Art. 2 Nuovi stipendi 1. Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti per l'anno 2019 dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, sono incrementati delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2019, e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti per l'anno 2020 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementati delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle: Parte di provvedimento in formato grafico 3. Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementati delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle: Parte di provvedimento in formato grafico 4. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2020 e 2021 assorbono gli importi degli incrementi attribuiti, rispettivamente, dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2020. 5. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 6. I valori stipendiali di cui ai commi precedenti includono l'elemento provvisorio della retribuzione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 440, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127: «Art. 5 (Modifiche al Titolo VI del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217). - 1. Il Titolo VI del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituito dal seguente: «Titolo VI (Norme di inquadramento, concorsi straordinari e disposizioni economico-finanziarie). - Capo I (Norme di inquadramento). - Art. 245 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco). - 1. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco. 2. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto. 3. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto. 4. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 5. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 6. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore. 7. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore. 8. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 9. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, al quale e' stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 9, e' inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 11. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Art. 246 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto). - 1. Il personale con la qualifica di capo squadra e' inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra. 2. Il personale con la qualifica di capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra esperto. 3. Il personale con la qualifica di capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 4. 4. Il personale con la qualifica di capo reparto e' inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto. 5. Il personale con la qualifica di capo reparto esperto e' inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto". 6. Il personale con la qualifica di capo reparto esperto al quale e' stato attribuito uno scatto convenzionale e' inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto". 7. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 8. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2 e 4, conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Art. 247 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori antincendi). - 1. Il personale con la qualifica di vice ispettore antincendi e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi. 2. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi. 3. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi esperto. 4. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi esperto. 5. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 6. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 7. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi coordinatore, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8. 8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi coordinatore. 9. Il personale con le qualifiche di sostituto direttore antincendi capo e di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto" e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 11. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Art. 248 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei pilota di aeromobile e del ruolo degli specialisti di aeromobile). - 1. Il personale in possesso del brevetto di pilota di aeromobile o del brevetto di specialista di aeromobile, gia' in servizio presso i reparti volo e gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo e il soccorso tecnico del Dipartimento, e' inquadrato, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, anche in sovrannumero, nelle qualifiche dei ruoli dei piloti di aeromobile e degli specialisti di aeromobile. 2. Il personale che riveste la qualifica di: a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco o di specialista di aeromobile vigile del fuoco; b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto o di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto; c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto o di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto; d) vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto o di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; e) vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto o di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; f) vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore o di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore; g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore o di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore; h) vigile del fuoco coordinatore, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore o di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; i) vigile del fuoco coordinatore, al quale e' stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 9, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore o di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 3. Il personale che riveste la qualifica di: a) capo squadra e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo squadra o di specialista di aeromobile capo squadra; b) capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo squadra esperto o di specialista di aeromobile capo squadra esperto; c) capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo reparto o di specialista di aeromobile capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui alla lettera d); d) capo reparto e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo reparto o di specialista di aeromobile capo reparto; e) capo reparto esperto e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo reparto o di specialista di aeromobile capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto"; f) capo reparto esperto al quale e' stato attribuito uno scatto convenzionale e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo reparto o di specialista di aeromobile capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto". 4. Il personale che riveste la qualifica di: a) vice ispettore antincendi e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore o di specialista di aeromobile ispettore; b) ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore o di specialista di aeromobile ispettore; c) ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore esperto o di specialista di aeromobile ispettore esperto; d) ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore esperto o di specialista di aeromobile ispettore esperto; e) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore esperto o di specialista di aeromobile ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; f) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore esperto o di specialista di aeromobile ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; g) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore coordinatore o di specialista di aeromobile ispettore coordinatore. 5. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 6. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, del comma 3, lettere a), b), d), del comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. 7. Le disposizioni di inquadramento di cui al presente articolo si applicano anche al personale del Corpo nazionale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento in possesso, rispettivamente, del brevetto di pilota di aeromobile e del brevetto di specialista di aeromobile gia' in servizio presso i reparti volo e presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento. Art. 249 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B gia' impiegato nello specifico servizio operativo presso i reparti volo del Dipartimento, e' inquadrato, a domanda, ai sensi dei commi 2 e 3, nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori, fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico. Ai fini del predetto inquadramento si applica il criterio della maggiore anzianita' nella medesima specializzazione. 2. Il personale che riveste la qualifica di: a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco; b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco esperto; c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco esperto; d) vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; e) vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; f) vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore; g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore; h) vigile del fuoco coordinatore, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; i) vigile del fuoco coordinatore al quale e' stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 9, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 3. Il personale che riveste la qualifica di: a) capo squadra e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo squadra; b) capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo squadra esperto; c) capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al punto d); d) capo reparto e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo reparto; e) capo reparto esperto e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto"; f) capo reparto esperto al quale e' stato attribuito uno scatto convenzionale e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto". 4. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, e' inquadrato, a domanda, ai sensi del comma 5, nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori, fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico. Tale personale presta servizio presso i reparti volo e puo' essere impiegato presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento. Ai fini del predetto inquadramento si applica il criterio della maggiore anzianita' nella medesima specializzazione. 5. Il personale che riveste la qualifica di: a) vice ispettore antincendi e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore; b) ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore; c) ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore esperto; d) ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore esperto; e) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; f) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; g) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore coordinatore. 6. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 7. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, del comma 3, lettere a), b), d), del comma 5, lettere a), b), c), d) e), f), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Art. 250 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli specialisti nautici di coperta e del ruolo degli specialisti nautici di macchina). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso del brevetto di specialista nautico di coperta o del brevetto di specialista nautico di macchina, gia' in servizio presso i distaccamenti portuali del Corpo nazionale, e' inquadrato, ai sensi dei commi 2 e 3, anche in sovrannumero, nelle qualifiche dei ruoli degli specialisti nautici di coperta e degli specialisti nautici di macchina. 2. Il personale che riveste la qualifica di: a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco; b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco esperto o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco esperto; c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco esperto o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco esperto; d) vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco esperto o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; e) vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco esperto o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; f) vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore; g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore; h) vigile del fuoco coordinatore, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; i) vigile del fuoco coordinatore, al quale e' stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 9, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 3. Il personale che riveste la qualifica di: a) capo squadra e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo squadra o di specialista nautico di macchina capo squadra; b) capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo squadra esperto o di specialista nautico di macchina capo squadra esperto; c) capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo reparto o di specialista nautico di macchina capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al punto d); d) capo reparto e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo reparto o di specialista nautico di macchina capo reparto; e) capo reparto esperto e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo reparto o di specialista nautico di macchina capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto"; f) capo reparto esperto al quale e' stato attribuito uno scatto convenzionale e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo reparto o di specialista nautico di macchina capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto". 4. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, in possesso del brevetto di specialista nautico di coperta o del brevetto di specialista nautico di macchina, e' inquadrato, a domanda, ai sensi del comma 5, nelle qualifiche dei ruoli degli specialisti nautici di coperta e degli specialisti nautici di macchina, fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico. Tale personale presta servizio presso i distaccamenti portuali e puo' essere impiegato presso gli uffici del servizio nautico della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento. Ai fini del predetto inquadramento si applica il criterio della maggiore anzianita' nella medesima specializzazione. 5. Il personale che riveste la qualifica di: a) vice ispettore antincendi e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore o di specialista nautico di macchina ispettore; b) ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore o di specialista nautico di macchina ispettore; c) ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore esperto o di specialista nautico di macchina ispettore esperto; d) ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore esperto o di specialista nautico di macchina ispettore esperto; e) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore esperto o di specialista nautico di macchina ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; f) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore esperto o di specialista nautico di macchina ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; g) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore coordinatore o di specialista nautico di macchina ispettore coordinatore. 6. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 7. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, del comma 3, lettere a), b), d), del comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. 8. Il personale gia' in servizio presso i distaccamenti portuali di cui al comma 1 in possesso di entrambi i brevetti di specialista nautico di coperta e specialista nautico di macchina e' inquadrato, a domanda e previa valutazione dell'amministrazione, in uno dei due ruoli di cui al presente articolo, anche in soprannumero. Art. 251 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei sommozzatori). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso del brevetto di sommozzatore, gia' in servizio presso i nuclei sommozzatori del Corpo nazionale, e' inquadrato, ai sensi dei commi 2 e 3, anche in sovrannumero, nelle qualifiche del ruolo dei sommozzatori. 2. Il personale che riveste la qualifica di: a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco; b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco esperto; c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco esperto; d) vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; e) vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; f) vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore; g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore; h) vigile del fuoco coordinatore, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; i) vigile del fuoco coordinatore al quale e' stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 9, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 3. Il personale che riveste la qualifica di: a) capo squadra e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo squadra; b) capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo squadra esperto; c) capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al punto d); d) capo reparto e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo reparto; e) capo reparto esperto e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto"; f) capo reparto esperto al quale e' stato attribuito uno scatto convenzionale e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto". 4. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, in possesso del brevetto di sommozzatore, e' inquadrato, a domanda, ai sensi del comma 5, nelle qualifiche del ruolo dei sommozzatori, fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico. Tale personale presta servizio presso i nuclei sommozzatori e puo' essere impiegato presso gli uffici del servizio sommozzatori della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento. Ai fini del predetto inquadramento si applica il criterio della maggiore anzianita' nella medesima specializzazione. 5. Il personale che riveste la qualifica di: a) vice ispettore antincendi e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore; b) ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore; c) ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore esperto; d) ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore esperto; e) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; f) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; g) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore coordinatore. 6. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 7. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, del comma 3, lettere a), b), d), del comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Art. 252 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli operatori e degli assistenti). - 1. Il personale con la qualifica di operatore e' inquadrato nella istituita qualifica di operatore. 2. Il personale con la qualifica di operatore tecnico, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di operatore. 3. Il personale con la qualifica di operatore tecnico, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di operatore esperto. 4. Il personale con la qualifica di operatore professionale, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di operatore esperto. 5. Il personale con la qualifica di operatore professionale, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella qualifica di operatore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 6. Il personale con la qualifica di operatore esperto, che abbia meno di sette anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di operatore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 7. Il personale con la qualifica di operatore esperto, che abbia maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di assistente, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8. 8. Il personale con la qualifica di assistente e' inquadrato nella istituita qualifica di assistente. 9. Il personale con la qualifica di assistente capo e' inquadrato nella istituita qualifica di assistente con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "capo". 10. Il personale con la qualifica di assistente capo al quale e' stato attribuito uno scatto convenzionale e' inquadrato nella istituita qualifica di assistente con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "capo". 11. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 12. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Art. 253 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori logistico-gestionali). - 1. Il personale con la qualifica di vice collaboratore amministrativo-contabile e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale. 2. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale. 3. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto. 4. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto. 5. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 6. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 7. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8. 8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore. 9. Il personale con le qualifiche di sostituto direttore amministrativo-contabile capo e di sostituto direttore amministrativo-contabile capo denominato "esperto", e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 11. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Art. 254 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori informatici). - 1. Il personale con la qualifica di vice collaboratore tecnico-informatico e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico. 2. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico. 3. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico esperto. 4. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico esperto. 5. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 6. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 7. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico coordinatore, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8. 8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico coordinatore. 9. Il personale con le qualifiche di sostituto direttore tecnico-informatico capo e di sostituto direttore tecnico-informatico capo denominato "esperto" e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 11. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Art. 255 (Inquadramento nelle qualifiche dei ruoli della banda musicale dei vigili del fuoco). - 1. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, impiegato in qualita' di orchestrale nella banda musicale del Corpo nazionale, e' inquadrato nella istituita qualifica di orchestrale. 2. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, impiegato in qualita' di maestro direttore nella banda musicale del Corpo nazionale, e' inquadrato nella istituita qualifica di maestro direttore. 3. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione degli scatti convenzionali, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza. 4. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2 conserva, ai fini del conseguimento degli scatti convenzionali, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza. Art. 256 (Inquadramento nella qualifica del ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse). - 1. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, impiegato in qualita' di atleta nel gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, e' inquadrato nella istituita qualifica di atleta. 2. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo, ai fini del conseguimento degli scatti convenzionali, conserva l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza. Art. 257 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi logistico-gestionali). - 1. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, e' inquadrato nella istituita qualifica di vice direttore logistico-gestionale. 2. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, e' inquadrato nella istituita qualifica di direttore logistico-gestionale. 3. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, e' inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale, collocandosi dopo il personale di cui ai commi 4 e 5. 4. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore e' inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale, collocandosi dopo il personale di cui al comma 5. 5. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente e' inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale. 6. Il personale e' inquadrato secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 7. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Art. 258 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi informatici). - 1. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, e' inquadrato nella istituita qualifica di vice direttore informatico. 2. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, e' inquadrato nella istituita qualifica di direttore informatico. 3. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, e' inquadrato nella istituita qualifica di direttore informatico vicedirigente, collocandosi dopo il personale di cui ai commi 4 e 5. 4. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore e' inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente informatico, collocandosi dopo il personale di cui al comma 5. 5. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente e' inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente informatico. 6. Il personale e' inquadrato secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 7. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Capo II (Concorsi straordinari). - Art. 259 (Concorsi straordinari a direttore, direttore logistico-gestionale e direttore informatico). - 1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono banditi i seguenti concorsi straordinari: a) concorso per titoli ed esami, per la copertura di 25 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative di cui all'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso del titolo di studio e del titolo abilitativo di cui all'articolo 143; b) concorso per titoli ed esami, per la copertura di 15 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore logistico-gestionale, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni logistico-gestionali di cui all'articolo 13-octies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso di laurea magistrale ad indirizzo giuridico ed economico, da individuarsi con decreto di cui al comma 5; c) concorso per titoli ed esami, per la copertura di 3 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore informatico, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni informatiche di cui all'articolo 13-octies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso di laurea magistrale ad indirizzo informatico, da individuarsi con decreto di cui al comma 5. 2. Non e' ammesso ai concorsi di cui al comma 1 il personale che, nel triennio precedente la data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1 e' ammesso a frequentare corsi di formazione, della durata di tre mesi, presso l'Istituto superiore antincendi, che si concludono con un esame finale. Il personale che abbia superato l'esame finale e' immesso, rispettivamente, nelle qualifiche di direttore, direttore logistico-gestionale e direttore informatico, permanendo nella qualifica di nuovo inquadramento per un periodo di sette anni e sei mesi. Nel caso di mancato superamento dell'esame di fine corso, il personale permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza. 4. L'assegnazione alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione. 5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi, le classi di laurea magistrale prescritte per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, i criteri di formazione delle graduatorie finali, le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, dei relativi esami finali ed i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Art. 260 (Concorsi straordinari per primo dirigente). - 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono banditi i seguenti concorsi straordinari: a) concorso, per titoli ed esami, a cinque posti per l'accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale, riservato al personale inquadrato nell'istituita qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi logistico-gestionali e nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del previgente ordinamento; b) concorso, per titoli ed esami, a un posto per l'accesso alla qualifica di primo dirigente informatico, riservato al personale inquadrato nell'istituita qualifica di direttore vicedirigente informatico che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi informatici e nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori del previgente ordinamento; c) concorso, per titoli ed esami, a un posto per l'accesso alla qualifica di primo dirigente che espleta le funzioni di cui all'articolo 142, comma 4, riservato al personale con la qualifica di direttore vicedirigente di cui al titolo II, capo I, che abbia maturato nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi, nonche' al personale inquadrato nell'istituita qualifica di direttore vicedirigente dei ruoli tecnico-professionali di cui al titolo II, capo II, che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e nei ruoli di provenienza del previgente ordinamento. 2. Non e' ammesso ai concorsi di cui al comma 1 il personale che, nel triennio precedente la data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1 e' ammesso a frequentare corsi di formazione, della durata di tre mesi, presso l'Istituto superiore antincendi, che si concludono con un esame finale. Il personale che abbia superato l'esame finale e' immesso, rispettivamente, nelle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, primo dirigente informatico e primo dirigente con incarico di comunicazione in emergenza. Nel caso di mancato superamento dell'esame di fine corso, il personale permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza. 4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione delle graduatorie finali, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione e dei relativi esami. Capo III (Disposizioni economico-finanziarie). - Art. 261 (Clausola di salvaguardia retributiva). - 1. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale, a seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli superiori ovvero delle operazioni di primo inquadramento previste dal presente decreto, consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o degli inquadramenti medesimi, l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici. Art. 262 (Trattamento economico). - 1. Gli importi dello stipendio tabellare del personale del Corpo nazionale sono fissati nella tabella C, allegata al presente decreto.".» - Per il testo dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare»: «10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.» - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»: «2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, e' riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalita' stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.» - Per il testo dell'articolo 1, comma 440, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si veda nelle note alle premesse.