Art. 20 
 
                          Congedo ordinario 
 
  1. All'articolo 2 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  7
maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 8 il numero «12» e' sostituito dal numero «13»; 
    b) Il comma 13 e' sostituito dal seguente: 
      «13. Il congedo ordinario maturato e non goduto per esigenze di
servizio e' monetizzabile solo all'atto della cessazione del rapporto
di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e  delle  relative
disposizioni applicative.»; 
    c) in fine e' aggiunto il seguente comma: 
      «16. La concessione o il diniego  del  congedo  richiesto  deve
essere comunicato al dipendente in forma  scritta  entro  un  termine
congruo dalla presentazione dell'istanza, tenuto  anche  conto  delle
eventuali esigenze prospettate dall'interessato.». 
 
          Note all'art. 20: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  2  (Congedo  ordinario).  -  1.  Il  personale
          direttivo e dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio,
          ad un  periodo  di  congedo  ordinario  pari  a  32  giorni
          lavorativi,  comprensivi  delle   due   giornate   previste
          dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge  23  dicembre
          1977, n. 937. 
                2.   Durante   tale   periodo   spetta   la   normale
          retribuzione comprensiva, per il personale direttivo, delle
          indennita' corrisposte  per  dodici  mensilita'  esclusi  i
          compensi per  prestazioni  di  lavoro  straordinario  e  le
          indennita' connesse a particolari condizioni di lavoro,  e,
          per il personale dirigente, comprensiva della  retribuzione
          di rischio e posizione, di  cui  all'art.  77  del  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
                3. Per il personale direttivo la durata  del  congedo
          ordinario e' ridotta a trenta giorni per i primi  tre  anni
          di servizio, comprendendo in essi il periodo del  corso  di
          formazione iniziale. 
                4. In caso di orario settimanale di lavoro su  cinque
          giorni, il sabato e' considerato non lavorativo ed i giorni
          di congedo ordinario spettanti ai sensi dei  commi  1  e  2
          sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle
          due giornate previste dall'art. 1,  comma  1,  lettera  a),
          della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 
                5.  A  tutto  il  personale  direttivo  e   dirigente
          spettano altresi' quattro  giornate  di  riposo  da  fruire
          nell'arco dell'anno solare, ai  sensi  di  quanto  previsto
          dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge  23  dicembre
          1977, n. 937. 
                6. Per il personale direttivo nell'anno di assunzione
          in servizio  e  per  il  personale  direttivo  e  dirigente
          nell'anno di cessazione dal servizio la durata del  congedo
          ordinario  e'  determinata  proporzionalmente  al  servizio
          prestato, in ragione dei dodicesimi di  anno  maturati.  La
          frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata
          a tutti gli effetti come mese intero. 
                7. Il personale direttivo  e  dirigente  conserva  il
          diritto al congedo ordinario in tutte le ipotesi di assenza
          dal servizio che ne prevedano la maturazione. 
                8.  Il  congedo  ordinario  costituisce  un   diritto
          irrinunciabile  e  non  e'  monetizzabile,   salvo   quanto
          previsto dal comma 13. 
                9.   Costituisce   specifica   responsabilita'    del
          personale direttivo  e  dirigente  programmare  il  proprio
          congedo ordinario tenendo conto delle esigenze del servizio
          affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura
          di appartenenza, provvedendo affinche' sia assicurata,  nel
          periodo  di  assenza,  la   continuita'   delle   attivita'
          ordinarie e straordinarie. 
                10.  In  caso  di  rientro  anticipato  dal   congedo
          ordinario per  necessita'  di  servizio,  il  personale  ha
          diritto al rimborso delle spese documentate per il  viaggio
          di rientro in sede e per quello  di  ritorno  al  luogo  di
          svolgimento  delle   ferie,   nonche'   all'indennita'   di
          missione, qualora prevista,  per  la  durata  del  medesimo
          viaggio; il personale ha inoltre diritto al rimborso  delle
          spese sostenute per il periodo  di  congedo  ordinario  non
          goduto. 
                11. Il congedo ordinario e' sospeso da  malattie  che
          si protraggano per  piu'  di  3  giorni  o  diano  luogo  a
          ricovero  ospedaliero.  E'  cura  del  personale  informare
          tempestivamente l'amministrazione, producendo  la  relativa
          documentazione sanitaria. 
                12. In presenza di motivate, gravi esigenze personali
          o di servizio che non abbiano reso possibile  il  godimento
          del  congedo  ordinario  nel  corso  dell'anno,  le   ferie
          dovranno essere fruite entro il  primo  semestre  dell'anno
          successivo. In caso di esigenze di  servizio  assolutamente
          indifferibili derivanti dalla partecipazione  ad  emergenze
          e/o eventi di particolare gravita', il periodo  di  congedo
          ordinario potra' essere fruito entro l'anno successivo. 
                13. Il congedo ordinario maturato e  non  goduto  per
          esigenze di servizio e' monetizzabile solo  all'atto  della
          cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti
          norme di legge e delle relative disposizioni applicative. 
                14. Il periodo di congedo ordinario non e' riducibile
          per assenze  per  malattia  o  infortunio,  anche  se  tali
          assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal
          caso, il godimento del congedo ordinario, al rientro  dalla
          malattia, deve essere previamente autorizzato in  relazione
          alle esigenze di servizio, anche in deroga  ai  termini  di
          cui al comma 12. 
                15. Al personale direttivo con anzianita' di servizio
          superiore a 28 anni, il congedo ordinario  e'  incrementato
          di un giorno. 
                16. La concessione o il diniego del congedo richiesto
          deve essere comunicato al dipendente in forma scritta entro
          un termine congruo dalla presentazione dell'istanza, tenuto
          anche   conto   delle   eventuali   esigenze    prospettate
          dall'interessato.»