Art. 21 
 
               Cessione solidale del congedo ordinario 
 
  1. Su base volontaria e a titolo gratuito, il personale direttivo e
dirigente puo' cedere, in tutto o in parte, ad altro  dipendente  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia esigenza  di  prestare
assistenza a figli minori  che  necessitino  di  cure  costanti,  per
particolari condizioni di salute: 
    a)   le   giornate   di   congedo   ordinario,   nella    propria
disponibilita', eccedenti le quattro  settimane  annuali  di  cui  il
lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'articolo 10  del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; 
    b) le quattro giornate di riposo per le festivita' soppresse. 
  2. I dipendenti che  si  trovino  nelle  condizioni  di  necessita'
considerate  nel  comma  1  possono  presentare  specifica  richiesta
all'Amministrazione, reiterabile, di utilizzo di congedo ordinario  e
giornate di riposo per  una  misura  massima  di  trenta  giorni  per
ciascuna domanda, previa presentazione  di  adeguata  certificazione,
comprovante  lo  stato  di  necessita'  delle  cure   in   questione,
rilasciata esclusivamente da idonea struttura  sanitaria  pubblica  o
convenzionata. 
  3. L'Amministrazione rende  tempestivamente  nota  la  richiesta  a
tutto il personale, garantendo l'anonimato del richiedente. 
  4. Il personale direttivo e  dirigente  che  intende  aderire  alla
richiesta, su  base  volontaria,  formalizza  la  propria  decisione,
indicando il numero di giorni  di  ferie  o  di  riposo  che  intende
cedere. 
  5. Nel caso in cui il numero di giorni di congedo  ordinario  o  di
riposo offerti superi quello dei giorni richiesti,  la  cessione  dei
giorni e' effettuata in misura proporzionale da tutti gli offerenti. 
  6. Nel caso in cui il numero di giorni di congedo  ordinario  o  di
riposo offerti sia inferiore a  quello  dei  giorni  richiesti  e  le
richieste siano plurime,  le  giornate  cedute  sono  distribuite  in
misura proporzionale tra tutti i richiedenti. 
  7. Il dipendente richiedente puo' fruire delle giornate cedute solo
dopo la completa fruizione delle giornate di congedo ordinario  o  di
festivita' soppresse, nonche' dei permessi e dei riposi  compensativi
allo stesso spettanti. 
  8. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, le giornate  di  congedo
ordinario e di riposo acquisite rimangono  nella  disponibilita'  del
richiedente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato
la cessione. 
  9. Ove cessino le  condizioni  di  necessita'  legittimanti,  prima
della fruizione, totale o parziale, del  congedo  ordinario  e  delle
giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni  tornano  nella
disponibilita'   degli   offerenti,   secondo    un    criterio    di
proporzionalita'. 
  10. La presente disciplina potra' essere oggetto  di  revisione  ai
fini di una possibile  estensione  ad  altri  soggetti  e  per  altre
esigenze di natura solidale. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legislativo 8 aprile  2003,  n.  66,  recante:  «Attuazione
          delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE  concernenti  taluni
          aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro»: 
                «Art. 10 (Ferie annuali). - 1. Fermo restando  quanto
          previsto  dall'articolo  2109   del   codice   civile,   il
          prestatore di lavoro ha diritto ad un  periodo  annuale  di
          ferie retribuite non inferiore a  quattro  settimane.  Tale
          periodo,  salvo  quanto   previsto   dalla   contrattazione
          collettiva  o  dalla  specifica  disciplina  riferita  alle
          categorie di cui all'articolo 2, comma  2,  va  goduto  per
          almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta  del
          lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione  e,  per  le
          restanti due settimane, nei 18 mesi successivi  al  termine
          dell'anno di maturazione. 
                2. Il predetto periodo minimo  di  quattro  settimane
          non puo' essere sostituito dalla  relativa  indennita'  per
          ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto
          di lavoro. 
                3. Nel caso di orario espresso come  media  ai  sensi
          dell'articolo  3,   comma   2,   i   contratti   collettivi
          stabiliscono criteri e modalita' di regolazione.»