con l'attribuzione di uno
          scatto convenzionale; 
                  f) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato
          otto anni e meno di  tredici  anni  di  effettivo  servizio
          nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di
          elisoccorritore ispettore esperto con l'attribuzione di uno
          scatto convenzionale; 
                  g) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato
          tredici anni di  effettivo  servizio  nella  qualifica,  e'
          inquadrato nella  istituita  qualifica  di  elisoccorritore
          ispettore coordinatore. 
                6. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine
          del ruolo di provenienza. 
                7. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2,  del
          comma 3, lettere a), b), d), del comma 5, lettere  a),  b),
          c), d) e), f), conserva, ai fini  della  progressione  alla
          qualifica  superiore  e  dell'attribuzione   dello   scatto
          convenzionale, l'anzianita'  maturata  nella  qualifica  di
          provenienza ovvero  l'anzianita'  eccedente  quella  minima
          richiesta per l'inquadramento. 
                Art. 250 (Inquadramento nelle  qualifiche  del  ruolo
          degli specialisti nautici di  coperta  e  del  ruolo  degli
          specialisti  nautici  di  macchina).  -  1.  Il   personale
          appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al  ruolo  dei
          capi squadra e dei capi reparto, in possesso  del  brevetto
          di  specialista  nautico  di  coperta  o  del  brevetto  di
          specialista nautico di macchina, gia' in servizio presso  i
          distaccamenti portuali del Corpo nazionale, e'  inquadrato,
          ai sensi dei commi 2 e  3,  anche  in  sovrannumero,  nelle
          qualifiche dei ruoli degli specialisti nautici di coperta e
          degli specialisti nautici di macchina. 
                2. Il personale che riveste la qualifica di: 
                  a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni
          di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato  nella
          istituita  qualifica  di  specialista  nautico  di  coperta
          vigile del fuoco  o  di  specialista  nautico  di  macchina
          vigile del fuoco; 
                  b) vigile del fuoco,  che  abbia  maturato  quattro
          anni di effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato
          nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta
          vigile del  fuoco  esperto  o  di  specialista  nautico  di
          macchina vigile del fuoco esperto; 
                  c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno  di
          tre  anni  di  effettivo  servizio  nella   qualifica,   e'
          inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico
          di coperta  vigile  del  fuoco  esperto  o  di  specialista
          nautico di macchina vigile del fuoco esperto; 
                  d) vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato
          tre  anni  di  effettivo  servizio  nella   qualifica,   e'
          inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico
          di coperta  vigile  del  fuoco  esperto  o  di  specialista
          nautico  di  macchina  vigile   del   fuoco   esperto   con
          l'attribuzione di uno scatto convenzionale; 
                  e) vigile del fuoco esperto, che abbia meno di  due
          anni di effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato
          nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta
          vigile del  fuoco  esperto  o  di  specialista  nautico  di
          macchina vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno
          scatto convenzionale; 
                  f) vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due
          anni di effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato
          nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta
          vigile del fuoco coordinatore o di specialista  nautico  di
          macchina vigile del fuoco coordinatore; 
                  g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di
          cinque anni  di  effettivo  servizio  nella  qualifica,  e'
          inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico
          di coperta vigile del fuoco coordinatore o  di  specialista
          nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore; 
                  h) vigile del fuoco coordinatore, che abbia  cinque
          anni di effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato
          nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta
          vigile del fuoco coordinatore o di specialista  nautico  di
          macchina vigile del fuoco coordinatore  con  l'attribuzione
          di uno scatto convenzionale; 
                  i) vigile del fuoco coordinatore, al quale e' stato
          attribuito lo scatto convenzionale di cui  all'articolo  9,
          e' inquadrato  nella  istituita  qualifica  di  specialista
          nautico di coperta  vigile  del  fuoco  coordinatore  o  di
          specialista  nautico   di   macchina   vigile   del   fuoco
          coordinatore   con    l'attribuzione    di    uno    scatto
          convenzionale. 
                3. Il personale che riveste la qualifica di: 
                  a)  capo  squadra  e'  inquadrato  nella  istituita
          qualifica di specialista nautico di coperta capo squadra  o
          di specialista nautico di macchina capo squadra; 
                  b) capo squadra esperto, che abbia meno  di  cinque
          anni di effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato
          nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta
          capo squadra esperto o di specialista nautico  di  macchina
          capo squadra esperto; 
                  c) capo squadra esperto, che abbia maturato  cinque
          anni di effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato
          nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta
          capo reparto o di  specialista  nautico  di  macchina  capo
          reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al
          punto d); 
                  d)  capo  reparto  e'  inquadrato  nella  istituita
          qualifica di specialista nautico di coperta capo reparto  o
          di specialista nautico di macchina capo reparto; 
                  e)  capo  reparto  esperto  e'   inquadrato   nella
          istituita qualifica di specialista nautico di coperta  capo
          reparto o di specialista nautico di macchina  capo  reparto
          con l'attribuzione di uno scatto convenzionale,  mantenendo
          la denominazione di "esperto"; 
                  f)  capo  reparto  esperto  al   quale   e'   stato
          attribuito uno scatto  convenzionale  e'  inquadrato  nella
          istituita qualifica di specialista nautico di coperta  capo
          reparto o di specialista nautico di macchina  capo  reparto
          con l'attribuzione di uno scatto convenzionale,  mantenendo
          la denominazione di "esperto". 
                4. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori
          e dei  sostituti  direttori  antincendi,  in  possesso  del
          brevetto di specialista nautico di coperta o  del  brevetto
          di  specialista  nautico  di  macchina,  e'  inquadrato,  a
          domanda, ai sensi del comma 5, nelle qualifiche  dei  ruoli
          degli specialisti nautici di coperta  e  degli  specialisti
          nautici  di  macchina,  fino  alla  concorrenza  dei  posti
          disponibili in organico.  Tale  personale  presta  servizio
          presso i distaccamenti portuali  e  puo'  essere  impiegato
          presso gli uffici  del  servizio  nautico  della  direzione
          centrale   per   l'emergenza,   il   soccorso   tecnico   e
          l'antincendio  boschivo  del  Dipartimento.  Ai  fini   del
          predetto  inquadramento  si  applica  il   criterio   della
          maggiore anzianita' nella medesima specializzazione. 
                5. Il personale che riveste la qualifica di: 
                  a) vice ispettore antincendi  e'  inquadrato  nella
          istituita  qualifica  di  specialista  nautico  di  coperta
          ispettore o di specialista nautico di macchina ispettore; 
                  b) ispettore antincendi, che abbia meno di  quattro
          anni di effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato
          nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta
          ispettore o di specialista nautico di macchina ispettore; 
                  c) ispettore antincendi, che abbia maturato quattro
          anni di effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato
          nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta
          ispettore esperto o  di  specialista  nautico  di  macchina
          ispettore esperto; 
                  d) ispettore antincendi esperto, che abbia meno  di
          cinque anni di  servizio  nella  qualifica,  e'  inquadrato
          nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta
          ispettore esperto o  di  specialista  nautico  di  macchina
          ispettore esperto; 
                  e) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato
          cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella
          qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita  qualifica  di
          specialista nautico  di  coperta  ispettore  esperto  o  di
          specialista  nautico  di  macchina  ispettore  esperto  con
          l'attribuzione di uno scatto convenzionale; 
                  f) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato
          otto anni e meno di  tredici  anni  di  effettivo  servizio
          nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di
          specialista nautico  di  coperta  ispettore  esperto  o  di
          specialista  nautico  di  macchina  ispettore  esperto  con
          l'attribuzione di uno scatto convenzionale; 
                  g) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato
          tredici anni di  effettivo  servizio  nella  qualifica,  e'
          inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico
          di coperta ispettore coordinatore o di specialista  nautico
          di macchina ispettore coordinatore. 
                6. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine
          del ruolo di provenienza. 
                7. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2,  del
          comma 3, lettere a), b), d), del comma 5, lettere  a),  b),
          c), d), e), f), conserva, ai fini della  progressione  alla
          qualifica  superiore  e  dell'attribuzione   dello   scatto
          convenzionale, l'anzianita'  maturata  nella  qualifica  di
          provenienza ovvero  l'anzianita'  eccedente  quella  minima
          richiesta per l'inquadramento. 
                8.  Il  personale   gia'   in   servizio   presso   i
          distaccamenti portuali di cui al comma  1  in  possesso  di
          entrambi i brevetti di specialista  nautico  di  coperta  e
          specialista nautico di macchina e' inquadrato, a domanda  e
          previa valutazione dell'amministrazione,  in  uno  dei  due
          ruoli di cui al presente articolo, anche in soprannumero. 
                Art. 251 (Inquadramento nelle  qualifiche  del  ruolo
          dei sommozzatori). - 1. Il personale appartenente al  ruolo
          dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi
          reparto, in possesso del brevetto di sommozzatore, gia'  in
          servizio presso i nuclei sommozzatori del Corpo  nazionale,
          e'  inquadrato,  ai  sensi  dei  commi  2  e  3,  anche  in
          sovrannumero, nelle qualifiche del ruolo dei sommozzatori. 
                2. Il personale che riveste la qualifica di: 
                  a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni
          di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato  nella
          istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco; 
                  b) vigile del fuoco,  che  abbia  maturato  quattro
          anni di effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato
          nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del  fuoco
          esperto; 
                  c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno  di
          tre  anni  di  effettivo  servizio  nella   qualifica,   e'
          inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile
          del fuoco esperto; 
                  d) vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato
          tre  anni  di  effettivo  servizio  nella   qualifica,   e'
          inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile
          del  fuoco  esperto  con  l'attribuzione  di   uno   scatto
          convenzionale; 
                  e) vigile del fuoco esperto, che abbia meno di  due
          anni di effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato
          nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del  fuoco
          esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; 
                  f) vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due
          anni di effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato
          nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del  fuoco
          coordinatore; 
                  g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di
          cinque anni  di  effettivo  servizio  nella  qualifica,  e'
          inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile
          del fuoco coordinatore; 
                  h) vigile del fuoco coordinatore, in servizio  alla
          data di entrata in vigore del presente  provvedimento,  che
          abbia cinque anni di effettivo servizio nella qualifica  e'
          inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile
          del fuoco coordinatore con  l'attribuzione  di  uno  scatto
          convenzionale; 
                  i) vigile del fuoco coordinatore al quale e'  stato
          attribuito lo scatto convenzionale di cui  all'articolo  9,
          e' inquadrato nella  istituita  qualifica  di  sommozzatore
          vigile del fuoco coordinatore  con  l'attribuzione  di  uno
          scatto convenzionale. 
                3. Il personale che riveste la qualifica di: 
                  a)  capo  squadra  e'  inquadrato  nella  istituita
          qualifica di sommozzatore capo squadra; 
                  b) capo squadra esperto, che abbia meno  di  cinque
          anni di effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato
          nella istituita  qualifica  di  sommozzatore  capo  squadra
          esperto; 
                  c) capo squadra esperto, che abbia maturato  cinque
          anni di effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato
          nella istituita qualifica  di  sommozzatore  capo  reparto,
          collocandosi nel ruolo dopo il personale di  cui  al  punto
          d); 
                  d)  capo  reparto  e'  inquadrato  nella  istituita
          qualifica di sommozzatore capo reparto; 
                  e)  capo  reparto  esperto  e'   inquadrato   nella
          istituita  qualifica  di  sommozzatore  capo  reparto   con
          l'attribuzione di uno scatto convenzionale,  mantenendo  la
          denominazione di "esperto"; 
                  f)  capo  reparto  esperto  al   quale   e'   stato
          attribuito uno scatto  convenzionale  e'  inquadrato  nella
          istituita  qualifica  di  sommozzatore  capo  reparto   con
          l'attribuzione di uno scatto convenzionale,  mantenendo  la
          denominazione di "esperto". 
                4. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori
          e dei  sostituti  direttori  antincendi,  in  possesso  del
          brevetto di sommozzatore,  e'  inquadrato,  a  domanda,  ai
          sensi  del  comma  5,  nelle  qualifiche  del   ruolo   dei
          sommozzatori, fino alla concorrenza dei  posti  disponibili
          in organico. Tale personale presta servizio presso i nuclei
          sommozzatori e puo' essere impiegato presso gli uffici  del
          servizio  sommozzatori   della   direzione   centrale   per
          l'emergenza, il soccorso tecnico e  l'antincendio  boschivo
          del Dipartimento. Ai fini  del  predetto  inquadramento  si
          applica  il  criterio  della  maggiore   anzianita'   nella
          medesima specializzazione. 
                5. Il personale che riveste la qualifica di: 
                  a) vice ispettore antincendi  e'  inquadrato  nella
          istituita qualifica di sommozzatore ispettore; 
                  b) ispettore antincendi, che abbia meno di  quattro
          anni di effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato
          nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore; 
                  c) ispettore antincendi, che abbia maturato quattro
          anni di effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato
          nella  istituita  qualifica   di   sommozzatore   ispettore
          esperto; 
                  d) ispettore antincendi esperto, che abbia meno  di
          cinque anni di  servizio  nella  qualifica,  e'  inquadrato
          nella  istituita  qualifica   di   sommozzatore   ispettore
          esperto; 
                  e) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato
          cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella
          qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita  qualifica  di
          sommozzatore ispettore esperto con  l'attribuzione  di  uno
          scatto convenzionale; 
                  f) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato
          otto anni e meno di  tredici  anni  di  effettivo  servizio
          nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di
          sommozzatore ispettore esperto con  l'attribuzione  di  uno
          scatto convenzionale; 
                  g) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato
          tredici anni di  effettivo  servizio  nella  qualifica,  e'
          inquadrato  nella  istituita  qualifica   di   sommozzatore
          ispettore coordinatore. 
                6. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine
          del ruolo di provenienza. 
                7. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2,  del
          comma 3, lettere a), b), d), del comma 5, lettere  a),  b),
          c), d), e), f), conserva, ai fini della  progressione  alla
          qualifica  superiore  e  dell'attribuzione   dello   scatto
          convenzionale, l'anzianita'  maturata  nella  qualifica  di
          provenienza ovvero  l'anzianita'  eccedente  quella  minima
          richiesta per l'inquadramento. 
                Art. 252 (Inquadramento nelle  qualifiche  del  ruolo
          degli operatori e degli assistenti). - 1. Il personale  con
          la qualifica di operatore  e'  inquadrato  nella  istituita
          qualifica di operatore. 
                2.  Il  personale  con  la  qualifica  di   operatore
          tecnico, che abbia meno di tre anni di  effettivo  servizio
          nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di
          operatore. 
                3.  Il  personale  con  la  qualifica  di   operatore
          tecnico, che abbia maturato tre anni di effettivo  servizio
          nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di
          operatore esperto. 
                4.  Il  personale  con  la  qualifica  di   operatore
          professionale, che abbia meno  di  due  anni  di  effettivo
          servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
          qualifica di operatore esperto. 
                5.  Il  personale  con  la  qualifica  di   operatore
          professionale, che abbia maturato  due  anni  di  effettivo
          servizio nella qualifica, e' inquadrato nella qualifica  di
          operatore  esperto  con  l'attribuzione   di   uno   scatto
          convenzionale. 
                6.  Il  personale  con  la  qualifica  di   operatore
          esperto, che abbia meno di sette anni di effettivo servizio
          nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di
          operatore  esperto  con  l'attribuzione   di   uno   scatto
          convenzionale. 
                7.  Il  personale  con  la  qualifica  di   operatore
          esperto,  che  abbia  maturato  sette  anni  di   effettivo
          servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
          qualifica di assistente, collocandosi  nel  ruolo  dopo  il
          personale di cui al comma 8. 
                8. Il personale con la  qualifica  di  assistente  e'
          inquadrato nella istituita qualifica di assistente. 
                9. Il personale con la qualifica di  assistente  capo
          e' inquadrato nella istituita qualifica di  assistente  con
          l'attribuzione di uno scatto convenzionale,  mantenendo  la
          denominazione di "capo". 
                10. Il personale con la qualifica di assistente  capo
          al quale e' stato attribuito uno  scatto  convenzionale  e'
          inquadrato nella  istituita  qualifica  di  assistente  con
          l'attribuzione di uno scatto convenzionale,  mantenendo  la
          denominazione di "capo". 
                11.  Gli  inquadramenti   sono   effettuati   secondo
          l'ordine del ruolo di provenienza. 
                12. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1,  2,
          3, 4, 5, 6 e 8 conserva, ai fini  della  progressione  alla
          qualifica  superiore  e  dell'attribuzione   dello   scatto
          convenzionale, l'anzianita'  maturata  nella  qualifica  di
          provenienza ovvero  l'anzianita'  eccedente  quella  minima
          richiesta per l'inquadramento. 
                Art. 253 (Inquadramento nelle  qualifiche  del  ruolo
          degli ispettori logistico-gestionali). -  1.  Il  personale
          con     la     qualifica     di     vice      collaboratore
          amministrativo-contabile  e'  inquadrato  nella   istituita
          qualifica di ispettore logistico-gestionale. 
                2. Il personale con  la  qualifica  di  collaboratore
          amministrativo-contabile, che abbia meno  di  due  anni  di
          effettivo servizio nella  qualifica,  e'  inquadrato  nella
          istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale. 
                3. Il personale con  la  qualifica  di  collaboratore
          amministrativo-contabile, che abbia maturato  due  anni  di
          effettivo servizio nella  qualifica,  e'  inquadrato  nella
          istituita  qualifica  di   ispettore   logistico-gestionale
          esperto. 
                4. Il personale con  la  qualifica  di  collaboratore
          amministrativo-contabile esperto, che abbia meno di  cinque
          anni di effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato
          nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale
          esperto. 
                5. Il personale con  la  qualifica  di  collaboratore
          amministrativo-contabile esperto, che abbia maturato cinque
          anni e meno  di  otto  anni  di  effettivo  servizio  nella
          qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita  qualifica  di
          ispettore logistico-gestionale esperto  con  l'attribuzione
          di uno scatto convenzionale. 
                6. Il personale con  la  qualifica  di  collaboratore
          amministrativo-contabile esperto, che abbia  maturato  otto
          anni e meno di tredici anni  di  effettivo  servizio  nella
          qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita  qualifica  di
          ispettore logistico-gestionale esperto  con  l'attribuzione
          di uno scatto convenzionale. 
                7. Il personale con  la  qualifica  di  collaboratore
          amministrativo-contabile  esperto,   che   abbia   maturato
          tredici anni di  effettivo  servizio  nella  qualifica,  e'
          inquadrato   nella   istituita   qualifica   di   ispettore
          logistico-gestionale coordinatore, collocandosi  nel  ruolo
          dopo il personale di cui al comma 8. 
                8.  Il  personale  con  la  qualifica  di   sostituto
          direttore  amministrativo-contabile  e'  inquadrato   nella
          istituita  qualifica  di   ispettore   logistico-gestionale
          coordinatore. 
                9.  Il  personale  con  le  qualifiche  di  sostituto
          direttore  amministrativo-contabile  capo  e  di  sostituto
          direttore    amministrativo-contabile    capo    denominato
          "esperto",  e'  inquadrato  nella  istituita  qualifica  di
          ispettore     logistico-gestionale     coordinatore     con
          l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 
                10.  Gli  inquadramenti   sono   effettuati   secondo
          l'ordine del ruolo di provenienza. 
                11. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1,  2,
          3, 4, 5, 6 e 8 conserva, ai fini  della  progressione  alla
          qualifica  superiore  e  dell'attribuzione   dello   scatto
          convenzionale, l'anzianita'  maturata  nella  qualifica  di
          provenienza ovvero  l'anzianita'  eccedente  quella  minima
          richiesta per l'inquadramento. 
                Art. 254 (Inquadramento nelle  qualifiche  del  ruolo
          degli ispettori informatici). -  1.  Il  personale  con  la
          qualifica  di  vice  collaboratore  tecnico-informatico  e'
          inquadrato   nella   istituita   qualifica   di   ispettore
          informatico. 
                2. Il personale con  la  qualifica  di  collaboratore
          tecnico-informatico,  che  abbia  meno  di  due   anni   di
          effettivo servizio nella  qualifica,  e'  inquadrato  nella
          istituita qualifica di ispettore informatico. 
                3. Il personale con  la  qualifica  di  collaboratore
          tecnico-informatico,  che  abbia  maturato  due   anni   di
          effettivo servizio nella  qualifica,  e'  inquadrato  nella
          istituita qualifica di ispettore informatico esperto. 
                4. Il personale con  la  qualifica  di  collaboratore
          tecnico-informatico esperto, che abbia meno di cinque  anni
          di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato  nella
          istituita qualifica di ispettore informatico esperto. 
                5. Il personale con  la  qualifica  di  collaboratore
          tecnico-informatico esperto, che abbia maturato cinque anni
          e meno di otto anni di effettivo servizio nella  qualifica,
          e'  inquadrato  nella  istituita  qualifica  di   ispettore
          informatico  esperto  con  l'attribuzione  di  uno   scatto
          convenzionale. 
                6. Il personale con  la  qualifica  di  collaboratore
          tecnico-informatico esperto, che abbia maturato otto anni e
          meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica,
          e'  inquadrato  nella  istituita  qualifica  di   ispettore
          informatico  esperto  con  l'attribuzione  di  uno   scatto
          convenzionale. 
                7. Il personale con  la  qualifica  di  collaboratore
          tecnico-informatico esperto,  che  abbia  maturato  tredici
          anni di effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato
          nella  istituita   qualifica   di   ispettore   informatico
          coordinatore, collocandosi nel ruolo dopo il  personale  di
          cui al comma 8. 
                8.  Il  personale  con  la  qualifica  di   sostituto
          direttore tecnico-informatico e' inquadrato nella istituita
          qualifica di ispettore informatico coordinatore. 
                9.  Il  personale  con  le  qualifiche  di  sostituto
          direttore tecnico-informatico capo e di sostituto direttore
          tecnico-informatico capo denominato "esperto" e' inquadrato
          nella  istituita   qualifica   di   ispettore   informatico
          coordinatore   con    l'attribuzione    di    uno    scatto
          convenzionale. 
                10.  Gli  inquadramenti   sono   effettuati   secondo
          l'ordine del ruolo di provenienza. 
                11. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1,  2,
          3, 4, 5, 6 e 8 conserva, ai fini  della  progressione  alla
          qualifica  superiore  e  dell'attribuzione   dello   scatto
          convenzionale, l'anzianita'  maturata  nella  qualifica  di
          provenienza ovvero  l'anzianita'  eccedente  quella  minima
          richiesta per l'inquadramento. 
                Art. 255 (Inquadramento nelle  qualifiche  dei  ruoli
          della banda  musicale  dei  vigili  del  fuoco).  -  1.  Il
          personale con la qualifica di vigile del  fuoco,  impiegato
          in qualita' di orchestrale nella banda musicale  del  Corpo
          nazionale,  e'  inquadrato  nella  istituita  qualifica  di
          orchestrale. 
                2. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco,
          impiegato in qualita'  di  maestro  direttore  nella  banda
          musicale del Corpo nazionale, e' inquadrato nella istituita
          qualifica di maestro direttore. 
                3. Il personale  inquadrato  ai  sensi  del  comma  1
          conserva,  ai  fini  della  progressione   alla   qualifica
          superiore e dell'attribuzione degli  scatti  convenzionali,
          l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza. 
                4. Il personale  inquadrato  ai  sensi  del  comma  2
          conserva,  ai   fini   del   conseguimento   degli   scatti
          convenzionali, l'anzianita'  maturata  nella  qualifica  di
          provenienza. 
                Art. 256 (Inquadramento  nella  qualifica  del  ruolo
          degli atleti del gruppo sportivo vigili  del  fuoco  Fiamme
          Rosse). - 1. Il personale con la qualifica  di  vigile  del
          fuoco, impiegato in qualita' di atleta nel gruppo  sportivo
          vigili  del  fuoco  Fiamme  Rosse,  e'   inquadrato   nella
          istituita qualifica di atleta. 
                2. Il personale  inquadrato  ai  sensi  del  presente
          articolo,  ai   fini   del   conseguimento   degli   scatti
          convenzionali,   conserva   l'anzianita'   maturata   nella
          qualifica di provenienza. 
                Art. 257 (Inquadramento nelle  qualifiche  del  ruolo
          dei direttivi logistico-gestionali). - 1. Il personale  con
          la qualifica di funzionario  amministrativo-contabile  vice
          direttore, che abbia meno di due anni di effettivo servizio
          nel   ruolo   dei    funzionari    amministrativo-contabili
          direttori, e' inquadrato nella istituita qualifica di  vice
          direttore logistico-gestionale. 
                2. Il  personale  con  la  qualifica  di  funzionario
          amministrativo-contabile vice direttore, che abbia maturato
          due anni e meno di sette  anni  e  sei  mesi  di  effettivo
          servizio nel ruolo dei funzionari  amministrativo-contabili
          direttori,  e'  inquadrato  nella  istituita  qualifica  di
          direttore logistico-gestionale. 
                3. Il  personale  con  la  qualifica  di  funzionario
          amministrativo-contabile vice direttore, che abbia maturato
          sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel  ruolo  dei
          funzionari    amministrativo-contabili    direttori,     e'
          inquadrato   nella   istituita   qualifica   di   direttore
          vicedirigente logistico-gestionale,  collocandosi  dopo  il
          personale di cui ai commi 4 e 5. 
                4. Il  personale  con  la  qualifica  di  funzionario
          amministrativo-contabile  direttore  e'  inquadrato   nella
          istituita    qualifica    di    direttore     vicedirigente
          logistico-gestionale, collocandosi dopo il personale di cui
          al comma 5. 
                5. Il  personale  con  la  qualifica  di  funzionario
          amministrativo-contabile     direttore-vicedirigente     e'
          inquadrato   nella   istituita   qualifica   di   direttore
          vicedirigente logistico-gestionale. 
                6. Il personale e' inquadrato  secondo  l'ordine  del
          ruolo di provenienza. 
                7. Il personale  inquadrato  ai  sensi  del  presente
          articolo  conserva,  ai  fini   della   progressione   alla
          qualifica superiore, l'anzianita' eccedente  quella  minima
          richiesta per l'inquadramento. 
                Art. 258 (Inquadramento nelle  qualifiche  del  ruolo
          dei direttivi  informatici).  -  1.  Il  personale  con  la
          qualifica   di   funzionario    tecnico-informatico    vice
          direttore, che abbia meno di due anni di effettivo servizio
          nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori,  e'
          inquadrato nella  istituita  qualifica  di  vice  direttore
          informatico. 
                2. Il  personale  con  la  qualifica  di  funzionario
          tecnico-informatico vice direttore, che abbia maturato  due
          anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo  servizio
          nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori,  e'
          inquadrato   nella   istituita   qualifica   di   direttore
          informatico. 
                3. Il  personale  con  la  qualifica  di  funzionario
          tecnico-informatico  vice  direttore,  che  abbia  maturato
          sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel  ruolo  dei
          funzionari  tecnico-informatici  direttori,  e'  inquadrato
          nella  istituita   qualifica   di   direttore   informatico
          vicedirigente, collocandosi dopo il  personale  di  cui  ai
          commi 4 e 5. 
                4. Il  personale  con  la  qualifica  di  funzionario
          tecnico-informatico direttore e' inquadrato nella istituita
          qualifica   di   direttore    vicedirigente    informatico,
          collocandosi dopo il personale di cui al comma 5. 
                5. Il  personale  con  la  qualifica  di  funzionario
          tecnico-informatico direttore-vicedirigente  e'  inquadrato
          nella  istituita  qualifica  di   direttore   vicedirigente
          informatico. 
                6. Il personale e' inquadrato  secondo  l'ordine  del
          ruolo di provenienza. 
                7. Il personale  inquadrato  ai  sensi  del  presente
          articolo  conserva,  ai  fini   della   progressione   alla
          qualifica superiore, l'anzianita' eccedente  quella  minima
          richiesta per l'inquadramento. 
                Capo II (Concorsi straordinari). - Art. 259 (Concorsi
          straordinari a direttore, direttore logistico-gestionale  e
          direttore informatico). - 1. Entro tre anni dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del   decreto   legislativo   di   cui
          all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124,
          sono banditi i seguenti concorsi straordinari: 
                  a) concorso per titoli ed esami, per  la  copertura
          di 25 posti, per l'accesso  alla  qualifica  di  direttore,
          riservato al personale inquadrato nel ruolo ad  esaurimento
          dei direttivi speciali che espletano funzioni operative  di
          cui all'articolo 13-ter del decreto legislativo  29  maggio
          2017, n. 97, in possesso del titolo di studio e del  titolo
          abilitativo di cui all'articolo 143; 
                  b) concorso per titoli ed esami, per  la  copertura
          di 15 posti, per  l'accesso  alla  qualifica  di  direttore
          logistico-gestionale, riservato al personale inquadrato nel
          ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali  che  espletano
          funzioni logistico-gestionali di cui all'articolo 13-octies
          del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in  possesso
          di laurea magistrale ad indirizzo giuridico  ed  economico,
          da individuarsi con decreto di cui al comma 5; 
                  c) concorso per titoli ed esami, per  la  copertura
          di 3 posti,  per  l'accesso  alla  qualifica  di  direttore
          informatico, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad
          esaurimento dei direttivi speciali che  espletano  funzioni
          informatiche di  cui  all'articolo  13-octies  del  decreto
          legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in  possesso  di  laurea
          magistrale ad indirizzo informatico,  da  individuarsi  con
          decreto di cui al comma 5. 
                2. Non e' ammesso ai concorsi di cui al  comma  1  il
          personale che, nel triennio precedente la data di  scadenza
          del  termine  stabilito  nel  bando  di  concorso  per   la
          presentazione della domanda di ammissione, abbia  riportato
          una sanzione disciplinare pari o piu' grave della  sanzione
          pecuniaria.  Non  e',  altresi',  ammesso  ai  concorsi  il
          personale che  abbia  riportato  sentenza  irrevocabile  di
          condanna per delitto  non  colposo  ovvero  che  sia  stato
          sottoposto a misura di prevenzione. 
                3. Il personale vincitore  dei  concorsi  di  cui  al
          comma 1 e' ammesso a frequentare corsi di formazione, della
          durata di tre mesi, presso l'Istituto superiore antincendi,
          che si concludono con un esame  finale.  Il  personale  che
          abbia superato l'esame finale e' immesso,  rispettivamente,
          nelle     qualifiche      di      direttore,      direttore
          logistico-gestionale e  direttore  informatico,  permanendo
          nella qualifica di nuovo inquadramento per  un  periodo  di
          sette anni e sei mesi.  Nel  caso  di  mancato  superamento
          dell'esame di fine corso, il personale permane nel ruolo  e
          nella qualifica di provenienza. 
                4. L'assegnazione alle sedi di servizio e' effettuata
          in relazione  alla  scelta  manifestata  dagli  interessati
          secondo  l'ordine  della   graduatoria   di   fine   corso,
          nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione. 
                5. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, le classi  di  laurea  magistrale
          prescritte per l'ammissione ai concorsi di cui al comma  1,
          lettere b) e c), le prove di esame, la  composizione  delle
          commissioni  esaminatrici,  le  categorie  dei  titoli   da
          ammettere a valutazione e  il  punteggio  da  attribuire  a
          ciascuna di esse, i criteri di formazione delle graduatorie
          finali,  le  modalita'  di   svolgimento   dei   corsi   di
          formazione, dei relativi esami finali ed i criteri  per  la
          formazione delle graduatorie di fine corso. 
                Art. 260 (Concorsi straordinari per primo dirigente).
          - 1. Entro due anni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma  6,  della
          legge 7 agosto  2015,  n.  124,  sono  banditi  i  seguenti
          concorsi straordinari: 
                  a) concorso, per titoli ed esami,  a  cinque  posti
          per   l'accesso   alla   qualifica   di   primo   dirigente
          logistico-gestionale,  riservato  al  personale  inquadrato
          nell'istituita   qualifica   di   direttore   vicedirigente
          logistico-gestionale che  abbia  maturato  complessivamente
          nove anni e sei mesi di effettivo servizio  nel  ruolo  dei
          direttivi logistico-gestionali e nel ruolo  dei  funzionari
          amministrativo-contabili    direttori    del     previgente
          ordinamento; 
                  b) concorso, per titoli ed esami, a  un  posto  per
          l'accesso alla qualifica di  primo  dirigente  informatico,
          riservato al personale inquadrato nell'istituita  qualifica
          di direttore vicedirigente informatico che  abbia  maturato
          complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio
          nel  ruolo  dei  direttivi  informatici  e  nel  ruolo  dei
          funzionari  tecnico-informatici  direttori  del  previgente
          ordinamento; 
                  c) concorso, per titoli ed esami, a  un  posto  per
          l'accesso alla qualifica di primo dirigente che espleta  le
          funzioni di cui all'articolo 142,  comma  4,  riservato  al
          personale con la qualifica di  direttore  vicedirigente  di
          cui al titolo II, capo I, che abbia maturato  nove  anni  e
          sei mesi di effettivo servizio  nel  ruolo  dei  direttivi,
          nonche' al personale inquadrato nell'istituita qualifica di
          direttore vicedirigente dei ruoli tecnico-professionali  di
          cui  al  titolo   II,   capo   II,   che   abbia   maturato
          complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio
          nei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e  nei  ruoli
          di provenienza del previgente ordinamento. 
                2. Non e' ammesso ai concorsi di cui al  comma  1  il
          personale che, nel triennio precedente la data di  scadenza
          del  termine  stabilito  nel  bando  di  concorso  per   la
          presentazione della domanda di ammissione, abbia  riportato
          una sanzione disciplinare pari o piu' grave della  sanzione
          pecuniaria.  Non  e',  altresi',  ammesso  ai  concorsi  il
          personale che  abbia  riportato  sentenza  irrevocabile  di
          condanna per delitto  non  colposo  ovvero  che  sia  stato
          sottoposto a misura di prevenzione. 
                3. Il personale vincitore  dei  concorsi  di  cui  al
          comma 1 e' ammesso a frequentare corsi di formazione, della
          durata di tre mesi, presso l'Istituto superiore antincendi,
          che si concludono con un esame  finale.  Il  personale  che
          abbia superato l'esame finale e' immesso,  rispettivamente,
          nelle qualifiche di primo  dirigente  logistico-gestionale,
          primo dirigente informatico e primo dirigente con  incarico
          di  comunicazione  in  emergenza.  Nel  caso   di   mancato
          superamento dell'esame di fine corso, il personale  permane
          nel ruolo e nella qualifica di provenienza. 
                4. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione
          delle commissioni  esaminatrici,  le  prove  di  esame,  le
          categorie dei  titoli  da  ammettere  a  valutazione  e  il
          punteggio da attribuire a ciascuna di esse, i  criteri  per
          la  formazione  delle  graduatorie   finali,   nonche'   le
          modalita' di svolgimento dei  corsi  di  formazione  e  dei
          relativi esami. 
                Capo III (Disposizioni economico-finanziarie). - Art.
          261 (Clausola di  salvaguardia  retributiva).  -  1.  Nelle
          ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale, a  seguito
          delle  promozioni  alle  qualifiche  iniziali   dei   ruoli
          superiori ovvero delle operazioni  di  primo  inquadramento
          previste  dal  presente  decreto,  consegua,  a  titolo  di
          assegni fissi  e  continuativi,  ivi  compresi  gli  scatti
          convenzionali, un trattamento economico inferiore a  quello
          in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o
          degli inquadramenti  medesimi,  l'eccedenza  e'  attribuita
          sotto  forma  di  assegno  ad  personam   pensionabile   da
          riassorbire con i successivi miglioramenti economici. 
                Art. 262 (Trattamento economico). -  1.  Gli  importi
          dello stipendio tabellare del personale del Corpo nazionale
          sono  fissati  nella  tabella  C,  allegata   al   presente
          decreto.".» 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  20,  comma   1,   del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito   con
          modificazioni dalla legge 11 settembre  2020,  n.  120,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo  del  comma  10  dell'articolo  2
          della legge 8 agosto 1995, n.  335,  recante  «Riforma  del
          sistema pensionistico obbligatorio e complementare»: 
                «10. Nei  casi  di  applicazione  dei  commi  1  e  2
          dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n.  724,  in
          materia di assoggettamento alla ritenuta in  conto  entrate
          del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
          base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9  opera
          per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
          previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge  29  aprile
          1976, n. 177, rispettivamente,  per  il  personale  civile,
          militare, ferroviario e per quello  previsto  dall'articolo
          15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.» 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  47-bis
          del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche»: 
                «2. In ogni caso  a  decorrere  dal  mese  di  aprile
          dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo
          nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato
          rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di  cui  al
          comma 1,  e'  riconosciuta  ai  dipendenti  dei  rispettivi
          comparti di contrattazione, nella misura e con le modalita'
          stabilite dai  contratti  nazionali,  e  comunque  entro  i
          limiti  previsti  dalla  legge  finanziaria  in   sede   di
          definizione  delle  risorse  contrattuali,  una   copertura
          economica che  costituisce  un'anticipazione  dei  benefici
          complessivi che saranno  attribuiti  all'atto  del  rinnovo
          contrattuale.» 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 440, lettera  a),
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si  veda  nelle  note
          alle premesse.